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Testo completo:
TAR Lombardia, Brescia, 24 giugno 2005, n. 670
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n°754/1987 proposto da:
Maria Luisa STANZANI ved. CATTANEO
Maria Pia CATTANEO
Emilio CATTANEO
Paolo CATTANEO
Maria Vittoria CATTANEO
Maria Giulia Luisa CATTANEO
quali eredi di Giuseppe Cattaneo,
tutti rappresentati e difesi dall’avv. Claudio Zanetti, e domiciliati in Brescia, via Malta 12, presso la Segreteria della Sezione;
contro
COMUNE DI BERGAMO
nella persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Vito Gritti, elettivamente domiciliato in Brescia, via Malta 12, presso la Segreteria della Sezione;
per l’annullamento
del provvedimento dell’Assessore ai servizi socio sanitari del Comune di Bergamo n° 15123/PG del 26 maggio 1987, con il quale si respinge la domanda di riconferma di concessione di cappella funeraria presentata da Giuseppe Cattaneo;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
visti gli atti e documenti tutti di causa;
udito il relatore Ref. Francesco Gambato Spisani alla pubblica udienza del giorno 10 giugno 2005;
uditi, altresì, i difensori delle parti;
ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 30 aprile 1953, registrato a Bergamo il 16 maggio successivo al n°8008 vol. 330 atti privati, Giuseppe Cattaneo ebbe a stipulare con il Comune di Bergamo l’atto di concessione di un sepolcro con cripta nel cimitero di detto Comune, convenendo espressamente, all’art.1 del contratto, che “la sepoltura è perpetua, in quanto l’area attualmente destinata a cimitero sia mantenuta a tale specifica destinazione; gli aventi diritto dovranno tuttavia, allo scadere di ogni trentennio, domandarne la riconferma, che verrà accordata gratuitamente, qualora risulti accertato che il monumento sia in buono stato di manutenzione. In mancanza di tale domanda, la sepoltura ed il monumento cadranno nella libera disponibilità del Comune” (v. doc. 1 ricorrente, copia atto).
Per propria dimenticanza francamente ammessa, allo scadere del primo trentennio, ovvero nel 1983, Giuseppe Cattaneo ometteva di presentare la domanda in questione, provvedendovi solo il 28 aprile 1987 (doc. 2 ricorrente, copia di essa); di conseguenza il Comune, con il provvedimento di cui in epigrafe (doc. A ricorrente, copia di esso), denegava la riconferma, dando atto che il sepolcro sarebbe tornato nella propria disponibilità.
Avverso tale provvedimento proponeva impugnazione Giuseppe Cattaneo, con ricorso articolato, secondo logica, in tre motivi:
* con la prima doglianza, avente carattere pregiudiziale, si deduce la inesistenza del provvedimento impugnato, per asserita mancanza di espressione nello stesso di una “volontà dell’amministrazione” ovvero per inesistenza, in capo all’Assessore firmatario, della “facoltà” di manifestarla;
* con la seconda doglianza, corrispondente al motivo rubricato come primo, si deduce la violazione dell’art. 170 del Regolamento del cimitero di Bergamo vigente nel 1995, che garantirebbe comunque la perpetuità delle concessioni precedentemente accordate in tali termini;
* con la terza doglianza, corrispondente al motivo rubricato come secondo, si deduce l’eccesso di potere per illogicità, che conseguirebbe al riconnettere alla mancata presentazione della domanda citata la decadenza della concessione, la quale, secondo il ricorrente, potrebbe discendere solo dall’aver tenuto il monumento in istato di manutenzione insufficiente.
Si costituiva il Comune di Bergamo, con atto 17 settembre 1995 a firma dell’avv. Pietro Gaggioli, nel quale si domandava la reiezione del ricorso per infondatezza.
Nelle more del processo, venivano rispettivamente a morte l’originario ricorrente, in data 12 aprile 1995, e il patrono dell’amministrazione, avv. Gaggioli, in data 28 settembre 2001 (v. memoria di riassunzione 5 febbraio 2002 degli odierni ricorrenti); gli eredi di Giuseppe Cattaneo, meglio indicati in epigrafe, provvedevano quindi a riassumere la causa con la citata memoria, mentre l’amministrazione intimata, con atto 19 febbraio 2002 si costituiva con nuovo difensore.
Parallelamente, con decreto presidenziale 27 marzo 1996 n°112 veniva disposta istruttoria, e dalla relazione depositata di conseguenza dal Comune di Bergamo risultava che uno degli eredi di Giuseppe Cattaneo, il figlio Emilio, onde dare decorosa sepoltura al genitore, aveva provveduto a richiedere nuova concessione onerosa per trent’anni, dando però atto, con lettera contestuale alla relativa richiesta, che avrebbe considerato “eventualmente annullata” tale pattuizione in caso di esito a lui favorevole del presente ricorso (v. doc.ti allegati alla relazione del Comune).
Con successive memorie 27 e 31 maggio 2005, le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive ragioni.
All’udienza del 10 giugno 2005, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni appresso precisate.
1. Infondato è anzitutto il primo motivo, in quanto il provvedimento impugnato esprime proprio l’intento dell’amministrazione di avvalersi della clausola di decadenza di cui all’illustrato art. 1 della concessione, né all’epoca l’assessore comunale andava ritenuto sfornito di competenza esterna in tal senso, visto che l’attribuzione della stessa in via esclusiva ai dirigenti fu innovazione -come è noto- introdotta solo a partire dalla successiva l. 142/1990, oggi sostituita dal TUEL.
2. Infondati sono altresì i residui motivi, dato che la decadenza della concessione per cui è causa si è prodotta direttamente in forza della clausola di cui si è detto, clausola che è contenuta nel contratto originario ed è inequivoca nel senso di ricollegare la perdita del diritto al solo fatto della mancata presentazione della domanda di “riconferma”. Si tratta di una clausola contrattuale liberamente pattuita dalle parti nell’esercizio della loro autonomia, da ritenersi valida in quanto ha contenuto non contrario alla legge, né all’ordine pubblico o al buon costume: a fronte di essa, non rileva invocare difformi norme del regolamento comunale, le quali vanno ritenute soltanto suppletive.
3. La materia del contendere, che coinvolge un valore di rilievo morale e sociale come la pietà verso i defunti, costituisce giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2005, con l’intervento dei signori:
Francesco MARIUZZO, Presidente;
Mauro PEDRON, Referendario;
Francesco GAMBATO SPISANI, Referendario, estensore.