Regione Lazio

Questo impianto normativo è stato recentemente aggiornato con la Legge Regionale 25 marzo 2024, n. 4, che ha modificato l’articolo 8 della L.R. 4/2006, rendendo più dettagliate le disposizioni relative agli impianti crematori. In particolare, viene stabilita l’adozione di un Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di tali impianti, assicurando che siano coerenti con le esigenze dei territori e conformi alle prescrizioni della legge 30 marzo 2001, n. 130 in materia di cremazione.

Già in precedenza la Regione Lazio si era distinta per aver adottato misure dirette alla razionalizzazione delle procedure autorizzative e sanitarie connesse alle attività funebri. Significativa, in questo senso, è stata la Delibera di Giunta Regionale 28 settembre 2007, n. 737, con cui la Regione ha sospeso alcune procedure riguardanti autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria), per uniformare le prassi sul territorio e semplificare l’azione amministrativa. A completamento di tale indirizzo, è stata poi emanata la Determinazione Dirigenziale 5 maggio 2008, n. 1642, con cui è stato approvato un modello unico di verbale per la chiusura del feretro destinato al trasporto del cadavere, migliorando così l’omogeneità documentale in ambito regionale.

La pianificazione urbanistica è stata un altro campo di applicazione della normativa funeraria laziale. Un tema particolarmente delicato è stato quello delle distanze tra cimiteri e opere pubbliche. Attraverso la Risposta a quesito 5 aprile 2016, n. 648677, la Regione ha fornito chiarimenti interpretativi sull’applicazione dell’articolo 338, comma 5, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), disciplinando le deroghe alla distanza minima di 50 metri prevista per le costruzioni pubbliche rispetto ai cimiteri. Questo intervento ha avuto un impatto diretto sulla gestione delle nuove opere pubbliche, facilitando la realizzazione di infrastrutture in contesti urbani densi, pur nel rispetto delle esigenze sanitarie.

Il decentramento amministrativo ha inciso profondamente nella gestione delle attività funebri e cimiteriali. Con la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, modificata successivamente dalla L.R. 6 febbraio 2003, n. 2, il Lazio ha ridefinito l’organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale, attribuendo ai Comuni una serie di competenze in materia di gestione dei servizi cimiteriali, rilascio delle autorizzazioni funebri e controllo delle attività di polizia mortuaria. Questa riforma ha promosso una gestione più diretta e adeguata alle specificità delle singole realtà territoriali, valorizzando il principio di prossimità.

Infine, va ricordata l’attenzione del legislatore regionale verso la tutela degli animali d’affezione. Con la Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34, il Lazio ha introdotto norme specifiche per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali domestici. Gli articoli 3 e 7 della legge prevedono, tra l’altro, la possibilità per i Comuni di istituire cimiteri per animali d’affezione, anticipando una sensibilità che negli anni successivi si sarebbe consolidata a livello nazionale e comunitario.

Elenco cronologico dei provvedimenti presenti in banca dati

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