Domanda
Che requisiti deve avere una impresa funebre con sede in Lombardia che vuole aprire una seconda sede in Emilia-Romagna?
La seconda sede può essere considerata secondaria, con i requisiti di un solo direttore tecnico (visto che la sede principale con requisiti e autorizzazione esiste già)?
Risposta
L'impresa funebre in questione deve avere i requisiti previsti dalle due normative regionali, se effettua l'attività funebre in ambedue le regioni (per cui il massimo tra quanto previsto nell'una e nell'altra regione).Fino al termine del periodo transitorio (1 anno per l'Emilia-Romagna, 2 anni per la Lombardia) è sufficiente il possesso sia dell'autorizzazione ex art. 115 T.U. Leggi Pubblica Sicurezza (agenzia d'affari) che al commercio in posto fisso, non alimentare.
Per la Lombardia, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale.
È sempre possibile l'esercizio di parti di attività funebre, purché in possesso della autorizzazione relativa (commercio e/o agenzia d'affari).
Ne consegue che per effettuare il trasporto funebre, passato il periodo transitorio, è d'obbligo essere esercenti l'attività funebre.
Per l'esercizio dell'attività funebre in Emilia-Romagna di impresa autorizzata in Lombardia si ritiene necessaria la piena applicazione della normativa emiliana.
In particolare occorre almeno un'autorizzazione rilasciata da un comune della regione Emilia-Romagna.
Altrimenti è consentita la sola attività occasionale (ma non è certo questo il caso, se vi è una sede!!).
Oppure si esercita attività disgiunta (ma è altra cosa).
Al paragrafo 1.3 delibera Regione Emilia-Romagna del 7/2/2005 si cita l'obbligo di dotarsi di autorizzazione in un Comune della regione, per imprese funebri aventi sede legale al di fuori della regione.
Per il rilascio dell'autorizzazione valgono le usuali norme stabilite dal resto della deliberazione.
- del: 2006 su: Attività funebre e casa funeraria per: Emilia-Romagna Tag: Impresa Funebre | Quesiti in: ISF2006/1-g Norma: Regio Decreto n. 773/1931, art. 115