Massima
Testo
Riferimenti: cfr. TAR Friuli, V, 27/4/1999, n. 535
Testo completo:
TAR Lombardia, Sez. III, 16 giugno 2003, n. 3099
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA (Sezione Terza)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. Reg. Gen. 3104 del 1990 proposto da S.A.I.E. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. G. Minieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, v. Manzoni n. 38 per delega a margine dell’atto introduttivo;
contro
Comune di Cavallasca, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Ventura e P. Berardelli ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Milano, Largo Augusto n. 1;
e nei confronti
Ditta S.I.V.E. s.a.s. di Gaetano Belmonte & C. s.n.c.;
per l’annullamento
– della deliberazione della G.M. di Cavallasca n. 34 del 30.1.1990, con cui il servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale era affidato alla società controinteressata, conosciuta in data 2.8.1990;
– della deliberazione della G.M. di Cavallasca n. 113 del 5.7.1988, con cui era disdetto il rinnovo automatico della concessione al tempo in corso ed affidata al ricorrente;
– del provvedimento del consiglio comunale di Cavallasca n. 40 dell’1.6.1990, con cui era ratificata la delibera n. 113/88 della giunta municipale;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominata relatore, alla pubblica udienza del 9.4.2003, . il I Ref Solveig Cogliani;
Udita la difesa di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso, indicato in epigrafe, l’istante esponeva che con deliberazione del 23.12.1969 n. 63, il Consiglio comunale di Cavallasca le aveva affidato in concessione il servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale e con il relativo contratto, stipulato tra le parti, era stabilita una durata in anni venti, contenente la previsione del rinnovo, salvo disdetta dell’amministrazione, da notificarsi almeno due mesi prima della scadenza della concessione.
Mediante nota dell’8.7.1988, il Sindaco comunicava la disdetta del contratto e, successivamente, invitava la ricorrente a restituire gli importi percepiti dagli utenti, in relazione al tempo eccedente la durata della concessione in atto.
A seguito di una lettera ricevuta da parte dell’odierna controinteressata, con cui si chiedeva l’elenco degli utenti, l’istante asseriva di essere venuta a conoscenza dell’esistenza della deliberazione della giunta municipale n. 113, impugnata, con cui era decisa la disdetta del rinnovo automatico della concessione, nonché della deliberazione del consiglio comunale n. 60, di approvazione del capitolato di appalto per l’aggiudicazione della nuova concessione ed infine della deliberazione di aggiudicazione del servizio a trattativa privata alla ditta controinteressata.
Pertanto, la ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, deducendo la violazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., dell’art. 140 e ss., T.U. 4.2. 1915 n. 1915, nonché la violazione delle norme contrattualmente stabilite, i vizi di incompetenza, di eccesso di potere, sotto i profili dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta, della carenza o incongruità, insufficienza della motivazione, della pretestuosità, dello sviamento e della falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Esponeva, infatti, che erano mancate le condizioni per la disdetta del contratto – l’avviso almeno due mesi prima della scadenza contrattuale e la delibera del consiglio comunale sul punto. Non sarebbe, neanche rinvenibile l’urgenza a giustificazione della delibera in ordine al rinnovo della concessione, essendo il contratto in scadenza ben due anni dopo. Censurava, altresì, la circostanza che la ratifica del consiglio era avvenuta non nella immediata riunione consiliare successiva, ma molto tempo dopo.
Da tali considerazioni, faceva discendere l’illegittimità degli atti di indizione della trattativa privata ed il successivo affidamento del servizio alla controinteressata. Da ultimo censurava il mancato invito alla trattativa medesima.
Si costituiva l’amministrazione, chiedendo il rigetto della domanda. In via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della disdetta del sindaco, a seguito della delibera della giunta municipale. Negava, inoltre, la necessità di invitare la ditta precedente concessionaria, alla successiva trattativa privata per il nuovo affidamento.
La causa era trattenuta in camera di consiglio per la decisione.
DIRITTO
Osserva, preliminarmente, il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile non sussistendo alcun interesse giuridicamente rilevante alla impugnativa della delibera di giunta municipale del 5.7.1988 n. 113, atteso che la ricorrente non ha contestato la conseguente nota sindacale, in data 8.7.1988 con la quale era inviata formale disdetta della concessione del servizio di illuminazione votiva.
Tale provvedimento si manifestava, infatti, immediatamente lesivo, incidendo in via autonoma sul rapporto concessorio al tempo in atto, onde nessun vantaggio l’istante potrebbe ricavare dall’eventuale annullamento della delibera di Giunta sopra specificata.
Per quanto attiene, invece, la prima censura, ovvero il mancato invito della ricorrente alla trattativa privata, il ricorso appare fondato.
Sul punto non vi è motivo di discostarsi dalla prevalente giurisprudenza che ha chiarito che “Nelle gare per l’aggiudicazione dei contratti della p.a., il privato che ha precedentemente svolto lo stesso servizio cui si riferisce la trattativa privata, in relazione alla quale censura il mancato invito, si trova in una posizione peculiare, che si differenzia dall’interesse semplice di cui sono normalmente titolari i privati di fronte alle analoghe scelte dell’amministrazione ed assume natura e consistenza di interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. Nelle gare per l’aggiudicazione dei contratti della p.a., in sede di scelta dei soggetti da invitare alla trattativa privata l’amministrazione ha l’onere di motivare la scelta, ancorché discrezionale, di non invitare alla gara il privato che ha precedentemente svolto presso la stessa il servizio cui si riferisce la trattativa.” (T.A.R. Friuli V. G. 27 aprile 1999, n. 535).
Nella specie, invece, è mancata qualsivoglia motivazione della scelta dell’amministrazione di escludere dalla partecipazione alla trattativa la precedente concessionaria.
Deve, pertanto, trovare accoglimento la censura relativa all’illegittimità della delibera di affidamento del servizio, con la conseguenza che la stessa deve essere annullata, in considerazione del vizio che ha inficiato il procedimento di indizione della trattativa stessa.
Anche in ragione della parziale inammissibilità del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) dichiara in parte inammissibile il ricorso ed in parte lo accoglie, come specificato in motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera di affidamento del servizio indicata in epigrafe.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.4.2003 con l’intervento dei Magistrati:
Italo Raggio – Presidente
Domenico Giordano – Consigliere
Solveig Cogliani, rel. – Primo Referendario