Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Massima:
Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2000, n. 4574
Alla norma dell’art. 338 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 che prescrive per le costruzioni edilizie la distanza minima di 200 metri dal cimitero si può derogare soltanto per i lavori di ampliamento del cimitero stesso.