Consiglio di Stato, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3817

Norme correlate:
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 42 Decreto Legislativo n. 267/2000

Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3817
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8182 del 2012, proposto da:
Comune di Ferentillo in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Patrizia Bececco, con domicilio eletto presso l avvocato Anna Maria Pitzolu in Roma, via Crescenzio n. 42;
contro
Mario Ridolfi e Francesco Ridolfi, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sant’Elena n. 29;
nei confronti di
Conti Sergio, non costituito in questo grado del giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo dell Umbria n. 00248/2012, resa tra le parti, concernente individuazione nuove aree da destinare alla vendita per la realizzazione di edicole funerarie;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Francesco Ridolfi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Bececco e Ranalli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo dell Umbria, rubricato al n. 394/2010, i signori Mario Ridolfi e Francesco Ridolfi impugnavano la deliberazione della Giunta del Comune di Ferentillo n. 89 datata 21 agosto 2009 con la quale é stato approvato il progetto riguardante la realizzazione di n. 8 aree da destinare alla vendita per la realizzazione di edicole funerarie delle dimensione di ml 3,40 x 3.20, nonché un’ area per la costruzione di loculi da parte dell amministrazione comunale, nel cimitero comunale di Santa Illuminata unitamente ad ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato e/o comunque, connesso inclusi:
– la relazione istruttoria datata 21 agosto 2009 dell’ufficio tecnico del Comune di Ferentillo, approvata e fatta propria dalla deliberazione della giunta comunale n. 89/2009;
– la deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 18 dicembre 2009, con la quale il Comune di Ferentillo ha approvato “i lavori per il ripristino del muro del civico cimitero Santa Illuminata ;
– gli atti, se esistenti, di assegnazione delle edicole funerarie e loculi, conseguenti alla d.g.c. n. 89/2009;
– il permesso di costruire, di estremi e contenuto sconosciuti, con il quale è stata autorizzata la costruzione di un edicola funeraria citato nella nota del Comune di Ferentillo del 12 agosto 2010, prot. n. 6355;
– i permessi di costruire (se esistenti), con il/i quali sono stati autorizzati i lavori di costruzione delle edicole funerarie e dei loculi, conseguenti alla d.g.c. n. 89/2009;
– la nota del Comune di Ferentillo prot. n. 6355 del 12 agosto 2010.
I sigg.ri Mario e Francesco Ridolfi riferivano di essere proprietari in Comune di Ferentillo rispettivamente di un compendio immobiliare distinto catastalmente al fg. 50, part.lla 259 e di un fabbricato distinto catastalmente al fg. 50, part.lla 430 anche destinato ad abitazione.
Ambedue i compendi immobiliari sono situati in una zona dove sono presenti abitazioni e il museo delle mummie nei pressi del cimitero di Santa Illuminata.
Il cimitero è stato recentemente sottoposto ad ampliamento con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 21 agosto 2009 con realizzazione di otto edicole funerarie e con l insediamento di nuovi loculi.
L intero progetto prevede l ampliamento dell area e gli insediamento dei nuovi edifici a distanzia inferiore a quella prescritta dai confini delle abitazioni dei ricorrenti: in particolare l edicola funeraria assegnata al sig. Sergio Conti è a 48 metri dai confini e il muro di cinta del cimitero dista da un minimo di 36,68 mt. a un massimo di 43,30 mt..
Una ulteriore porzione del muro del cimitero dista 15,00 mt. dall abitazione del sig. Mario Ridolfi e appena 6,00 mt. dal muro di recinzione della proprietà dello stesso.
Il progetto per la realizzazione del muro cimiteriale sarebbe stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto lavori di ripristino del muro del civico cimitero di Santa Illuminata: approvazione del progetto esecutivo .
Avverso i provvedimenti spiegavano i seguenti motivi introduttivi:
1) violazione dell art. 55, DPR n. 285/1990; incompetenza: il progetto di ampliamento è stato approvato dalla Giunta e non dal Consiglio comunale di Ferentillo;
2) violazione degli artt. 338, R.D. n. 1265/1934 e degli artt. 42 e 48, D.Lgs. n. 267/2000: spetta al Consiglio comunale e non alla Giunta stabilire l ampliamento del cimitero in deroga alla distanza di 200,00 mt. dalle abitazioni e spetta sempre al Consiglio comunale deliberare la trasformazione urbanistica della zone, come si è verificato nella specie, dove in luogo del muro è previsto un edificio cimiteriale;
3) violazione dell art. 57, DPR n. 285/1990 e dell art. 338, R.D. n. 1265/1934: i nuovi locali del cimitero si pongono ad una distanza inferiore del limite indefettibile di mt. 50,00:
4) violazione degli artt. 338, R.D. n. 1265/1934 e degli artt. 54 e 56, DPR n. 285/1990; difetto d istruttoria: degli adempimenti per realizzare la zona cimiteriale a distanzia inferiore da quella prescritta, non risultano osservati i seguenti: – non risulta acquisito il parere dell asl, – non risulta redatta la relazione geologica e fisico chimica del terreno; – non risultano considerate le abitazioni dei ricorrenti; – non risulta catastalmente alcuna strada;
5) illegittimità derivata: sono viziati gli ulteriori atti di assegnazione dei loculi.
I ricorrenti chiedevano quindi l annullamento dei provvedimenti impugnati.
In data 21 febbraio 2012 il Comune ha depositato in giudizio la deliberazione di variante n. 141 del 16 dicembre 2010.
Con atto di motivi aggiunti del 22 marzo 2012, i ricorrenti hanno dato atto del decesso del sig. Mario Ridolfi, cui sono subentrati gli eredi, sigg. re Marina e Tiziana Ridolfi, ed hanno impugnato il provvedimento n. 141 del 16 dicembre 2010 per gli stessi motivi del ricorso principale nonché per le seguenti censure:
5) violazione degli artt. 42 e 48 D.Lgs. n. 267/2000: l intervento sul muro del cimitero è di competenza del Consiglio e non della Giunta comunale;
6) violazione dell art. 97 cost. e sviamento: il muro, definito come contenimento e non come nuova recinzione per adempire al compiti contenitivi doveva essere arretrato di 30 metri dalla proprietà dei ricorrenti.
I ricorrenti ribadivano quindi le proprie conclusioni.
Con la sentenza in epigrafe, n. 248 in data 25 giugno 2012, il Tribunale amministrativo dell Umbria accoglieva il ricorso ed i motivi aggiunti per l effetto annullando i provvedimenti impugnati.
2. Avverso la predetta sentenza il Comune di Ferentillo propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio i signori Francesco Ridolfi, Marina Ridolfi e Tiziana Ridolfi, questi ultimi come eredi del signor Mario Ridolfi, chiedendo il rigetto dell appello
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 4 giugno 2013.
3. Il ricorso in appello deve essere ammesso in rito senza necessità di integrazione del contraddittorio nonostante sia stato notificato al signor Mario Ridolfi il cui decesso era stato comunicato nel corso del processo di primo grado.
Gli eredi del signor Mario Ridolfi, signore Marina e Tiziana Ridolfi, si sono infatti costituite nel presente grado del giudizio senza nulla eccepire riguardo ai modi con i quali il gravame è stato portato a loro conoscenza, ed accettando quindi di intervenire in luogo del loro dante causa.
L appello è poi fondato nel merito.
3a. Le parti discutono della regolarità della procedura seguita dal Comune di Ferentillo per ampliare lo spazio destinato ad ospitare sepolture nell ambito del locale cimitero.
Gli appellati, ricorrenti in primo grado, sostengono che l intervento costituisce ampliamento dell area cimiteriale, oltre tutto in deroga alle distanze di legge dalle loro abitazioni, per cui trova applicazione, a loro parere, l art. 55 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il quale in deroga all art. 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce la relativa competenza al consiglio comunale.
Gli atti impugnati sarebbero quindi inficiati da incompetenza, essendo stati adottati dalla Giunta municipale.
La tesi è stata condivisa dal primo giudice.
Il Comune appellante obietta che nella specie non si discute dell ampliamento dell area cimiteriale ma dell utilizzo di una sua porzione, per cui non troverebbe applicazione la norma eccezionale invocata dagli appellati.
Il Collegio condivide la tesi del Comune.
Deve essere rilevato come il Comune appellante non contesti la tesi del primo giudice secondo la quale il richiamato art. 55 deroga all ordinario riparto di competenze fra giunta e consiglio comunale, per cui la presente controversia deve essere decisa sulla base di tale interpretazione.
Inoltre, è incontroverso, in punto di fatto, che l attuale estensione dell area cimiteriale è stata decisa con atti deliberati ed eseguiti negli anni 80, quando si è provveduto alla sua delimitazione.
La controversia consiste quindi nell accertare se gli atti con i quali si procede all utilizzo di una determinata area interna al cimitero, fino a quel momento non utilizzata per sepolture, soggiaciano alla disciplina dettata dal richiamato art. 55.
Il quesito, ad avviso del Collegio, deve ricevere risposta negativa.
La particolare e complessa procedura dettata dall art. 55 ha una ragion d essere quando per la prima volta una determinata area viene asservita all utilizzo di cui ora si tratta.
In quella sede l area riceve la sua definitiva configurazione ed è quindi necessario procedere alla relativa determinazione sulla base del corretto accertamento del possesso, in capo all area medesima, delle caratteristiche tecniche necessarie, a salvaguardia dell igiene pubblica, e sulla base anche della legittima considerazione degli interessi dei proprietari prospicienti, che subiscono un evidente nocumento dalla collocazione del cimitero in prossimità dei loro immobili.
Una volta terminata, come nel caso di specie, tale fase l area acquisisce la natura di area cimiteriale, ed è quindi idonea salvo l insorgere di fatti nuovi, che nella presente controversia non vengono nemmeno ipotizzati – ad ospitare sepolture; le proprietà circostanti vengono inoltre gravate del relativo vincolo.
In base alle considerazioni appena svolte afferma il Collegio che gli atti della cui legittimità si tratta costituiscono legittima esecuzione di quelli, precedenti, con i quali l area è stata destinata ad uso cimiteriale, in quanto il loro contenuto attiene esclusivamente alla realizzazione di tombe nell area già destinata a tale scopo.
L impugnazione proposta dagli appellati mira allo scopo, palesemente contrastante con la destinazione dell area, di impedire il suo utilizzo per usi, appunto, cimiteriali.
La sentenza di primo grado non può essere quindi condivisa, e deve essere riformata sul punto.
3b. Gli appellati hanno inoltre contestato la realizzazione di un muro che a loro avviso ampia illegittimamente l area cimiteriale.
Neanche questa doglianza, accolta dal primo giudice, è condivisa dal Collegio.
Il Comune appellante ha infatti chiarito adeguatamente che il muro in questione non amplia l area cimiteriale in quanto destinato esclusivamente a prevenire il pericolo di frane dalla zona soprastante, nella quale si trova il vero confine del cimitero.
Da ciò consegue che la sua realizzazione non provoca nocumento agli odierni appellati, fermo restando che questi potranno eventualmente reagire qualora il Comune destinasse l area in questione per la collocazione di tombe senza esperire la procedura di ampliamento del cimitero.
4. L appello deve, in conclusione, essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado.
Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 8182/12, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata respinge il ricorso di primo grado.
Condanna gli appellati, ricorrenti in primo grado, in solido, al pagamento, in favore del Comune appellante, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, liquidandole in complessivi ¬ 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge ed al recupero del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente FF
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15/07/2013

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