Consiglio di Stato, Sez. VII, 25 giugno 2025, n. 5516

Massima

[ I ] In presenza di deliberazione comunale costituente atto di indirizzo politico-amministrativo privo di natura cogente e vincolante e effetti autonomi, fungendo soltanto da impulso all’attivazione del procedimento amministrativo che è stato successivamente avviato dal Responsabile del settore tecnico. Ne consegue che la lesività di tale delibera è divenuta concreta e attuale solo nel momento in cui il responsabile del settore ha assunto l’atto amministrativo che ha attuato il predetto indirizzo.
[ II ] Eventuali disposizioni del regolamento di polizia mortuaria menzionate dal Comune non consentono a una stessa famiglia di essere contestualmente concessionaria di più di un’area o di qualunque altro tipo di sepoltura privata non precludono ai richiedenti di procedere alla restituzione dei loculi assegnati e ottenere la concessione di un’area cimiteriale per la realizzazione di una cappella.

Testo

Pubblicato il 25/06/2025
N. 05516/2025REG.PROV.COLL.
N. 06676/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6676 del 2024, proposto dal
Comune di Baia e Latina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Umberto D., rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo D’Onofrio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Cristina Maria Grazia F., Nilda Anna F., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), 11 luglio 2024, n. 4186, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Umberto D.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il consigliere Angela Rotondano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Baia e Latina ha appellato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale amministrativo per la Campania – sede di Napoli ha accolto il ricorso integrato dai motivi aggiunti del signor Umberto D. e, per l’effetto, ha annullato il bando n. 2749 del 10 aprile 2020 per l’assegnazione mediante pubblico incanto per la durata di anni novantanove di suolo cimiteriale in concessione e la presupposta delibera di Consiglio comunale n. 29 del 25 ottobre 2017 avente ad oggetto la restituzione della medesima area cimiteriale da parte della famiglia F..
2. Nella ricostruzione in fatto delle vicende riguardanti la predetta concessione d’area cimiteriale, il Comune riferisce che, con contratto rep. n. 392 del 20 febbraio 2003, rilasciava concessione su un lotto di terreno nel cimitero comunale per l’edificazione di una cappella a F. Cristina Maria Grazia e che, con successivo atto del 20 aprile 2009, la concessione veniva estesa a F. Nilda Anna.
2.1. Tali contratti non disciplinavano le ipotesi di decadenza o di restituzione dell’area cimiteriale da parte delle concessionarie.
2.2. In seguito, con nota del 10 agosto 2017 le concessionarie, non avendo nel frattempo edificato la cappella cimiteriale, chiedevano di restituire l’area al Comune. Quest’ultimo riscontrava la richiesta con atto dell’8 settembre 2017, proponendo la seguente soluzione: adozione da parte del Comune di un avviso d’asta avente ad oggetto l’area cimiteriale concessa; nel caso in cui si fosse riuscito ad assegnare l’area ad un prezzo congruo (comprensivo dell’originario prezzo di assegnazione nonché di tutte le spese necessarie per la gestione dell’atto di cessione) si sarebbe proposta al Consiglio comunale la revoca della concessione, la restituzione del prezzo originario e la nuova assegnazione a terzi.
2.3. La proposta formulata dall’Ente alle F. e da queste accettata veniva approvata all’unanimità dei voti con delibera consiliare n. 29 del 25 ottobre 2017.
2.4. Nella seduta di Consiglio comunale del 9 febbraio 2018 veniva poi discussa la proposta di minoranza che richiedeva la modifica parziale della menzionata delibera di Consiglio Comunale n. 29/2017 nel senso di eliminare la previsione in ordine all’adozione di un avviso d’asta da parte dell’Ente e prevedere la futura assegnazione dell’area con la procedura prevista dall’art. 100 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Tale proposta non veniva tuttavia approvata in quanto la maggioranza dei consiglieri presenti esprimeva voto contrario (v. delibere di Consiglio Comunale n. 8 del 9 febbraio 2018 e n. 10 del 4 aprile 2018 che recepiva l’“errata corrige” della prima delibera consiliare)
2.5. Conseguentemente l’Ente si determinava alla riassegnazione dell’area cimiteriale, già concessa alle F. e da queste rinunciata con richiesta di restituzione degli importi versati, attraverso l’indizione di avviso d’asta, ritenendo tale soluzione idonea a contemperare gli interessi pubblici e privati.
3. Tuttavia, il bando e le presupposte delibere consiliari venivano impugnate dall’odierno appellato (il quale aveva nel tempo presentato al Comune plurime istanze di concessione cimiteriale, sia di aree per la costruzione di una cappella gentilizia che per l’assegnazione di loculi nel cimitero comunale) dinanzi al Tar della Campania che con la sentenza in epigrafe accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti, annullando per l’effetto gli atti gravati.
4. Di tale sentenza il Comune domanda la riforma deducendone l’erroneità con l’appello proposto, che è stato affidato a nove motivi di censura.
Si è costituito in resistenza il ricorrente in primo grado, argomentando l’infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto.
All’udienza dell’11 febbraio 2025, previo scambio di repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. I motivi di appello possono essere così sinteticamente illustrati.
5.1. Con un primo gruppo di doglianze (dal primo al sesto motivo di appello) il Comune sostiene l’erroneità delle statuizioni di rigetto delle eccezioni preliminari di rito sollevate in primo grado dall’Amministrazione sia in ordine alla tardività dell’impugnativa della delibera consiliare n. 29/2017 (con la quale venne approvata la proposta di adottare un avviso d’asta avente ad oggetto l’area cimiteriale concessa alle signore F. e da queste restituita) e alla conseguente tardività del ricorso di primo grado, sia con riferimento a ulteriori profili di inammissibilità che investirebbero il ricorso e i motivi aggiunti (rispettivamente per la omessa impugnazione di atti presupposti e per la tardività dell’impugnativa del bando del 10 aprile 2020); e, infine, in relazione alla carenza di legittimazione e al difetto di interesse dell’originario ricorrente.
5.2. Con un altro ordine di doglianze (settimo e ottavo motivo) si assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittima la scelta di procedere all’assegnazione dell’area cimiteriale restituita dalle concessionarie mediante indizione d’avviso d’asta pubblica anziché utilizzando i criteri previsti dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, e tra questi in primis quello dello scorrimento degli elenchi secondo l’ordine cronologico delle istanze presentate dagli interessati.
5.3. Infine, con il nono e ultimo motivo di appello si censura la statuizione di condanna del Comune al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente.
6. L’appello è fondato, nei sensi di seguito indicati.
7. Preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza dei motivi di appello con cui si ripropongono le eccezioni di rito formulate dal Comune resistente in primo grado.
7.1. Al riguardo deve rilevarsi che la sentenza è corretta e va confermata laddove ha statuito che la delibera consiliare n. 29/2017 (avente ad oggetto la proposta di revoca della concessione con restituzione del prezzo originario e nuova assegnazione a terzi dell’area cimiteriale concessa alla famiglia F. mediante adozione da parte del Comune di avviso d’asta) costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo privo di natura cogente e vincolante e effetti autonomi, fungendo soltanto da impulso all’attivazione del procedimento amministrativo che è stato successivamente avviato dal Responsabile del settore tecnico. Ne consegue che la lesività di tale delibera è divenuta per il ricorrente in primo grado concreta e attuale solo nel momento in cui il responsabile del settore ha assunto l’atto amministrativo che ha attuato il predetto indirizzo.
La statuizione impugnata non è poi viziata né per ultrapetizione né per contraddittorietà con il dispositivo.
In relazione al primo profilo, si osserva che ai fini dell’ammissibilità del ricorso di primo grado non era necessario che il ricorrente contestasse il deliberato consiliare come atto di indirizzo politico amministrativo, ma soltanto che – come avvenuto – impugnasse la delibera unitamente al provvedimento finale lesivo della sua posizione giuridica.
Infatti, la delibera consiliare n. 29/2017, quale atto presupposto privo di effetti autonomamente lesivi degli interessi del ricorrente di primo grado, non doveva essere oggetto di impugnazione diretta, ma andava impugnato unitamente al bando approvato, e cioè all’atto conclusivo della sequenza procedimentale, produttivo di effetti sfavorevoli per l’interessato.
Peraltro, si osserva che al riguardo il ricorrente in primo grado aveva anche specificamente sostenuto di aver ragionevolmente confidato sul fatto che il deliberato comunale del 9 febbraio 2018 avesse modificato la precedente delibera consiliare in ordine alle modalità di assegnazione dell’area nel senso auspicato (i.e. con lo scorrimento degli elenchi secondo l’ordine di presentazione delle istanze di concessione delle aree cimiteriali anziché con avviso d’asta pubblica).
Quanto al secondo aspetto, non sussiste l’asserita contraddittorietà della statuizione con il dispositivo: infatti, accertata l’illegittimità del bando e della presupposta delibera consiliare (impugnata unitamente all’atto lesivo) – perché, secondo il proprio convincimento, adottati in violazione del Regolamento di polizia mortuaria – la sentenza appellata ne ha conseguentemente disposto l’annullamento.
Non vi è, dunque, la contestata violazione del principio secondo cui nel processo amministrativo, ove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l’atto conseguenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un’autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione.
Infatti, gli effetti sfavorevoli per il ricorrente prodotti dalla menzionata delibera sono divenuti attuali e concreti solo con l’adozione del suddetto provvedimento finale.
7.2. Sono infondati anche gli ulteriori profili di inammissibilità eccepiti dal Comune in primo grado e riproposti in questa sede (con il secondo motivo di appello) sui quali la sentenza appellata avrebbe omesso di pronunciarsi.
Essi riguardano: l’impugnazione della delibera consiliare n. 8 del 9 febbraio 2018 e della nota dell’Ufficio tecnico comunale del 17 novembre 2017 (oggetto dell’impugnazione principale), quali atti confermativi; l’impugnazione della delibera di Giunta comunale n. 36/2017 e della nota prot. 4832 del 10 agosto 2017, con la quale le concessionarie comunicavano di voler restituire l’area (oggetto del ricorso per motivi aggiunti).
Al riguardo si osserva innanzitutto che il deliberato consiliare n. 8/2018 è lesivo per gli interessi del ricorrente, in quanto con tale atto non è stata approvata la proposta di minoranza sulla procedura di assegnazione dell’area secondo lo scorrimento degli elenchi anziché con avviso d’asta pubblica. Pertanto, è ammissibile il ricorso avverso tale delibera, che è stata impugnata unitamente al provvedimento attuativo finale.
Per le medesime ragioni è ammissibile l’impugnativa della nota comunale del 17 novembre 2017 con cui l’amministrazione comunicava all’interessato che, sebbene egli mantenesse il diritto all’assegnazione delle aree cimiteriali per scorrimento della graduatoria, si sarebbe dato corso per l’area in questione all’avviso d’asta. Si tratta, infatti, di una nota avente natura interlocutoria che ben poteva essere impugnata con il provvedimento finale.
Sono altresì infondati i rilievi del Comune appellante circa l’omessa impugnativa della delibera giuntale 36/2017 contenente l’indicazione dei nuovi criteri per la formazione degli elenchi dei richiedenti la concessione delle aree e loculi del nuovo cimitero.
Infatti, le richieste dell’odierno appellato riguardavano un’area del vecchio cimitero e non della nuova area cimiteriale.
Infine, la nota n. 4832 del 10 agosto 2017, con cui le concessionarie dell’area dichiaravano di rinunciare alla concessione e chiedevano di ottenere il prezzo a suo tempo versato, è atto privato estraneo ai motivi di censura proposti con il ricorso di primo grado, per cui la sua mancata impugnazione non poteva comportare l’inammissibilità del gravame.
7.3. È infondato anche il terzo motivo di appello con cui si contesta il rigetto dell’eccezione sollevata dal Comune di tardività dei motivi aggiunti aventi ad oggetto l’impugnativa del bando.
Infatti, correttamente la sentenza di prime cure ha rilevato che – anche a voler considerare come dies a quo per l’impugnazione del bando quello della sua emissione (il 10 aprile 2020 – il termine per la sua impugnazione è rimasto sospeso: dapprima fino al 15 aprile 2020 (giusta art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27); e poi fino al 3 maggio 2020 giusta art. 36, comma 3, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 a mente del quale “Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, dello stesso codice”.
Ne consegue che il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30 giugno 2020, è stato tempestivamente proposto entro il termine per l’impugnazione del bando.
Al riguardo deve infatti osservarsi che il presente giudizio segue il rito ordinario ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm. e che l’assegnazione in concessione di beni del demanio comunale non rientra nei riti speciali non essendo, in particolare, riconducibile alle controversie relative ai cd. «contratti passivi», con cui l’Amministrazione acquisisce lavori, servizi e forniture (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. V 18 ottobre 2019 n. 7398). Non trova dunque applicazione all’impugnazione dell’avviso pubblico in esame il termine dimidiato di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo.
7.4. È infondato anche il quarto motivo di appello, avendo la sentenza correttamente disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente a contestare l’indizione dell’asta, formulata per il fatto che egli non aveva presentato domanda di partecipazione alla gara.
Infatti, la contestazione in radice dell’indizione della gara configura una delle ipotesi derogatorie alla regola secondo cui, in assenza di una domanda di partecipazione, non si configura alcuna legittimazione a ricorrere per carenza di un interesse differenziato (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VII, 28 dicembre 2022 n. 1519)
Nel caso di specie il ricorrente era certamente legittimato a impugnare gli atti della procedura per l’assegnazione dell’area cimiteriale mediante avviso d’asta, avendo egli presentato nel tempo varie istanze di assegnazione di aree cimiteriali, mai soddisfatte dal Comune per inesistenza di aree disponibili.
Il ricorrente aveva poi anche indicato le ragioni per cui a suo avviso la partecipazione alla procedura sarebbe stata inutile, sostenendo che l’avviso d’asta adottato dal Comune violava le disposizioni del regolamento comunale in virtù delle quali avrebbe avuto diritto all’assegnazione dell’area cimiteriale e, al contempo, costituiva espressione di un potere sviato dato che la procedura adottata dall’ente sarebbe stata finalizzata alla restituzione del prezzo a suo tempo versato alle attuali concessionarie, violando altresì il principio di incommerciabilità del diritto di uso e dello ius sepulcri, secondo quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del d.P.R. 285/1990. Inoltre, il ricorrente aveva contestato l’illegittimità del bando per violazione delle norme del regolamento comunale, sia con riferimento allo scopo che all’oggetto della procedura di assegnazione della concessione cimiteriale mediante asta pubblica, sostenendo che le relative previsioni non gli avrebbero consentito di formulare un’offerta anche in considerazione del fatto che l’area in questione non era ancora nella disponibilità del Comune bensì delle concessionarie (le quali, anche dopo l’aggiudicazione, avrebbero potuto rifiutare la restituzione del bene).
Né rileva la circostanza che il ricorrente non abbia successivamente espresso interesse per l’assegnazione di un’area nel nuovo cimitero.
Alla luce di tali considerazioni, correttamente il primo giudice ha rilevato la legittimazione all’impugnativa del bando in capo al ricorrente che aveva nel tempo manifestato il proprio interesse all’assegnazione di un’area cimiteriale con istanze rimaste insoddisfatte da parte dell’ente.
7.5. Per ragioni analoghe a quelle sopra evidenziate è infondato anche il quinto motivo di appello, con cui si torna a sostenere l’insussistenza dell’interesse del ricorrente ad impugnare l’avviso d’asta sia per il fatto di non aver reiterato le richieste di assegnazione dell’area cimiteriale dopo l’adozione della delibera giuntale n. 36 del 15 marzo 2017 (che indicava nuovi criteri per la formazione degli elenchi dei richiedenti la concessione delle aree e loculi del nuovo cimitero), sia perché il ricorrente non avrebbe potuto ottenere l’assegnazione dell’area resasi disponibile, essendo già assegnatario di due loculi cimiteriali.
Sotto il primo profilo deve rilevarsi che sulla posizione del ricorrente non influiva l’adozione della menzionata delibera n. 36/2017 in quanto questa riconosceva priorità alle istanze già prodotte, a condizione che fossero confermate a seguito dell’interpello della ditta concessionaria delle nuove aree cimiteriali, laddove, come detto, le istanze presentate dal ricorrente riguardavano invece l’assegnazione di aree nel vecchio cimitero.
Quanto al secondo aspetto le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria menzionate dal Comune non consentono a una stessa famiglia di essere contestualmente concessionaria di più di un’area o di qualunque altro tipo di sepoltura privata, ma non precludono al richiedente di procedere alla restituzione dei loculi assegnati e ottenere la concessione di un’area cimiteriale per la realizzazione di una cappella. Ed infatti, anche la nota comunale prot. 6816 del 17 novembre 2017 ribadiva che, nonostante la scelta di procedere all’asta pubblica per la concessione cimiteriale in questione, le richieste dell’appellato sarebbero state salvaguardate dallo scorrimento cronologico degli elenchi dei richiedenti i lotti.
7.6. Infine, è infondato il sesto motivo con cui si sostiene l’erroneità per carenza di motivazione della sentenza che avrebbe omesso di pronunciarsi in merito a profili di inammissibilità del ricorso quanto all’impugnazione di alcune note non aventi natura provvedimentale, nonostante l’avviso dato dal Collegio in udienza ai sensi dell’art 73, comma 3, cod. proc. amm.
Infatti, il rilievo d’ufficio di possibili profili di inammissibilità del ricorso in base alla norma citata non impone che la sentenza debba motivare al riguardo nel caso di concreta insussistenza di tali profili.
8. Sono, invece, fondati, con portata assorbente di ogni altra doglianza, il settimo e l’ottavo motivo di appello con cui si contesta il vizio di motivazione della sentenza e l’erronea applicazione da parte della stessa degli artt. 99, 109 e 110 del regolamento di polizia mortuaria, nonché la violazione dell’art. 37 R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
8.1. Il primo giudice ha ritenuto illegittimi gli atti comunali con cui è stata indetta l’asta per l’assegnazione dell’area cimiteriale concessa alla famiglia F. in quanto il Comune avrebbe erroneamente ritenuto applicabile nel caso di specie la disciplina della “rinuncia alla concessione di aree libere” (ex art. 109 del regolamento di polizia mortuaria che prevede il diritto al rimborso del 75 per cento della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia), in luogo di quella della decadenza, disciplinata dal successivo art. 110, che avrebbe dovuto applicarsi alla fattispecie. Secondo il Tribunale, le concessionarie dell’area cimiteriale, non avendo mai chiesto l’autorizzazione all’edificazione della cappella (neppure, nell’ulteriore termine di sei mesi dall’approvazione del nuovo regolamento), sarebbero decadute dalla concessione in base alla sopravvenuta normativa regolamentare e, quindi, avrebbero dovuto semplicemente restituire l’area senza possibilità di rimborso del prezzo versato o altri oneri economici per il Comune. Quest’ultimo avrebbe dovuto, a sua volta, dichiarare la decadenza della concessione dell’area e assegnarla con il criterio dello scorrimento in ordine cronologico dell’elenco dei richiedenti previsto dal regolamento di polizia mortuaria.
8.2. Rileva, invece, il Collegio che la scelta del Comune di procedere all’assegnazione dell’area mediante asta pubblica e le motivazioni addotte a sostegno degli atti impugnati non sono illegittime né irragionevoli. Il Comune, operando sul presupposto della inesistenza di una clausola pattizia nella concessione in esame relativa alla ipotesi di rinuncia e/o decadenza per mancata esecuzione dei lavori, ha, infatti, esercitato i propri legittimi poteri discrezionali nell’assegnazione delle aree cimiteriali.
8.3. In ogni caso, gli atti impugnati con il ricorso non contrastano con il Regolamento di polizia mortuaria, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 26 maggio 2015.
8.4. Tale normativa, pur dettando una disciplina di carattere generale in riferimento all’assegnazione dei loculi e delle aree cimiteriali, attribuisce all’Amministrazione discrezionalità nella scelta dei criteri di assegnazione in base alle esigenze del caso specifico, laddove all’art 99 prevede che “tutto quanto sopra regolamentato riferito alle concessioni di sepolture private, potrà essere in qualunque momento modificato dall’Amministrazione comunale, in base alle esigenze del Cimitero… L’assegnazione avviene sulla scorta degli elenchi già presenti all’ente o secondo criteri contingenti su Regolamenti specifici che, a seconda delle esigenze relative alla domanda/offerta o ad altre esigenze che dovessero presentarsi, sono o saranno appositamente elaborati”.
8.5. Nel caso di specie la riassegnazione dell’area cimiteriale in questione attraverso l’avviso pubblico ha tenuto conto delle particolari esigenze del caso specifico, atteso che si trattava della riassegnazione di un’area cimiteriale concessa nel 2003, epoca in cui il Comune di Baia e Latina era privo di un regolamento che disciplinasse i casi di decadenza o restituzione delle aree cimiteriali e il contratto regolante la concessione non conteneva alcuna specifica previsione al riguardo.
8.6. Come evidenziato nella nota prot. 6861 del 17 novembre 2017, mediante la riassegnazione dell’area con avviso d’asta il Comune ha inteso conseguire tre obiettivi coerenti con il principio di legittimità e buon andamento dell’azione amministrativa, e in particolare: apprezzare il rapporto tra domanda ed offerta in conformità dell’art. 99 del Regolamento di polizia mortuaria; individuare il migliore offerente del bene gestito dall’Ente conformemente all’art. 37 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”) in base al quale tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali; garantire il rispetto dei criteri di trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità nell’individuare il concessionario.
8.7. I profili riguardanti la restituzione del prezzo originario di concessione a suo tempo versato dalle concessionarie (che, nella prospettazione del ricorso, finirebbe con l’essere rimesso ad una trattativa iure privatorum mediante indizione di un’asta su un bene di cui il Comune non avrebbe per giunta ancora riacquistato la disponibilità) esulano dalla questione oggetto di giudizio, concernente invece la legittimità del contestato avviso d’asta per la riassegnazione dell’area cimiteriale che il Comune, nel ragionevole esercizio dei propri poteri discrezionali, ha ritenuto la scelta più idonea a realizzare l’interesse pubblico nel bilanciamento con gli interessi dei richiedenti le concessioni di aree cimiteriali e delle originarie concessionarie.
8.8. Né sussistono gli asseriti profili di illegittimità dell’avviso impugnato: quanto ai vizi procedurali dedotti nel ricorso di primo grado, si osserva che le originarie concessionarie avevano già formalizzato (in calce alla nota prot. 5270 dell’8 settembre 2017) il proprio assenso alla restituzione dell’area.
Non sussiste, inoltre, alcuna indeterminatezza del prezzo, in quanto la presupposta delibera consiliare fa espresso riferimento al recupero di un prezzo congruo dell’area (comprensivo dell’originario prezzo di assegnazione e delle spese occorse ed occorrende per la gestione dell’atto di cessione) da individuare attraverso la procedura d’asta. Come specificato dal Comune nelle proprie memorie difensive, ciò non è peraltro ostativo al conseguimento – attraverso l’esperimento dell’asta – di un prezzo di assegnazione più elevato; l’eccedenza sarebbe in ogni caso vincolata ai sensi dell’art. 149 del Regolamento di Polizia Mortuaria a finalità di interesse pubblico, ovvero a spese relative alla manutenzione, al miglioramento e all’ampliamento dei servizi necroscopici e cimiteriali.
8.9. Non si versa poi in ipotesi di atti di cessione totale o parziale dei diritti di uso dei sepolcri. Né sussistono le asserite disparità di trattamento tra soggetti concessionari di aree nella vecchia e nella nuova area cimiteriale essendo il cumulo di concessioni previsto solo in diverse aree cimiteriali: il bando richiama, infatti, sul punto la previsione dell’art. 99 del regolamento di polizia mortuaria che preclude l’accoglimento della richiesta di una nuova concessione da parte di chi già sia concessionario di altra area cimiteriale, salvo che si tratti di concessionari di aree ricadenti nel nuovo cimitero in corso di realizzazione.
9. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata devono essere respinti il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado, con conferma degli atti con essi impugnati.
10. Quanto alle spese del doppio grado di giudizio esse possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della controversia e della complessità delle questioni trattate; il che consente di assorbire le doglianze, articolate con il nono motivo di appello, con cui si contesta la regolamentazione delle spese di lite da parte della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti proposti avverso i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
L’ESTENSORE (Angela Rotondano)
IL PRESIDENTE (Roberto Chieppa)
IL SEGRETARIO