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Norme correlate:
Massima
Testo
Riferimenti: Cons. Stato, sez. V, 30/3/1993, n. 427; TAR Lazio, sez. II, 1/10/1997, n. 1518
Testo completo:
TAR Puglia, Lecce, 30 marzo 2007, n. 1347
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE, SECONDA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
TOMMASO CAPITANIO Ref.
PATRIZIA MORO Ref., relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso n.2981/1994 proposto da:
NACHIRA SILVESTRO SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Marzo, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Dei Salesiani,45, presso lo studio di quest’ultimo
Contro
COMUNE DI OTRANTO, in persona del Sindaco pro-tempore
Per l’annullamento
a) del provvedimento prot. n.6295 del 26.7.94, pervenuto a mezzo posta il 30.7.94, del Sindaco di Otranto, con cui è stata negata la richiesta autorizzazione per la distribuzione di articoli funerari in Otranto;
b) di ogni altro provvedimento precedente, successivo o conseguente, comunque collegato a quello suba), ivi compreso il parere 14.7.94, espresso dalla Commissione Com.le per il Commercio di Otranto, richiamato e riportato nel predetto provvedimento sindacale.
Visto il ricorso ed i suoi allegati;
Visti gli atti di causa;
Udito nella pubblica udienza del 21 dicembre 2006 il Giudice Relaotre dott.ssa Patrizia Moro
Considerato in
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha richiesto al Sindaco di Otranto il rilascio di autorizzazione per la distribuzione di articoli funerari da attivare in un locale già adibito ad uso commerciale.
Avverso il provvedimento epigrafato, con il quale il Sindaco del Comune di Otranto ha respinto la istanza suindicata, è insorto il sig. Nachira deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 D.L. n.55/1983, convertito in L. 131/1983, nonché dell’art.41 Cost.Italiana;
2) Eccesso di potere per travisameto dei fatti, illogicità, manifesta ingiustizia Nella pubblica udienza del 21 dicembre la causa è stata riservata per la decisione.
Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
Invero, il Comune di Otranto ha denegato il rilascio della richiesta autorizzazione, per la distribuzione di articoli funerari, richiamando espressamente ed esaustivamente le autorizzazioni già in essere, il numero statistico dei decessi, la circostanza che l’apertura di un’ulteriore attività commerciale determinerebbe una lotta concorrenziale e comportamenti irrispettosi delle famiglie dei defunti.
Con un orientamento, dal quale allo stato non vi è motivo per discostarsi, la giurisprudenza ha ritenuto che in materia di commercio di articoli funerari , l’anelasticità della domanda, anche se non impedisce il rilascio di nuove autorizzazioni, comporta una serie di valutazioni, da parte della p.a., intese a verificare la sussistenza delle condizioni per una determinazione favorevole, quali la funzionalità del servizio, l’equilibrio tra il numero degli esercizi similari e la capacità di assorbimento da parte della popolazione, con riferimento alle statistiche demografiche riguardanti l’andamento dei decessi rispetto all’entità della popolazione e al numero delle imprese operanti nello stesso comune; inoltre, nel concedere o negare l’autorizzazione per la vendita di articoli funerari, la cui domanda è notoriamente rigida, la p.a. deve valutare l’incidenza che la nuova autorizzazione possa apportare all’equilibrio preesistente ( per tutte Consiglio Stato , sez. V, 30 marzo 1993 , n. 427, T.A.R. Lazio, sez. II, 01 ottobre 1997 , n. 1518).
Nella fattispecie le suindicate valutazioni risultano espressamente effettuate dall’Amm.ne Com.le intimata ,con la conseguente legittimità del gravato diniego.
Né , risulta convincente, al fine di superare tali principi, il richiamo effettuato dal ricorrente, nel primo motivo di ricorso, all’art.6 del D.L. n.55/1983, convertito nella l. 131/1983 il quale, nel disporre che” Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale – e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali – che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate “, non consente affatto un indisciplinato svolgimento del servizio funebre, mediante il rilascio di tutte le autorizzazioni richieste per la distribuzione di articoli funerari, ma anzi tende alla razionalizzazione della materia, con conseguente persistenza della necessarietà delle valutazioni suindicate in ordine al mantenimento dell’equilibrio esistente.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto.
P.Q.M
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2006
Dott. Antonio Cavallari – Presidente
Dott.ssa Patrizia Moro – Estensore
Pubblicata il 30 marzo 2007