Massima
Testo
Norme correlate:
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Massima:
TAR Puglia, Sez. I, 27 febbraio 2002, n. 843
Ai fini dell’applicazione della normativa di cui al d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante approvazione del regolamento di polizia mortuaria, occorre distinguere tra progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi, per i quali si applica la normativa citata, e mero aumento dei lotti cimiteriali, ferma restando l’estensione complessiva del cimitero.
Testo completo:
TAR Puglia, Sez. I, 27 febbraio 2002, n. 843
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
PRIMA SEZIONE DI LECCE
composto dai magistrati:
Aldo Ravalli Presidente;
Silvia Martino Componente;
Paolo Severini Componente, relatore;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1798/2001, proposto da G. A. A., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto G. Marra ed elettivamente domiciliata in Lecce – alla Piazza Mazzini n. 72 – presso lo studio del difensore;
contro
– il Comune di Lizzanello, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Marchello, elettivamente domiciliato in Lecce – alla via G. Chiriatti n. 6 – presso lo studio del difensore;
per l’annullamento
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19.11.1998, di “approvazione progetto d’ampliamento cimitero comunale” e di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e/o consequenziali, in particolare dell’eventuale provvedimento d’assegnazione dei lotti cimiteriali;
Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa:
Udita, nella pubblica udienza del 23 gennaio 2002, la relazione del Componente del Collegio, Paolo Severini e uditi altresì gli Avv. Marra per il ricorrente e Marchello per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue
FATTO
Con atto notificato al Comune di Lizzanello, e depositato in data 13 marzo 2001, G. A. A. proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Lizzanello n. 32 del 19.11.1998; il Comune di Lizzanello, con atto notificato alla ricorrente in data 11 maggio 2001, chiedeva che il ricorso straordinario fosse deciso in sede giurisdizionale; seguiva, pertanto, la notifica al Comune, da parte della G., dell’atto di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al P. d. R. (e di contestuale proposizione di motivi aggiunti), nel quale la ricorrente rappresentava d’essere concessionaria, insieme con la sorella G. M. A., per successione dal padre G. Vito, di un’edicola funeraria nel cimitero di Lizzanello (lotto n. 29); che il 14.11.00, a seguito d’una visita alla cappella, s’avvedeva che erano in corso, nelle sue immediate vicinanze, dei lavori, che interessavano l’area pedonale tra la cappella e il muro di cinta del cimitero, sì da rendere estremamente difficoltoso l’accesso, da parte sua, alla cappella medesima; che aveva presentato al Comune due istanze d’accesso, alle quali era stato dato solo parziale riscontro; impugnava pertanto con ricorso straordinario al P. d. R. la deliberazione comunale sopra indicata, d’approvazione del progetto d’ampliamento del cimitero comunale di Lizzanello, facendo espressa riserva della proposizione di motivi aggiunti, e formulando, avverso la medesima, le seguenti censure:
1) – Eccesso di potere – Irrazionalità ed illogicità dell’azione amministrativa: dall’esame della planimetria, allegata al progetto d’ampliamento in questione, emergeva che i lotti 123, 124 e 126 erano stati individuati “senza alcuna logica, in posizione non omogenea e del tutto disarmonica rispetto a tutto il complesso dei lotti relativi al vecchio progetto”; sì da offrire “un’immagine degradata di tutto il contesto, in spregio della doverosa austerità e rispettabilità del complesso edificatorio”; inoltre detti lotti recavano grave disturbo alle cappelle circostanti, sì da rendere impraticabile il camminamento pedonale circostante, e difficoltoso l’ingresso alle medesime;
2) – Assoluta carenza di motivazione: l’A. C. avrebbe provveduto ad ampliare il cimitero senza alcuna motivazione, sia circa la reale necessità di tale ampliamento, sia circa le scelte progettuali concernenti l’allocazione dei nuovi lotti;
3) – Violazione art. 21 l. r. 56/80 – Violazione del principio del contraddittorio ex lege 241/90: l’art. 21, commi 1, 2, 3 e 7 della legge regionale 56/80 imponeva, per i provvedimenti di pianificazione urbanistica di 2° grado, il procedimento della doppia deliberazione d’adozione ed approvazione definitiva, previo deposito del piano presso la Segreteria del Comune e relativa pubblicità; nella specie si trattava appunto d’attività di pianificazione del territorio comunale, in nulla diversa dal Piano Particolareggiato e dal P. di F.; in ogni caso, era mancata la comunicazione d’avvio del procedimento ai proprietari di altri lotti, incisi dall’attività della P. A., ai fini della loro partecipazione al medesimo.
La G. – in aggiunta ai predetti motivi, su cui era fondato il ricorso straordinario al P. d. R. – formulava in s. g. ulteriori censure, derivanti dalla più approfondita conoscenza, avuta medio tempore, degli atti del procedimento d’approvazione del progetto d’ampliamento del cimitero comunale:
4) – Eccesso di potere – Difetto d’istruttoria – Violazione dell’art. 20 della l. r. 56/80: l’accesso ai documenti aveva consentito alla ricorrente di rilevare l’assoluta carenza d’istruttoria, data l’assenza d’elaborati tecnici e illustrativi indispensabili, ai fini dell’approvazione dell’opera; con deliberazione di C. C. n. 32 del 19.11.98, infatti, era stato approvato il progetto redatto dall’Ufficio tecnico comunale, unicamente in base alla planimetria generale dell’area, con violazione dell’art. 20 della l. r. 56/80, che prevedeva invece la redazione di una serie d’elaborati progettuali, che certamente avrebbero fornito più precise indicazioni, circa la concreta fattibilità delle nuove edicole funerarie; né, in ogni modo, l’Ufficio Tecnico Comunale aveva eseguito gli “opportuni rilievi ed accertamenti”, cui pure la delibera n. 32/98 pretendeva di fare riferimento.
In data 20 giugno 2001 si costituiva il Comune di Lizzanello, sostenendo l’infondatezza del ricorso, per i seguenti motivi:
1) – con deliberazioni di C. C. n. 36 del 3.03.88 e 211 del 12.05.88, era stato approvato il progetto d’ampliamento del cimitero comunale, sulla scorta degli elaborati tecnici redatti dall’ing. E. D., previa acquisizione nel nulla – osta sanitario da parte dell’USL Le 4 di San Cesario di Lecce, nonché del parere favorevole della Commissione Provinciale per i Cimiteri, di cui all’allora vigente art. 53 d.P.R. 803/1985; con successiva deliberazione di C. C. n. 32 del 19.11.98, rubricata “Approvazione del progetto d’ampliamento cimitero comunale – Individuazione lotti da concedere a privati”, gravata di ricorso, il C. C., sulla scorta della planimetria elaborata dall’Ufficio tecnico comunale, aveva individuato, all’interno del perimetro già esistente del cimitero, 32 lotti da assegnare all’utenza privata per l’edificazione di edicole funerarie.
La difesa dell’ente metteva in risalto che l’estensione definitiva del cimitero di Lizzanello, realizzata per effetto dell’ampliamento, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/98, era perfettamente corrispondente a quella, risultante dalla deliberazione di C. C. n. 36/88; ne conseguiva l’inconferenza dei richiami di controparte alla legge regionale 56/80, sotto un duplice concorrente profilo: da un lato la materia era regolata da una successiva normativa statale, e precisamente dagli artt. 55 e ss. del d.P.R. 10.09.90, n. 285, (recante approvazione del regolamento di polizia mortuaria); dall’altro, l’espressione “progetti d’ampliamento” utilizzata dal legislatore nel citato art. 55, faceva pensare piuttosto ad un allargamento del perimetro del cimitero, che ad una semplice individuazione di nuovi lotti, all’interno del perimetro già esistente.
2) – La difesa dell’ente respingeva poi le censure di difetto di motivazione e di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, rilevando come la deliberazione impugnata si sostanziasse “in un atto a contenuto generale”, che non incideva su aspettative consolidate e non attuava un regime derogatorio e differenziato, “limitandosi a disciplinare zone bianche appartenenti al demanio comunale ex art. 842 (rectius: 824) cod. civ. …. per nulla incidendo su posizioni di interesse legittimo”, sicché non erano tecnicamente individuabili “soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti”; inoltre, sotto altro profilo, affermava il Comune che dalla planimetria allegata alla delibera in questione s’evinceva che il lotto assegnato alla ricorrente – il n. 29 – era perfettamente ed agevolmente raggiungibile, attraverso l’apposito vialetto interno e l’ampio spazio libero che esisteva attorno allo stesso;
3) – S’eccepiva infine, da parte del Comune, l’irricevibilità del ricorso straordinario al P. d. R. (e quindi del ricorso trasposto in s. g.): a) per tardività, posto che il termine per l’impugnativa della deliberazione di C. C. n. 32 del 23.11.98, regolarmente pubblicata all’albo pretorio, doveva decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione al predetto albo; b) per mancata notifica del ricorso straordinario al controinteressato, vale a dire all’assegnatario del lotto, in corso d’edificazione alla data del 14.11.2000, indicata – dalla ricorrente – quale dies a quo delle cennate difficoltà d’accesso al lotto di sua proprietà.
Con ordinanza n. 1058/01, resa all’esito della camera di consiglio del 4 luglio 2001, il Collegio respingeva l’istanza di sospensiva proposta dal ricorrente (ordinanza poi confermata dal C. di S. in s. g. con ordinanza del 25 settembre 2001); in data 27.09.01 la ricorrente depositava una relazione tecnica di parte, a firma dell’arch. Giuseppe Gigante, d’accompagnamento ad alcune fotografie dei luoghi; mentre il 27.09.01 la difesa del Comune depositava altri documenti, pertinenti la vicenda in esame.
In data 6.10.01 le parti si scambiavano memorie conclusive, nelle quali ribadivano, ampliandoli in taluni punti, gli argomenti sui quali fondavano le rispettive posizioni.
La ricorrente (dopo aver avversato l’interpretazione, fornita dal Collegio nella predetta ordinanza cautelare, della disciplina dei termini, entro i quali era possibile la proposizione di ricorso straordinario, una volta avvenuta la trasposizione del medesimo in s. g.), replicava all’eccezione d’irricevibilità del ricorso, per mancata notifica al controinteressato, formulata da controparte, rilevando come non fosse possibile, dalla visione di tutta la complessiva documentazione relativa all’ampliamento del cimitero, riscontrare la presenza di assegnatari di nuovi lotti; nel merito, dopo aver riaffermato che il Comune era tenuto al rispetto degli artt. 20 e 21 della l. r. 56/80, trattandosi d’attività di pianificazione urbanistica di 2° grado del territorio comunale, sosteneva che in ogni caso, per “progetto d’ampliamento”, ai sensi dell’art. 55 del regolamento di polizia mortuaria, non doveva intendersi soltanto un allargamento del perimetro del cimitero, ma qualsiasi progetto che, determinando un incremento del numero delle cappelle, modificasse l’equilibrio igienico – sanitario del progetto originario, sicché era mancato, a suo parere, lo svolgimento dell’iter istruttorio previsto dalla citata disposizione; né il Comune di Lizzanello aveva eseguito i calcoli statistici sulla mortalità relativa al proprio territorio, previsti dall’art. 58 del d.P.R. 285/90.
La ricorrente, dopo aver ribadito la censura di difetto di motivazione della delibera impugnata, ripeteva che la costruzione della nuova cappella rendeva estremamente difficoltoso l’accesso al proprio lotto, ed affermava d’essere titolare, in virtù della concessione, rilasciata dal Comune al suo dante causa, di un diritto al sepolcro, ovvero di un vero e proprio diritto soggettivo di natura reale, assimilabile al diritto di superficie, e – correlativamente – d’un interesse diretto alla partecipazione al procedimento amministrativo, incidente su tale diritto.
Quanto alla difesa dell’Amministrazione comunale di Lizzanello, la stessa replicava che il nominativo dell’assegnatario del lotto, che alla data del 14.11.2000 stava edificando, era conoscibile dalla ricorrente, ricavandosi dalla deliberazione di G. M. n. 384 del 26.11.99, adeguatamente pubblicata nelle forme di legge; ripeteva, inoltre, che il provvedimento impugnato, da un lato, non poteva dirsi attinto dalle figure sintomatiche d’eccesso di potere, rappresentate dalla G., e – dall’altro – non era lesivo dell’interesse della G. ad accedere liberamente ed agevolmente alla sua edicola funeraria, dato che insisteva su una zona bianca, e non su una zona tipizzata come vialetto.
All’udienza del 23 gennaio 2002, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, e va pertanto respinto.
Prima di esporre, peraltro, le ragioni alla base di tale decisione, in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione d’irricevibilità del ricorso, formulata dal Comune di Lizzanello, facente perno sull’inosservanza del termine per la proposizione del ricorso, decorrente, ad avviso della difesa dell’ente, dalla compiuta pubblicazione della delibera impugnata all’albo pretorio del Comune (che ne avrebbe garantito la piena conoscibilità erga omnes); al riguardo è agevole osservare come, nella specie, l’evento lesivo dedotto in ricorso sia rappresentato dall’edificazione, all’interno del cimitero comunale – sia pur sulla base del progetto d’ampliamento approvato dal Consiglio comunale – d’alcune nuove cappelle funerarie, sicché ritiene il Collegio che la compiuta pubblicazione, all’albo pretorio, della delibera in questione non costituisca il dies a quo per proporre ricorso, decorrente invece dalla conoscenza, da parte della G., di detto evento lesivo, conseguita solo in data 14.11.2000, giusta quanto affermato in ricorso; né, quanto alla giustezza di tale riferimento temporale, alcuna prova contraria è stata addotta.
Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che con ordinanza cautelare n. 1058/2001 del 4.07.01 il Collegio ha respinto l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, avanzata dalla ricorrente, osservando, tra l’altro, quanto segue:
“Considerato che con atto notificato al Comune di Lizzanello e depositato in data 13 marzo 2001 G. A. A. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19.11.1998;
che il Comune di Lizzanello, con atto notificato alla ricorrente in data 11 maggio 2001, ha chiesto che il ricorso straordinario sia deciso in sede giurisdizionale;
ritenuto che nel ricorso è dichiarato che si è avuta conoscenza della delibera impugnata il 14.11.2000;
che pertanto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato notificato nel termine previsto dall’art. 9 del D.P.R. 1199/1971 (e precisamente il 119° giorno dalla conoscenza);
ritenuto tuttavia che la trasposizione in sede giurisdizionale del rimedio amministrativo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica comporta che il ricorso debba necessariamente essere assoggettato alla disciplina sua propria sia processuale che sostanziale, in particolare che sia rispettato il termine d’impugnazione dei 60 giorni prescritto per tutti i ricorsi giurisdizionali dall’art. 21 L. 6.12.1971 n. 1034;
considerato che ove così non fosse il gravame straordinario al Presidente della Repubblica, invece di rappresentare libera scelta alternativa al ricorso giurisdizionale costituirebbe una via in abuso dei principi dell’ordinamento, che ha posto termini brevi per la tutela giurisdizionale superati i quali i provvedimenti diventano inoppugnabili e i rapporti acquistano certezza;
che pertanto, pur essendo stato nella specie il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tempestivo quale ricorso amministrativo, diviene irricevibile per tardività una volta che sia avvenuta la trasposizione in sede giurisdizionale, ove risulti essere stato presentato oltre il termine di cui al citato art. 21 L. n. 1034/71;
Considerato che tale soluzione appare rispettosa sia dei principi dell’ordinamento, che assoggettata a regole diverse e proprie procedimenti amministrativi e processo avanti ai giudici, sia della volontà dei soggetti ad una scelta fra strumenti di difesa che l’ordinamento definisce alternativi, e non già sistema per superare la tardività di uno di essi”.
Il Collegio ritiene di dover riproporre tali affermazioni, a sostegno delle quali, milita, a suo parere, anche un argomento letterale: l’art. 10, comma 1°, del d.P.R. 1199/1971 prevede infatti che, una volta chiesta, dai contro-interessati, la trasposizione in sede giurisdizionale del gravame straordinario al Capo dello Stato, il giudizio prosegue, in tale sede, “secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giungo 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642” ; ebbene, l’art. 36, comma 1° del R. D. 26 giugno 1924, n. 1054, compreso nel titolo III dello stesso decreto, stabilisce che (fuori dei casi diversi fissati da leggi speciali, in ragione della materia del ricorso) “il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è di giorni sessanta, dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, o dalla data in cui risulti che l’interessato ne ha avuta piena cognizione” .
Sicché – quando il giudizio prosegue in sede giurisdizionale – il termine da osservare per la notifica del ricorso è, ai sensi della disciplina espressamente richiamata, quello ordinario di giorni sessanta, poi generalizzato dall’art. 21 legge 6.12.1971 n. 1034 per i ricorsi innanzi ai T.A.R. (ne risulta confermato che, una volta imboccata la strada della sottoposizione della controversia all’Autorità Giurisdizionale Amministrativa, la disciplina processuale, ivi compresa quella dei termini per ricorrere, deve adeguarsi a quella, prevista in via generale per la sede prescelta).
La conseguenza dell’adesione, da parte del Tribunale, a tale orientamento dovrebbe, quindi, condurre ad una pronuncia d’irricevibilità del ricorso presentato da G. A. A., per tardività (essendo stato, lo stesso, notificato nel 119° giorno dalla data in cui la medesima – giusta quanto affermato nell’atto introduttivo del giudizio – ha avuto piena conoscenza della portata lesiva del provvedimento impugnato, anziché nel termine perentorio di giorni sessanta da tale data); tuttavia, trattandosi d’orientamento interpretativo nuovo, il Collegio reputa che sussistano i presupposti per la concessione, in favore della ricorrente, del beneficio dell’errore scusabile (che si ritiene di riconoscere d’ufficio, pur in assenza d’espressa richiesta in tal senso, non ostandovi alcuna contraria prescrizione legislativa).
Circa poi l’altra eccezione d’irricevibilità del ricorso, per mancata notifica del medesimo al contro-interessato (vale a dire all’assegnatario del lotto, sul quale la nuova cappella stava per sorgere), osserva il Collegio che dal testo della delibera impugnata non è possibile ricavare l’identificazione di tale contro-interessato (l’assegnazione dei lotti, in effetti, avverrà solo con successiva delibera di G. M., n. 384 del 26.11.99): ne deriva l’infondatezza anche di tale rilievo preliminare.
Passando al merito, il Collegio ritiene opportuno esaminare, anzitutto, il terzo motivo di ricorso, con il quale s’è denunciata la mancata osservanza della normativa dettata, dagli artt. 20 e 21 della legge regionale 56/80, relativi rispettivamente agli elaborati tecnici ed al procedimento per la formazione e l’approvazione del piano particolareggiato, sul presupposto dell’assimilazione della delibera impugnata ad un provvedimento di pianificazione urbanistica esecutiva; a tale riguardo, ritiene il Tribunale che l’approvazione del progetto in questione, da parte del Consiglio Comunale, non può essere assimilato, sic et simpliciter, ad un provvedimento di pianificazione urbanistica di 2° grado, in considerazione del dato fattuale pregnante secondo cui, nella specie, l’ampliamento del cimitero comunale, oggetto della delibera impugnata, è stato realizzato rispettando il perimetro del cimitero già esistente, al cui interno sono stati individuati nuovi lotti edificabili.
La circostanza che, quindi, non si tratta d’un atto di pianificazione urbanistica di 2° grado, implicante un impatto ben più significativo sull’assetto edilizio esistente, è confermata dal testo dell’art. 55 del d.P.R. 285/90, che prescrive un’approfondita istruttoria (studio tecnico delle località, per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico – chimica del terreno, nonché la profondità della falda idrica) per “i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi” : le espressioni adoperate dalla legge rendono palese che gli adempimenti istruttori di cui sopra devono essere eseguiti, quando si deve fisicamente ampliare un cimitero esistente, ovvero se ne deve costruire uno nuovo, e non sono necessari, invece, quando l’estensione del cimitero rimane invariata, aumentando solo il numero dei lotti al suo interno.
Né vale replicare, con la ricorrente, che per progetto d’ampliamento deve intendersi “qualsiasi progetto che determina un aumento del numero delle cappelle, modificando l’equilibrio igienico – sanitario del progetto originario” ; in proposito, si rileva che i parametri presi in considerazione dal citato art. 55 del d.P.R. 285/90 (orografia, estensione dell’area, natura fisico-chimica del terreno, profondità della falda idrica), essendo riferibili solo alle nuove costruzioni o agli ampliamenti in senso fisico del perimetro del cimitero, prescindono completamente dal numero di lotti insistenti sull’area.
A tale riguardo deve ritenersi quindi vigente solo un limite, di natura logica, rivolto ad evitare un eccessivo affollamento della superficie cimiteriale (che non sembra essere stato travalicato nella specie).
D’altro canto, la delibera di C. C. n. 36 del 3.3.88, con cui è stato approvato il progetto d’allargamento del cimitero di Lizzanello nell’estensione rimasta poi invariata, ad onta dell’aumento del numero dei lotti, era corredata del nulla osta e del parere favorevole, rispettivamente sotto il profilo igienico – sanitario e dell’idoneità della zona prescelta per l’ampliamento, dell’USL Lecce 4 e della Commissione Provinciale per i cimiteri.
Circa la prima censura (di difetto di motivazione), rileva poi il Tribunale che l’ampliamento – nel senso sopra precisato – del cimitero da parte del Consiglio Comunale non può non aver risposto ad un’esigenza, particolarmente avvertita nella popolazione (com’è dimostrato, indirettamente, dalla delibera di G. M. n. 384 del 26.11.99, con la quale s’è proceduto all’assegnazione di ben 24 dei lotti disponibili); ne deriva che la motivazione del provvedimento è, per così dire, in re ipsa, non potendosi evidentemente procedere ad un incremento del numero dei lotti per la costruzione di cappelle cimiteriali, se non per soddisfare una sentita richiesta, da parte della popolazione, in tal senso.
Quanto, invece, alla censurata mancanza di motivazione circa l’allocazione, in concreto, dei nuovi lotti, non sembra che tale censura possa trovare ingresso, come del resto quella circa il mancato rispetto del decoro del sito, trattandosi di profili di discrezionalità tecnica che non possono essere sindacati in sede giurisdizionale, se non in cospetto di scelte chiaramente illogiche od abnormi, che non si sono realizzate nella specie.
Del resto – e con ciò si chiude la disamina del primo motivo di ricorso – neppure può dirsi provato che la costruzione delle nuove cappelle impedirà l’accesso al lotto, di proprietà della ricorrente: com’è stato affermato dalla difesa del Comune, infatti, i nuovi lotti insistono non già sui preesistenti vialetti, ma su zone bianche, sicché non può risultarne pregiudicato l’accesso, da parte dei titolari delle cappelle già esistenti, alla loro proprietà.
Tale conclusione appare confermata dall’esame della planimetria allegata alla delibera impugnata e della documentazione fotografica in atti, dalla quale risulta effettivamente che “il lotto assegnato alla ricorrente – n. 29 – è agevolmente raggiungibile attraverso l’apposito vialetto interno e l’ampio spazio libero che insiste intorno allo stesso” .
Quanto, infine, alla dedotta mancata osservanza, da parte dell’A. C., dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, finalizzato all’ampliamento – nel senso più volte precisato – del cimitero, ritiene il Collegio che non possa prescindersi dalla considerazione che i cimiteri comunali sono soggetti, ex art. 824 cpv. cod. civ., al regime dei beni demaniali pubblici; trattandosi pertanto di un provvedimento incidente sulla gestione delle zone libere, esistenti all’interno di un bene demaniale del Comune, mediante un atto di pianificazione a contenuto generale, deve ritenersi che nessuna posizione differenziata fosse individuabile in capo ai privati, e che quindi – al di là dell’adempimento delle formalità di pubblicazione previste per legge – alcun altro obbligo di comunicazione incombesse, nella specie, a carico dell’Amministrazione comunale.
In conformità ai suddetti motivi, il ricorso in epigrafe deve essere respinto; in base alla regola della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente e liquidate in complessivi € 1.000, oltre I.V.A. e C.A.P., se dovuti, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, definitivamente decidendo circa il ricorso emarginato (n. 1798/2001);
respinge il ricorso;
condanna
G. A. A. al pagamento, in favore del Comune di Lizzanello, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.000, oltre I.V.A. e C.A.P., se dovuti, come per legge;
ordina
all’Autorità Amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Lecce, presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2002.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 FEB 2002