TAR Toscana, 28 marzo 2007, n. 538

Norme correlate:
Art 113 Decreto Legislativo n. 267/2000
Art 53 Legge n. 142/1990

Testo completo:
TAR Toscana, 28 marzo 2007, n. 538
Il Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana
II^ SEZIONE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 498/06 proposto dall’IMPRESA INDIVIDUALE DI ONORANZE FUNEBRI LUIGI CAPRAI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Pizzonia e Federico Pizzonia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Piermarco Sibillia, in Firenze, via Bolognese n. 55;
contro
– il COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Grassi ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Cavour n. 64 presso lo studio dell’avv. Luca Capecchi;
per l’annullamento
a) del provvedimento n. 346, del 6 dicembre 2005, del Comune di Rosignano Marittimo avente ad oggetto la convenzione per funerali gratuiti;
b) del provvedimento n. 349, del 29 dicembre 2005, dello stesso comune;
c) della determinazione n. 1869, del 30 dicembre 2005;
nonché per la condanna del comune al risarcimento del danno;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti costituitesi a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007, relatore il Consigliere Vincenzo FIORENTINO, gli avv.ti Vito Pizzonia e Renzo Grassi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune di Rosignano Marittimo con deliberazione consiliare n. 223, del 27 ottobre 2005, preso atto che talune tipologie di funerali avenivano con oneri a suo carico, in modo particolare per quanto riguardava le operazioni di inumazione e di cremazione, si impegnava a garantire anche per il futuro il rimborso dei costi relativi a tali attività.
La giunta, con determinazione n. 349, del 6 dicembre 2005, concordava con il contenuto della suindicata delibera consiliare ed approvava lo schema della convenzione da stipulare con le associazioni di volontariato presenti nel territorio.
Con determinazione n. 1766, del 29 dicembre 2005, il responsabile del settore servizi alla persona – servizi sociali, affidava alla Arciconfraternita della Misericordia del Gabbro, alla società di Mutuo Soccorso Rosignano ed alla società di Pubblica Assistenza e Mutuo Soccorso di Rosignano Marittimo “La esecuzione dei funerali dei cittadini residenti in possesso dei requisiti stabiliti in convenzione, destinati alla inumazione ed alla cremazione, svolti in ottemperanza ai principi di solidarietà evocati dalla legge 11.08.92 n. 266 e regolati con legge Regionale n. 28/93.
La suddetta determinazione veniva rettificata per alcuni profili di dettaglio con successiva determinazione n. 1869, del 30 dicembre 2005.
Con atto notificato il 1° marzo 2006 e depositato il 29 dello stesso mese, Caprai Luigi, quale titolare dell’omonima impresa individuale di onoranze funebri, impugnava i suindicati atti deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
– violazione dell’art. 113 della L. 267 del 18 agosto 2000.
Ai sensi del suddetto articolo, l’Amministrazione avrebbe dovuto assegnare il servizio di trasporto pubblico mediante indizione di gara ad evidenza pubblica.
– violazione e falsa applicazione dell’art. 113 bis della l. 267 del 18 agosto 2000.
Qualora, per mera ipotesi, alla fattispecie non dovesse applicarsi il disposto di cui all’art. 113 della l. 267 del 18 agosto 2000, la stessa avrebbe dovuto trovare la propria disciplina nel successivo art. 113 bis.
– violazione dell’art. 42 della l. 207 del 18 agosto 2000.
A norma del suindicato articolo la delibera n. 349 del 6 dicembre 2005 avrebbe dovuto essere adottata dal Consiglio anziché dalla Giunta, come invece avvenuto.
– violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. 11 agosto 1991 n. 266.
La determinazione n. 1766, del 29 dicembre 2005, sarebbe stata assunta disattendendo che a norma del suindicato articolo le convenzioni tra le associazioni di volontariato e gli enti locali devono prevedere forme di verifica delle prestazioni, di controllo delle loro qualità e le modalità di rimborso delle spese.
– violazione e falsa applicazione dell’art. 53 della L. 8 giugno 1990 n. 142.
La determinazione n. 349, del 6 dicembre 2005, sarebbe stata assunta dalla giunta in assenza del parere tecnico e contabile.
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 4 aprile 2006 il Comune intimato resistendo.
Non si costituiva la società di Pubblica Assistenza e Mutuo Soccorso di Rosignano Marittima sebbene intimata.
Con memoria del 12 aprile 2006 la difesa comunale eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso sull’assunto che parte ricorrente, attesa la sua posizione imprenditoriale, non sarebbe legittimato ad intervenire nel sistema dei rapporti tra amministrazione ed associazioni di volontariato.
Nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2006, come da ordinanza n. 362/2006, veniva respinta la domanda cautelare, sul rilievo che parte ricorrente non aveva fornito elementi sulla sussistenza di un danno attuale.
Previa istanza di fissazione la causa passava in decisione alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007.
DIRITTO
Essendo il ricorso in epigrafe stato notificato soltanto alla società di Pubblica Assistenza e Mutuo soccorso di Rosignano Marittima, ritiene il Collegio che la relativa decisione non possa essere adottata in assenza di una preventiva integrazione del contraddittorio, al momento radicatosi, nei confronti delle altre due controinteressati.
E tali sono da ritenere l’Arciconfraternita della Misericordia di Gabbro e la società di Mutuo soccorso di Rosignano, alla quale anche, con la determinazione n. 1766, in data 29 dicembre 2005, è stata affidata, dal responsabile del settore servizi alla persona – servizi sociali, “l’esecuzione dei funerali dei cittadini residenti in possesso dei requisiti stabiliti in convenzione, destinati alla inumazione ed alla cremazione, svolti in ottemperanza ai principi di solidarietà evocati dalla legge 11.08.92 n. 266 e regolati con legge regionale n. 28/93”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, ordina l’integrazione del contraddittorio relativo al ricorso in epigrafe mediante notificazione da eseguirsi entro il 15 aprile 2007 ed il deposito della prova dell’avvenuta notifica entro il 30 aprile 2007;
fissa per il prosieguo l’udienza del 21 giugno 2007;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 25 gennaio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI, Presidente
Vincenzo FIORENTINO, Consigliere, rel.est.
Stefano TOSCHEI, Consigliere
Depositata in segreteria il 28 marzo 2007

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