TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 agosto 2010, n. 9197

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 agosto 2010, n. 9197
Le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 non possono essere revocate ma possono essere trasformate in concessioni a tempo determinato della durata di 99 anni in caso di soppressione del cimitero. Le concessioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 che abbiano durata superiore ai 99 anni possono essere revocate ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero e sempre che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma: «9. Con il primo motivo e con una prima censura del secondo motivo che vanno trattati unitariamente, stante la connessione – si deduce la non revocabilità della concessione perpetua del loculo cimiteriale rilasciata in data anteriore all entrata in vigore del d. P.R. n. 803 del 1975. La disciplina delle concessioni cimiteriali, oggi contenuta nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria), ammette unicamente concessioni di durata a tempo determinato per un massimo di 99 anni. Quanto alle concessioni rilasciate prima dell entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, vanno distinte:
a) le concessioni di durata eventualmente eccedente i 99 anni, le quali, ai sensi dell art. 92, comma 2, primo periodo, del D.P.R. n. 285 del 1990, «possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero»;
b) le concessioni perpetue, le quali non rientrano tra quelle disciplinate dal primo periodo del comma 2 dell’art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che riguarda esclusivamente le concessioni cimiteriali a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni. Dette concessioni perpetue sono richiamate dall’art. 98, comma 1, dello stesso D.P.R. che, solamente in caso di soppressione del cimitero, prevede la (unica) possibilità di trasformazione delle stesse in concessioni a tempo determinato della durata di 99 anni.
La incontestata appartenenza della concessione cimiteriale rilasciata il 04.07.1973, priva di durata, alla categoria delle concessioni perpetue di cui alla superiore lett. b), in quanto rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, fa sì che la stessa abbia generato specifici diritti (acquisiti) e, dunque, non può ritenersi soggetta a revoca. Va osservato che, quand anche l inquadramento della fattispecie avvenisse nell ambito della norma di cui al richiamato art. 92, sarebbe da considerare emanato in violazione di legge il provvedimento – quale la determinazione commissariale n. 9/DS del 29.01.2001 che ha previsto la revoca delle concessioni perpetue rilasciate da oltre trenta anni il cui periodo sia già scaduto – con cui l amministrazione dispone la revoca delle concessioni medesime rilasciate in epoca antecedente l entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 1975, quando ciò avvenga sulla base di presupposti di fatto, contestuali, diversi da quelli indicati dal d. P.R. n. 285 del 1990 (ossia, «trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma», «grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune», impossibilità di «provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero»).Nel caso di specie, essendo stata rilasciata la concessione il 04.07.1973 ed il decesso del sig. M.P. avvenuto in data 21.10.1981, non sarebbe integrato il primo dei superiori presupposti essenziali per la revoca e, dunque, il provvedimento sarebbe del pari illegittimo».