Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Riferimenti: cfr. TAR Lazio, Latina, 12/6/2009, n. 564
Massima:
TAR Veneto, Sez. II, 2 dicembre 2011, n. 1788
All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 05.08.1978, n. 457.
Testo completo:
TAR Veneto, Sez. II, 2 dicembre 2011, n. 1788
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2011, proposto da Maria Chiara Locatelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Sartori e Stefano Baciga, con domicilio eletto presso il primo in Venezia, Mestre, Calle del Sale, 33;
contro
il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Caineri, Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell art. 25 c.p.a.;
per l annullamento
del provvedimento del 21.12.2010 prot. n. 323319 con il quale il Dirigente del Coordinamento Edilizia Privata del Comune di Verona ha negato alla ricorrente il permesso di costruire per la ristrutturazione con parziale mutamento della destinazione d uso di un immobile di sua proprietà, sito in via San Rocco n. 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 la dott.ssa Marina Perrelli e udito l avvocato A. Sartori per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno sul quale insistono un edificio e dei volumi accessori. L edificio principale è costituito da due porzioni immobiliari, una destinata ad abitazione e una ad annesso rustico. Il complesso immobiliare dista circa 114 mt. dal cimitero della frazione di Quinzano e sorge all interno della relativa fascia di rispetto.
2. La zona nella quale ricade l area della ricorrente era classificata dal P.R.G. del 1975 come Zona 4 soggetta a vincoli vari con possibilità di edificare solo chioschi per lapidi, arredi sacri e fiori, in base alle N.T.A.. Successivamente il P.A.T., approvato con la D.G.R. n. 4148 del 18.12.2007, classificava la proprietà della ricorrente come ambito di urbanizzazione consolidata , disciplinato dagli artt. 48 e 50 delle N.T.A. che consentono interventi di nuova costruzione o di ampliamento, nonché di ristrutturazione edilizia, sino all approvazione del P.I..
3. Il 20.10.2010 la ricorrente presentava domanda di permesso di costruire per ristrutturazione edilizia e parziale cambio di destinazione d uso, intendendo adibire l intero edificio a residenza.
4. Il Comune denegava il permesso di costruire non essendo ammissibili all interno della fascia di rispetto cimiteriale interventi diversi rispetto alla realizzazione di chioschi per lapidi, arredi sacri e fiori.
5. La ricorrente deduce l illegittimità del diniego impugnato:
1) per violazione dell art. 338 T.U. leggi sanitarie, nonché per eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e sviamento, falsa applicazione delle N.T.A. relative alla zona 4 giacché la norma regolamentare del P.R.G. del 1975, che consente nella detta zona solo l edificazione di chioschi e altri manufatti strettamente attinenti all uso cimiteriale, va disapplicata in presenza di una norma statale successiva. Peraltro la zona 4 non disciplina una zona territoriale omogenea ma riguarda le aree soggette a vincolo (cimiteriale, aeroportuale etc.) con la conseguenza che il Comune avrebbe dovuto verificare l ammissibilità o meno degli interventi secondo la classificazione urbanistica operata del P.A.T.;
2) per violazione dell art. 338 T.U. leggi sanitarie, falsa applicazione delle N.T.A. del P.A.T., nonché per eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto il diniego viola sia la disciplina statale delle fasce di rispetto cimiteriale, sia la disciplina locale della zone di intervento come qualificate dal P.A.T.;
3) per eccesso di potere per difetto di motivazione e per omessa applicazione dell art. 338 T.U. leggi sanitarie giacché, a seguito della modifica del rammentato art. 338 da parte della legge n. 166/2002, è ammissibile sia la ristrutturazione che la modifica di destinazione d uso.
6. L Amministrazione comunale, ritualmente costituita in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso ribadendo la legittimità dell interpretazione adottata con il diniego impugnato.
7. Con l ordinanza n. 498 del 24.3.2011 il Collegio ha fissato l udienza per la discussione del merito, ritenendo le esigenze dedotte dalla ricorrente, adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio.
8. Alla pubblica udienza del 10.11.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
9.1. Ad avviso del Collegio appare conveniente esaminare le censure congiuntamente poiché presentano contenuti analoghi o comunque strettamente connessi.
10. Il Comune resistente, dopo aver richiamato l art. 30, comma 6, delle N.T.A. contenente la disciplina dei cimiteri e delle relative fasce di rispetto, ai sensi del quale salvo che la normativa urbanistica edilizia non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all edificabilità di cui all art. 338 del R.D. n. 1265/1934 e successive modifiche e integrazioni , ha denegato il permesso di costruire in quanto la normativa della zona ammette unicamente la realizzazione di chioschi per lapidi, arredi sacri e fiori, quindi opere e manufatti strettamente connessi all uso cimiteriale .
10.1. Invero, l art. 338 del R.D. n. 1265/1934, come modificato dalla legge n. 166/2002, all ultimo comma stabilisce che All interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all utilizzo dell edificio stesso, tra cui l ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell articolo 31 della legge 05.08.1978, n. 457 , oggi previsti dall art. 3 del D.P.R. 380/2001, tra cui la lett. d) interventi di ristrutturazione edilizia”, ove per tali si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (cfr. TAR Lazio, Latina, 12.6.2009 n. 564).
10.2. Ne discende, quindi, che, in base alla predetta disposizione di legge, per gli edifici esistenti i cambi di destinazione d uso e gli ampliamenti (nella misura massima del 10%), devono essere conformi alle norma urbanistiche locali. In altri termini se un P.R.G. dovesse vietare gli ampliamenti o limitarli ad una percentuale inferiore al 10%, sono queste ultime le norme da rispettare; al contrario se un P.R.G. dovesse ammettere ampliamenti superiori al 10%, non solo la norma locale sarebbe illegittima per violazione di legge, ma sarebbe comunque inapplicabile in quanto il limite imposto dalla norma statale di natura igienico-sanitaria prevale sulla norma locale.
10.3. Alla luce delle predette premesse, appaiono allora fondate le censure di illegittimità del diniego per violazione dell art. 338 T.U. leggi sanitarie e per erronea applicazione delle N.T.A. laddove il Comune, pur dando atto degli interventi ammissibili sugli edifici preesistenti in fascia di rispetto cimiteriale ex art. 338, come modificato dalla legge n. 166/2002, ne nega l autorizzabilità nel caso di specie in ragione del disposto dell art. 30, comma 6, delle N.T.A., ritenendo erroneamente che il disposto di tale ultima norma vada integrato con la disciplina delle fasce di rispetto contenuta nel P.R.G. del 1975, anziché con quella delle zone territoriali.
10.4. E, infatti, il Comune avrebbe dovuto verificare se alla luce della normativa urbanistica di zona, prevista dal P.A.T. che classifica l area di proprietà della ricorrente come ambito di urbanizzazione consolidata , fossero o meno ammissibili gli interventi oggetto dell istanza avanzata dalla sig.ra Locatelli.
11. Per le suesposte ragioni il ricorso è, quindi, meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del diniego impugnato.
12. Appaiono nondimeno sussistere giustificati motivi, in considerazione della peculiarità e sostanziale novità della questione esaminata, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)