TAR Toscana, Sez. I, 20 giugno 2005, n. 3012

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Massima

Testo

Norme correlate:
Art 32 Legge n. 142/1990
Decreto Legislativo n. 267/2000

Testo completo:
TAR Toscana, Sez. I, 20 giugno 2005, n. 3012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Prima Sezione
composto dai Signori:
GIOVANNI VACIRCA Presidente
GIACINTA DEL GUZZO Cons., relatore
ANDREA MIGLIOZZI Cons.
ha pronunciato la
SENTENZA
Sul ricorso 549/2003 proposto da:
MEUCCI ENRICO ANCHE PER MEUCCI LAURA, rappresentato e difeso da:
CAMPAGNI FRANCO BRUNO, ASTORRI RAFFAELLO, con domicilio eletto in FIRENZE, VIA DEL CORSO 1
presso
CAMPAGNI FRANCO BRUNO
contro
COMUNE DI PONTE BUGGIANESE, rappresentato e difeso da:
ARIZZI FRANCO, con domicilio eletto in FIRENZE, LUNGARNO A.VESPUCCI 20
presso la sua sede
per l’annullamento
– della deliberazione del 28.12.2002, n.193 della Giunta Comunale di Ponte Buggianese di approvazione del progetto definitivo – esecutivo di “Ampliamento del Cimitero Comunale – 1° lotto”;
– della deliberazione del 12.06.1999, n. 105 della Giunta Comunale di Ponte Buggianese di approvazione del progetto preliminare di “Ampliamento del Cimitero Comunale”;
– di ogni altro atto ed esse preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè incognito;
Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale il 18 giugno 2003, proposti per l’annullamento:
– della nota del 10.052003 – prot. n. 220/3B, a firma del Responsabile del Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Ponte Buggianese;
– della deliberazione del 02.03.2003 n. 94 della Giunta Comunale di Ponte Buggianese di approvazione del progetto definitivo – esecutivo di “Ampliamento del Cimitero Comunale – 1° lotto”;
– della deliberazione del 02.05.2003, n. 93 della Giunta Comunale di Ponte Buggianese di contenuto incognito;
– della nota del 25.03.2003 – prot. n. 155/Sst, a firma del Responsabile del Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Ponte Buggianese;
– di ogni altro atto ad esse preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè incognito;
Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale il 25 luglio 2003, proposti per l’annullamento, previa sospensione, anche con l’utilizzo della procedura introdotta dall’art. 3 della L. 205/2000:
– del decreto di occupazione d’urgenza n. 02/03 del 26.06.2003, a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ponte Buggianese;
– di ogni altro atto ad esso preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè incognito;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del giudizio di
COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
Visti gli atti della causa;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Udito nella pubblica udienza del 15 Dicembre 2004, relatore il Cons. GIACINTA DEL GUZZO, l’avvocato R.Astorri e l’avvocato A.Cuccurullo per F.Arizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1) La signora Laura Meucci ed il signor Enrico Meucci sono, rispettivamente, proprietaria ed usufruttuario, entrambi per una quota di 9/12, di un terreno posto in Ponte Buggianese e rappresentato al N.C.T. al foglio n.3, mappale n.273.
Rispettivamente,in data 4.3.2003 e 24.2.2003 i signori Meucci sono stati avvisati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 22.10.1971 n. 865, del deposito, presso la segreteria comunale, degli atti relativi all’ampliamento del cimitero comunale, 1° lotto, il cui progetto definitivo- esecutivo era stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera 28.12.2002 n. 193.
I ricorrenti hanno, così, appreso che il loro terreno sarebbe stato espropriato per un’estensione di mq. 4200 come risultava dal piano particellare di esproprio.
Anche se a progettazione definitiva già approvata, il sig. Meucci, in data 12.3.2003, ha presentato osservazioni e, dopo aver preso conoscenza ( a seguito di formale istanza di accesso) delle delibere di G.M. 12.6.1999 n. 105 e 28.12.2002 n.193, ha impugnato, unitamente alla figlia Laura, le delibere stesse e gli atti presupposti e conseguenti.
Queste le censure dedotte :
I) VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE ( artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990; principi desumibili). ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO.
La comunicazione di avvio del procedimento, nel caso del procedimento di esproprio, deve giungere a conoscenza dei destinatari prima dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica, che, a norma dell’art.14, comma 13, della L. 11.2.1994 n. 109, costituisce c.d. dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
La delibera n. 193/2002 della Giunta comunale sarebbe, pertanto, illegittima, in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, onere non particolarmente gravoso, in quanto i soggetti interessati sarebbero solo sei.
II) ULTERIORE VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE ( art. 13 della L. 25.6.1865 n.2359 ed art.14 della L. 11.2.1994 n. 109; principi desumibili). ULTERIORE ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO.
La deliberazione comunale 28.12.2002 n. 193, che costituisce dichiarazione implicita di pubblica utilità, non prevede, in violazione delle norme indicate, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
III) ULTERIORE VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE ( art. 32 della L. 8.6.1990 n.142 ed art.1 della L. 3.1.1978 n. 1, come modificato dalla L. 18.11. 1998 n. 415; principi desumibili). INCOMPETENZA RELATIVA.
La delibera 12.6.1999 n. 105, essendo stata adottata in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, avrebbe dovuto essere adottata dal Consiglio comunale e non dalla Giunta.
2) In data 18.6.2003 i ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti, con i quali hanno impugnato :
– la nota prot. n. 220/3B del 10.5.2003. con la quale il responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune ha comunicato ai soggetti interessati, tra i quali gli odierni ricorrenti, l’avvio del procedimento di esproprio collegato ai lavori di ampliamento del cimitero comunale.
– la deliberazione 2.5.2003 n.93, con la quale la Giunta comunale ha annullato la propria deliberazione n.193/2002 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dell’opera pubblica ( provvedimento quest’ultimo impugnato dai signori Meucci con il ricorso introduttivo) ;
– la deliberazione 2.5.2003 n. 94, con la quale la Giunta comunale, dopo aver esaminato e respinto le osservazioni prodotte dai signori Meucci, ha ( nuovamente) approvato il progetto definitivo- esecutivo dell’ampliamento del cimitero comunale, fissando, altresì, i termini di inizio e di fine dei lavori ed i termini di inizio e di termine del procedimento espropriativo.
Queste le censure mosse ai provvedimenti indicati:
I) ULTERIORE VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE ( artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990; principi desumibili) : ULTERIORE ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO, PER SVIAMENTO E PER OMESSA NUOVA ISTRUTTORIA.
L’Amministrazione sarebbe incorsa nelle medesime illegittimità censurate con il ricorso introduttivo.
L’annullamento, in sede di autotutela, del precedente procedimento comporterebbe la impossibilità di utilizzare la precedente istruttoria.
L’avviso di avvio del procedimento sarebbe stato dato, peraltro, successivamente all’adozione della delibera n.94/2003.
I ricorrenti non sarebbero riusciti a sfruttare, come sarebbe loro diritto, la possibilità di formulare osservazioni, essendo, queste ultime, state presentate in relazione alla prima procedura nel termine troppo ristretto prescritto dalla L.n.865/1971.
II) ULTERIORE VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE ( art. 13 della L. n. 2359/1865 ed art. 14 della L. n. 109/1994, principi desumibili). ULTERIORE ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO.
L’Amministrazione comunale solo in parte avrebbe posto rimedio alle illegittimità rilevate dai ricorrenti nella seconda censura del ricorso introduttivo.
I termini del procedimento espropriativo sarebbero, infatti, incerti, in quanto il Comune può iniziare la procedura entro un anno dal 2.5.2003, data di adozione della delibera n. 94/2003; conseguentemente il termine finale del procedimento easpropriativo rimarrebbe non determinato.
III) ULTERIORE ECCESSO DI POTERE PER PERPLESSITA’, ILLOGICITA’ed INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DISPARITA’DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’O DEL C.D. MINIMO MEZZO. SVIAMENTO.
Il Comune non avrebbe controdedotto nulla con riguardo all’osservata ( dai ricorrenti) illogicità di espandere il cimitero solo in direzione della proprietà dei ricorrenti. Peraltro, la motivazione delle controdeduzioni sarebbe pretestuosa ed anche affetta da sviamento, nella parte in cui il Comune rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto formulare la loro osservazione in occasione dell’approvazione del P.R.G., ove l’ampliamento del cimitero era già previsto.
3) In data 25.7.2003 i ricorrenti hanno depositato ulteriori motivi aggiunti, con i quali hanno impugnato, formulando,altresì, istanza cautelare, il decreto di occupazione di urgenza n.02/03 del 26.6.2003 adottato dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune.
Queste le censure addotte:
I) ILLEGITTIMITA’DERIVATA da quella del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza.
II) VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE ( art. 13 della L. n.2359/1865 e l’art. 20 della L. n. 865 del 1971; principi desumibili). ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E CONTRADDITTORIETA’ENDOPROCEDIMENTALE E TRA PROVVEDIMENTI DELLA P.A.
Illegittimamente il Comune avrebbe determinato la durata dell’occupazione d’urgenza in quella massima consentita dalla legge, in quanto i lavori devono essere terminati entro cinque anni dal 2.5.2003, mentre l’occupazione di urgenza, decorrendo dall’immissione in possesso ( che non potrebbe avvenire prima del 28.8.2003) supererebbe il termine finale dei lavori.
Concludono i ricorrenti per l’accoglimento delle loro ragioni.
Il Comune di Ponte Buggianese si è costituito in giudizio in data 1.8.2003.
In data 8.9.2003 ha depositato una memoria difensiva e documenti.
I ricorrenti hanno depositato una memoria in data 8.9.2003, confermando tesi e conclusioni.
Con Ordinanza collegiale n. 915, emessa all’esito della Camera di Consiglio tenuta in data 9 settembre 2003, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare avanzata con i motivi aggiunti 25.7.2003.
La Sezione IV del Consiglio di Stato con Ordinanza n.4477, emessa a seguito della Camera di Consiglio tenuta in data 17 ottobre 2003, ha respinto l’appello proposto avverso l’Ordinanza n. 915/2003.
I ricorrenti ed il Comune hanno depositato un ultimo scritto difensivo, rispettivamente, in data 4.12.2004 e 9.12.2004.
Alla pubblica Udienza tenuta in data 15 dicembre 2004, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1) Prima di passare all’esame delle varie questioni sollevate con l’atto introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti il Collegio ritiene opportuno richiamare la vicenda all’origine della controversia, quale emerge dalle memorie e dai documenti versati agli atti processuali.
Con variante al P.R.G. approvata con delibera C.R. n.452 dell’11.10.1994, così come integrata dalla deliberazione G.R. n.3041 del 27.3.1995, il Comune di Ponte Buggianese ha previsto, per un’area adiacente all’esistente cimitero comunale la destinazione ad aree cimiteriali finalizzata all’ampliamento del cimitero stesso.
Con deliberazione G.M. n. 105 del 12.6.1999 il Comune ha,poi, in conformità alla previsione di P.R.G., approvato il progetto generale-preliminare del detto ampliamento cimiteriale, successivamente inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2002/2004 ( delibera C.C. n.19 del 28.3.2002).
Con deliberazione. n. 193 del 28.12.2002 la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo- esecutivo dell’”ampliamento del cimitero comunale-primo lotto “.
Con comunicazione 20.2.2003 il Comune ha avvisato i proprietari dei terreni interessati, tra i quali i ricorrenti, del deposito degli atti presso la segreteria comunale ai sensi dell’art.10 della L. n. 865 del 1971.
In data 12 marzo 2003 i signori Meucci hanno presentato un’osservazione, chiedendo di variare il progetto, in maniera da interessare in modo più equo anche i proprietari dei terreni limitrofi.
Con ricorso, notificato al Comune in data 26.3.2003, i signori Meucci hanno impugnato le delibere di G.M. n. 193 del 2002 e n. 105 del 1999.
Il Comune, ritenuta condivisibile la censura concernente la mancata indicazione, nell’atto n. 193/2002, dei termini di inizio e fine del procedimento espropriativo, ha annullato, in via di autotutela, il provvedimento n.193 /2002 con delibera G.M. n. 93 del 2.5.2003; ha approvato nuovamente il progetto esecutivo dell’opera pubblica con delibera n. 94 del 2.5.2003, fissando i termini di inizio e fine del procedimento espropriativo.
Con motivi aggiunti depositati in data 18.6.2003, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti nn.93 e 94 del 2003, nonché la nota n. 220/3B del 10.5.2003, con la quale il responsabile del procedimento ha comunicato ai soggetti interessati l’avvio del procedimento concernente l’attuazione del progetto di realizzazione dell’opera pubblica.
Con decreto n.02/03 del 26.6.2003 il responsabile del Settore LL.PP. del Comune ha disposto l’occupazione di urgenza dei terreni individuati per l’ampliamento del cimitero e determinato in cinque anni,decorrenti dall’immissione in possesso, il termine finale dell’occupazione dei terreni.
Con nota 5659/309/SST del 28.6.2003, i signori Meucci venivano informati che l’immissione in possesso sarebbe avvenuta il giorno 28.8.2003.
Con motivi aggiunti depositati in data 25.7.2003 i signori Meucci impugnavano il decreto sopraindicato.
2) Tanto ricordato, il Collegio può passare all’esame del ricorso e dei motivi aggiunti.
3) Ricorso n.549/2003
Premesso che, ai sensi dell’art.14, comma 13, della L. n.109 /1994 ( nel testo introdotto dall’art.4, comma 1, della L.n.415/1998) la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori per la realizzazione dell’opera pubblica è da ricollegare all’approvazione del progetto definitivo da parte dell’Amministrazione, le censure mosse dalla parte ricorrente all’approvazione del progetto vanno dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il Comune resistente, con delibera n.93 del 2.5.2003, ha annullato il provvedimento di approvazione del progetto definitivo e, con delibera n.94 in pari data, ha proceduto ad una nuova approvazione del progetto in questione (che supera il progetto preliminare) dopo aver esaminato e respinto le osservazioni presentate dai signori Meucci.
4) Motivi aggiunti depositati in data 18.6.2003
La prima censura, con la quale si deduce che l’Amministrazione comunale, una volta annullata l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, avrebbe dovuto avviare un nuovo procedimento ed,in particolare, avrebbe dovuto procedere ad un nuovo avviso di avvio del procedimento e ad una nuova istruttoria finalizzata alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica, non è condivisibile.
Va ricordato che l’ampliamento del cimitero con individuazione delle aree a ciò destinate era ricompreso nelle previsioni di P.R.G. in vigore dall’agosto del 1995, che nessuna osservazione al riguardo avevano proposto gli odierni ricorrenti, pur essendo la detta previsione di Piano chiaramente preordinata all’espropriazione ( anche) delle aree loro appartenenti, e che l’Amministrazione comunale aveva portato a conoscenza dei ricorrenti il deposito degli atti del procedimento espropriativo con nota n.1523 del 20.2.2003 seguendo l’iter procedimentale di cui all’art.10 della L.n. 865 del 1971.
Orbene, il Collegio ritiene che le norme in materia di partecipazione, finalizzate a consentire da un punto di vista sostanziale – e non meramente formale – l’apporto dei soggetti interessati al procedimento, non siano state, nella specie, violate, essendo stati i ricorrenti posti nelle condizioni di far valere il proprio apporto.
La comunicazione n.1523/2003, ancorché tardiva rispetto all’approvazione del progetto effettuata con delibera n. 193/2002, è, senz’altro, nella sostanza, da considerarsi idonea a garantire la partecipazione degli interessati al procedimento rinnovato, conclusosi con la delibera n.94/2003.
Del pari, alla luce dei principi di economicità che debbono informare l’attività amministrativa, il Collegio ritiene che il Comune resistente non fosse, nello specifico caso per cui è controversia, tenuto ad avviare ex novo l’istruttoria per arrivare all’approvazione del progetto, atteso che l’istruttoria preordinata all’approvazione del progetto definitivo si era conclusa in epoca assai recente ( dicembre 2002).
Né conforta la tesi dei ricorrenti il precedente giurisprudenziale richiamato in memoria, dato che nella vicenda contenziosa ivi trattata l’istruttoria compiuta dall’Amministrazione (e non rinnovata) risaliva a ben sette anni prima.
Anche il rilievo (secondo motivo aggiunto) concernente l’assunta incertezza dei termini del procedimento espropriativo, essendo stato fissato l’inizio di quest’ultimo entro un anno dall’adozione della delibera n.94/2003, non è condivisibile.
Secondo la determinazione assunta dal Comune il procedimento espropriativo dovrà, infatti, concludersi entro il 2.5.2009 ( cinque anni dal termine massimo per l’inizio del procedimento stesso).
Quanto al terzo dei motivi aggiunti, con cui si assume l’insufficienza ed incongruità delle controdeduzioni comunali alle osservazioni dei ricorrenti in relazione alla possibilità – dal Comune negata -di allocare diversamente l’ampliamento del cimitero, il Collegio osserva che il rilievo è inammissibile atteso che avrebbe dovuto essere mosso avverso le previsioni del P.R.G., che avevano individuato le aree dei privati destinate al detto ampliamento.
Dette previsioni avevano, peraltro, trovato attuazione fin dal 1999 con l’approvazione del progetto generale-preliminare ( delibera n.105/1999).
I motivi aggiunti esaminati sono da respingere.
5) Motivi aggiunti depositati in data 25.7.20003
La prima censura (illegittimità del decreto di occupazione di urgenza derivata dall’illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità) va respinta, in quanto quest’ultimo provvedimento è stato riconosciuto indenne dai vizi contestati.
Con la residua doglianza viene assunta l’illegittimità del provvedimento che autorizza l’occupazione di urgenza dei terreni ( decreto n.02/03 del 26.6.2003) , in quanto, essendo stato il termine ultimo, ivi previsto, commisurato senza motivazione a quello massimo consentito, ove venisse protratta per tutto il periodo fissato, l’occupazione verrebbe a superare il termine ultimo stabilito per il compimento dei lavori.
Il rilievo non è fondato sotto entrambi i profili dedotti.
L’Amministrazione non è tenuta a motivare la determinazione di utilizzare per l’occupazione d’urgenza il periodo massimo previsto dall’ordinamento, atteso che il compimento dei lavori non implica necessariamente che siano stati completati tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dei lavori stessi.
Anche gli ulteriori motivi aggiunti sono, quindi, da respingere.
Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TOSCANA, 1^ Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in FIRENZE, in Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2004.
F.to Giovanni Vacirca
F.to Giacinta Del Guzzo est.
F.to Mario Uffreduzzi – Direttore della Segreteria