TAR Abruzzo, L’Aquila, 15 novembre 2001, n. 674 [1]

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
TAR Abruzzo, L’Aquila, 15 novembre 2001, n. 674
Ancorché teoricamente discutibile, è giustificata la revoca dell’autorizzazione provvisoria (nella specie, edicola funeraria commemorativa), nell’ipotesi di incompatibilità creatasi per effetto della sopravvenienza di più rigida normativa – e, quindi, a causa di rinnovata e diversa valutazione dell’interesse pubblico alla sicurezza stradale – tale da rendere non più possibile la persistenza dell’opera: pur se positivamente valutata all’atto del rilascio (venti anni prima, in una situazione di traffico non comparabile) e sebbene consentita dalla normativa dell’epoca, detta opera non offre più, al momento di adozione dell’atto di revoca, le stesse garanzie.

Testo completo:
TAR Abruzzo, L’Aquila, 15 novembre 2001, n. 674
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi nn. 292/99 e 579/99 reg. gen., proposti da M. S., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Pietrobattista presso cui è elettivamente dom.to in Avezzano;
contro
il comune di Trasacco, in persona del sindaco p.t., rapp.to e difeso, nel giudizio 292/99, dall’Avv. Serafino M. Colaiuda, con domicilio eletto in L’Aquila, P.zza S. Giusta, 4, presso l’avv. Fabrizio Giancarli;
per l’annullamento
a) quanto al ricorso 292/99, dell’ordinanza ingiunzione 653 del 12 maggio 1999, di demolizione entro 45 giorni delle opere edilizie realizzate in difformità dall’autorizzazione comunale 966 del 17 giugno 1996 e in assenza di concessione edilizia;
b) quanto al ricorso 579/99, dell’ordinanza ingiunzione 660 emessa in data 14 luglio 1999 recante stesso oggetto.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Trasacco;
Viste le ordinanze collegiali 188/99, resa sul primo ricorso, e 348/99, resa sul secondo ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 13 giugno 2001 la relazione del magistrato Dott. Massimo Basilavecchia, nessuno comparso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1.- Con il ricorso 292/99, il sig. M. espone di aver realizzato sul terreno di sua proprietà in Trasacco, previa autorizzazione comunale 966 del 17 giugno 1996, una tettoia della superficie di m. 4×10 in pilastri in terra, coperta con tavolame e tegole di altezza di m. 2,40, un manufatto in muratura in blocchi di calcestruzzo avente copertura in legno con manto di tegole e intonacato a grezzo (dimensioni di 10×4,20×2,50) per rimessa attrezzi agricoli, un secondo manufatto pure in muratura e blocchi di calcestruzzo, coperto con solaio di laterocemento e onduline metalliche (dimensioni 2,50x6x2,50) adiacente al precedente, da adibire a rimessa gruppo elettrogeno, piccola cantina con relativa scala di accesso.
L’atto impugnato con tale ricorso ha contestato per tali opere, ordinandone la demolizione, la totale difformità dall’autorizzazione e l’assenza di una concessione edilizia; avverso tale provvedimento il M. deduce i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 7 della legge 47/85, in quanto il termine concesso per demolire doveva essere di giorni novanta anziché quarantacinque; 2) l’opera sarebbe stata sanabile sulla base delle varianti in corso di approvazione al PRG (delibera consiliare 69 e delibera consiliare 132 del 1998); 3) in ogni caso la normativa della legge regionale n. 12 del 1999, che ha modificato l’art. 71 della legge regionale 18/83, consente in termini più ampi la realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo, anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale.
Si è costituito in giudizio il comune di Trasacco, contestando la fondatezza dei motivi di ricorso dedotti.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe è stata accolta, fino alla pronunzia dell’amministrazione sull’istanza di sanatoria, la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
2.- Dopo aver annullato in autotutela l’ordinanza ingiunzione 653/99 per “evidente violazione del dell’art. 7 comma 2 della L.47/85”, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale provvedeva a notificare l’ordinanza 660/99, avente analogo contenuto ma recante il termine per la demolizione di novanta giorni: di qui il secondo ricorso, che, pur richiamando le motivazioni della precedente impugnativa, deduce come unico motivo espresso la elusione dell’ordinanza di sospensione di questo TAR, che aveva inibito la demolizione fino alla valutazioen con atto esplicito dell’istanza di sanatoria.
In questo giudizio il comune di Trasacco non si costituiva.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe era accolta la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
3.- All’udienza del 13 giugno 2001 i due ricorsi sono stati congiuntamente trattati e sono poi passati in decisione.
DIRITTO
1.- I due ricorsi, evidentemente connessi soggettivamente e oggettivamente, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2.- Il ricorso 292/99 vede ormai cessata la materia del contendere, essendo stata annullata l’ordinanza con esso impugnata da un autonomo intervento in autotutela dell’amministrazione comunale di Trasacco che, convinta della fondatezza di uno dei motivi di ricorso dedotti, ha inteso rimuovere l’atto viziato e provvedere con una nuova ordinanza ingiunzione.
3.- Il ricorso 579/99 è invece fondato e va accolto, in quanto coglie nel segno la dedotta censura di elusione dell’ordinanza di sospensiva emessa sul precedente ricorso.
Per conformarsi a quest’ultima, l’amministrazione avrebbe dovuto prima valutare la sanabilità delle opere realizzate dal M., il quale aveva presentato in data 31 maggio una richiesta di sanatoria giustificata e dalle varianti in itinere al PRG, e dall’applicabilità della legge regionale del 1999 – che assume recepita dal comune di Trasacco – modificativa dell’art. 71 della legge regionale 18/83 che autorizza opere dirette alla conduzione del fondo in limiti più ampi di quanto avvenisse in precedenza. Tali circostanze erano state già valutate dal Collegio in occasione della richiesta di sospensione del primo atto, ed erano state evidentemente ritenute meritevoli di considerazione, tanto da conformare la successiva azione del comune ad una linea logica ben precisa, che vedeva l’esame della sanatoria logicamente precedere la eventuale nuova emanazione di un provvedimento repressivo.
Non avendo rispettato tale vincolante indicazione proveniente dal giudice amministrativo, senza peraltro avere appellato l’ordinanza cautelare, l’amministrazione di Trasacco è incorsa nel vizio puntualmente denunziato dal ricorrente con il motivo del secondo ricorso, che va pertanto accolto con l’annullamento dell’atto con esso impugnato.
4.- Le spese di giudizio, considerata la natura della controversia, restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, definitivamente pronunciando così provvede:
riunisce i ricorsi in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso 292/99;
accoglie il ricorso 579/99 e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila il 13 giugno 2001 dal Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo in camera di consiglio, con l’intervento dei magistrati:
Dott. Emidio Frascione – Presidente
Dott. Luciano Rasola -Componente
Dott. Massimo Basilavecchia – Componente relatore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 NOV 2001.