Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., 17 dicembre 2021, Ordin. n. 40545

Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., 17 dicembre 2021, Ordin. n. 40545

Corte di Cassazione
Civile Ord. Sez. U Num. 40545 Anno 2021
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 17/12/2021
ORDINANZA
sul ricorso 15187-2020 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE DI BIELLA, con ordinanza emessa il 22/05/2020 (r.g. n. 504/2020) nella causa tra:
SOCREBI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato FABIO PENNISI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAIA BENIESSIA;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BIELLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA D’ARA COELI 1, presso lo studio dell’avvocato CLARKE OSBORNE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIORGIO LEZZI e FEDERICO BANTI;
– resistente –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, il quale chiede che la Corte voglia dichiarare la
giurisdizione del Giudice ordinario, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Socrebi s.r.l., concessionaria del servizio di cremazione presso il cimitero urbano di Biella, ha impugnato avanti al T.A.R. Piemonte il preavviso di risoluzione del contratto d.d. 2/12/2019 e ha chiesto, con motivi aggiunti, l’annullamento della delibera della Giunta Comunale dell’11/3/2020 di approvazione della proposta di risoluzione del contratto, con <>.
Con sentenza del 22/4/2020 il T.A.R. Piemonte ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Con ordinanza d.d. 22/5/2020 il Tribunale di Biella, adito dalla società Socrebi s.r.l. con ricorso ex art. 700 c.p.c. d.d. 23/4/2020 per la sospensione in via d’urgenza della risoluzione della concessione, <> ha richiesto <<íl regolamento di giurisdizione al fine di dirimere il conflitto negativo di giurisdizione fra Tribunale Ordinario di Biella e Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte>>.
Con requisitoria scritta del 21/1/2021 il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Biella, premettendo che <>, sul rilievo che nella specie la società ricorrente <>, osserva: -che <>; -che il Comune ha eccepito essere nella fattispecie <>›, non essendovi pertanto alcun <>.
Conclude pertanto per la sussistenza della <>.
Il conflitto negativo di giurisdizione sollevato da tale giudice va risolto con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare in tema di concessioni di servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all’aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione ( e gestione ) de|l’opera pubblica, sia se non collegate all’esecuzione di un’opera, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti ( e sui relativi effetti ) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi del|’amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo; resta ferma, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui l’amministrazione, sia pure successivamente all’aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di eventuali altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, oltre che nei casi tassativamente previsti ( v. Cass., Sez. Un., 18/12/2018, n. 32728 ).
Orbene, a norma dell’art. 386 c.p.c. la giurisdizione si determina sulla base della domanda, e il relativo riparto tra giudice ordinario e amministrativo avviene non già in base al criterio della c.d. prospettazione ( come dal giudice di merito erroneamente sostenuto nella propria ordinanza ) bensì alla stregua del petitum sostanziale, da identificarsi soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo in particolare ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata ( v. Cass., Sez. Un., 23/9/2019, n. 23551; Cass., Cass., Sez. Un., 11/7/2018, n. 18241; Cass., Sez. Un., 27/6/2018, n. 16972; Cass., Sez. Un., 14/7/2017, n. 17547; Cass., Sez. Un., 25/2/2016, ri. 3732; Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n, 6916; Cass., Sez. Un., 5/7/L22013, n. 16883; Cass., Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902; Cass., Sez. lJn., 25/6/2010 n. 15323 ), dovendo il giudice indagare sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge ( v. Cass., Sez. Un., 8/5/2007, n. 10375; Cass., Sez. Un., 1°/8/2006, n. 17461; Cass., Sez. Un., 30/11/2006, n. 25521; Cass., Sez. Un., 11/4/2006, n. 8374).
Nella specie, come dal P.G. osservato nella sua requisitoria scritta <>, dalla <> emergendo <> in argomento <>.
A tale stregua trova pertanto applicazione il principio consolidato in base al quale in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici ( ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge ) la giurisdizione del giudice ordinario riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l’adempimento e l’inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell`ambito di un rapporto paritetico tra le parti ( v. Cass., Sez. Un., 8/7/2019, n. 18267; Cass., Sez. Un., 3/5/2017, n. 10705).
Va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Roma, 27/4/2021
Il Presidente
IL CANCELLIERE

Written by:

Sereno Scolaro

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