Registri cartacei per tenuta dei servizi cimiteriali

Domanda

Da dove nasce l'obbligatorietà, per la tenuta dei servizi cimiteriali, di avere registri cartacei in duplice copia?
Inoltre, tale obbligo è in linea con le normative vigenti di tenuta di registri elettronici direttamente su computer?

Risposta

L'obbligo di registrazione di ogni operazione cimiteriale è presente negli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/90.
Nello specifico, la norma originaria prevedeva il duplice registro cartaceo.
Ma oggi è possibile anche la tenuta informatica, in forza di un chiarimento con circolare ministeriale.
Le modalità sono rintracciabili al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24, "Indicazioni relative al servizio di custodia. Registrazioni con sistemi informatici".
Non si prevede più l'obbligo in ciascun cimitero del custode con relativo alloggio.
Al suo posto, il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative ex art. 52 D.P.R. n. 295/1990, ad esso specificatamente ascritte.
Si precisa inoltre la legittimità della tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 D.P.R. n. 285/1990.
In questo caso i registri ex art. 52 si stampano su supporto cartaceo vidimato dal sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità.
Copia del supporto magnetico viene consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.