TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 agosto 2010, n. 9208

Norme correlate:
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Capo 19 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Riferimenti: Cass., 29/09/2000, n. 12957

Massima:
TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 agosto 2010, n. 9208
Il diritto a essere seppellito o di seppellire altri in un determinato sepolcro si distingue in sepolcro ereditario e sepolcro familiare, a seconda se sia spettante nella qualità rispettivamente di erede o di familiare del fondatore: tale scelta spetta, in linea di principio, al fondatore, ed è espressa nell atto di fondazione; nel caso di dubbio circa la qualificazione dello stesso, si presume che il fondatore abbia voluto istituire un sepolcro familiare.
Il diritto al sepolcro familiare sorge in capo a ciascun titolare nel momento della nascita, iure proprio e iure sanguinis, in forza del legame familiare con il fondatore, è personalissimo, intrasmissibile mortis causa o inter vivos, imprescrittibile e si estingue con la morte del soggetto stesso e l inumazione del relativo cadavere.
Il concetto di famiglia, rilevante per individuare gli aventi diritto dei titolari del c.d. sepolcro familiare, è stabilito dal fondatore, ma potrebbe essere anche determinato, in astratto, dalla stessa amministrazione pubblica nell esercizio del proprio potere regolamentare in materia, ove esigenze di pubblico interesse e di sanità pubblica, fondano poteri autoritativi a fronte dei quali si configurano, in capo dei privati e dei concessionari, non già diritti soggettivi ma interessi legittimi.
Se il diritto al sepolcro si configura come sepolcro ereditario, gli eredi del fondatore lo acquistano iure successionis al momento della morte del fondatore stesso.
Se il sepolcro ha natura familiare, coloro che non hanno alcun diritto d’uso iure sanguinis non sono legittimati ad accedere agli atti relativi alla concessione cimiteriale.
«1.1. La questione di diritto, dirimente, al fine di valutare la legittimità del diniego opposto dal Comune all accesso alla documentazione di cui in epigrafe, concerne l indagine circa la sussistenza in capo dei ricorrenti di una situazione giuridica differenziata, dagli stessi ritenuta sussistente e qualificata diritto d uso alla sepoltura gentilizia (il c.d. diritto al sepolcro), alla cui tutela immediata, a detta dei ricorrenti medesimi – sarebbe, appunto, strumentalmente collegato l accesso chiesto. Per la soluzione di tale questione occorre precisare: a) la natura del preteso diritto e b) il contesto normativo nel quale esso s inscrive. A tal proposito, va ricordato che il diritto al sepolcro è disciplinato, dal punto di vista amministrativo, dal Regolamento di Polizia mortuaria contenuto nel D.P.R. 1990, n. 285, artt. 90-93,98,99, e dai regolamenti comunali. Quale diritto a essere seppellito o di seppellire altri in un determinato sepolcro, esso si distingue in sepolcro ereditario e sepolcro familiare, a seconda se sia spettante nella qualità rispettivamente di erede o di familiare del fondatore. Tale scelta spetta, in linea di principio, al fondatore, ed è espressa nell atto di fondazione; nel caso di dubbio circa la qualificazione dello stesso, si presume che il fondatore abbia voluto istituire un sepolcro familiare (cfr. Cass., 29 settembre 2000, n. 12957).Il diritto al sepolcro familiare sorge in capo a ciascun titolare nel momento della nascita, iure proprio e iure sanguinis, in forza del legame familiare con il fondatore. Trattasi di un diritto personalissimo e, pertanto, intrasmissibile mortis causa o inter vivos, imprescrittibile, che si estingue con la morte del soggetto stesso e l inumazione del relativo cadavere. Il concetto di famiglia, rilevante per individuare gli aventi diritto dei titolari del c.d. sepolcro familiare, è stabilito dal fondatore, ma potrebbe essere anche determinato, in astratto, dalla stessa amministrazione pubblica nell esercizio del proprio potere regolamentare in materia, ove esigenze di pubblico interesse e di sanità pubblica, fondano poteri autoritativi a fronte dei quali si configurano, in capo dei privati e dei concessionari, non già diritti soggettivi ma interessi legittimi. Invece, se il diritto al sepolcro si configura come sepolcro ereditario, gli eredi del fondatore lo acquistano iure successionis al momento della morte del fondatore stesso. Secondo la giurisprudenza, il sepolcro familiare si trasforma in ereditario con la morte dell ultimo componente della cerchia familiare. Il regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Palermo, in particolare gli articoli 64 e 65, invocati a sostegno delle proprie difese da entrambe le parti in lite, per quel che qui rileva, dispone che:art. 64 il diritto d uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è strettamente riservato alla persona del concessionario e ai suoi familiari. La natura familiare del sepolcro si presume in assenza di diversa destinazione d uso impressa dal concessionario nel contratto di concessione (&) (1° comma).Per familiari del concessionario s intendono: coniuge non divorziato, ascendenti e discendenti in linea retta, generi e nuore; essi hanno comunque diritto a fruire delle sepolture, salvo quanto disposto al comma 3 dell art. 65 (2° comma).Si potrà consentire la tumulazione di altri parenti o affini fino al 4° grado previa autorizzazione del fondatore del sepolcro o dei successivi concessionari (comma 2-bis).Alla morte dell ultimo beneficiario del diritto d uso del sepolcro, come indicato nel comma precedente, la concessione cimiteriale si trasmetterà in capo agli eredi legittimi di costui, in analogia e secondo le norme che regolano la successione dei parenti, come disciplinata dal titolo II del libro II del codice civile (3° comma).(&) .Art. 65 Alla morte del concessionario fondatore del sepolcro, i beneficiari del diritto alla fruizione dello stesso, ai sensi dell articolo precedente, dovranno delegare per l esercizio del diritto d uso della sepoltura uno tra essi, notiziandone formalmente il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali che provvederà ad aggiornare la titolarità della concessione ed a darne comunicazione alla Direzione del Cimitero interessato; in difetto non se ne permetterà l esercizio (1° comma).Le prescrizioni di cui al primo comma si applicano altresì ai successori legittimi dell ultimo avente diritto a fruire della sepoltura in base all atto di concessione, ai sensi dell articolo precedente, qualora succedano più soggetti nello stesso grado di parentela (2° comma). Il concessionario fondatore del sepolcro potrà escludere dal diritto d uso della sepoltura taluno di coloro che sarebbero beneficiari a norma dell articolo precedente; analoga facoltà è riconosciuta al concessionario fondatore nel corso del rapporto concessorio ed avrà effetto dal momento della ricezione dell apposita domanda motivata da parte del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, che predisporrà gli atti necessari per la stipula, a spese del richiedente, di un atto integrativo all originario contratto di concessione (3° comma).Il concessionario fondatore ha anche facoltà di estendere l uso della sepoltura ad altri parenti, affini o estranei, tanto all atto della stipula del contratto quanto nel corso del rapporto concessore; in quest ultimo caso si procederà come previsto al comma precedente (4° comma).Dalla chiara lettera delle riportate disposizioni, rispetto alle circostanze di fatto evidenziate dalle parti in causa, si evince che:
a) la natura familiare del sepolcro (cfr. 1° comma, art. 64) che non risulta, in alcun modo, contestata dai ricorrenti;
b) il Comune resistente ha affermato, in giudizio, l insussistenza di alcun atto di autorizzazione all uso della sepoltura a favore dei ricorrenti ai sensi del comma 2-bis dell art. 64 cit. e del 4° comma del successivo art. 65;c) certamente i ricorrenti, quali fratelli della controinteressata, e quindi congiunti in linea collaterale di secondo grado, non vantano, rebus sic stantibus, alcun diritto d uso familiare della sepoltura gentilizia di che trattasi, alla stregua dell art. 64, 2° comma, che lo riconosce, già in vita del fondatore-concessionario, soltanto ai parenti in linea retta .
Ne consegue che, in atto, considerata la natura familiare del sepolcro, nessun diritto d uso iure sanguinis esiste nel patrimonio giuridico dei ricorrenti cui ricondurre la legittimazione all actio ad exhibendum in epigrafe. È da escludere, pertanto, che i ricorrenti possano vantare alcuna aspettativa giuridica, in ordine allo jus sepulchri, iure successionis, da tutelare immediatamente. Potrebbe, al limite, configurarsi, semmai, una aspettativa futura di mero fatto ma come tale non tutelabile giuridicamente in questa sede – in quanto la fattispecie produttiva di effetti attributiva del preteso diritto d uso ereditario è, allo stato, priva dei suoi elementi costituitivi, atteso che nessuna successione si è ancora aperta e che il diritto d uso delle sepolture sarebbe, in ogni caso, condizionato alla residua capienza del sepolcro (cfr. art. 67 del regolamento cit.)»

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