Obblighi formativi per personale funebre

Domanda

Il Comune, sito in Lombardia, deve dare l’autorizzazione all’esercizio di attività funebre ad una impresa che l’ha richiesta.
Tale impresa possiede tutti i requisiti, tranne quelli formativi relativi al personale.
Ciò perché non esistono ancora corsi in materia e conseguentemente possibilità di sostenere esami.
Il Comune può rilasciare egualmente l’autorizzazione per impossibilità di ottemperare alla norma?

Risposta

La Regione aveva previsto questa eventualità.
Infatti il comma 7 dell’art. 32 del Regolamento della Regione Lombardia 6/04 consente una deroga, fino al 9/2/2010:
a) - per il direttore tecnico con più di 5 anni di esperienza (anche come somma tra periodi con diversi datori di lavoro, ma sempre con quella qualifica)
- o l’operatore funebre con più di 2 anni di esperienza (anche in questo caso come somma di periodi diversi, ma sempre per attività per la quale si chiede la formazione).
Si consente di non fare aggiornamento ed esami sulla parte pratica (che già conoscono, data l’esperienza dimostrata con apposite dichiarazioni dei datori di lavoro).
Però occorre seguire i corsi per la parte teorica entro il 9/2/2010 (la Regione ha preannunciato che vi dovranno essere dei minimi di frequenza obbligatori).
E aver sostenuto con esito favorevole l’esame presso un ente accreditato;
b) il Comune deve acquisire agli atti dichiarazione degli interessati che entro il 9/2/2010 frequenteranno il corso specifico, con l’obbligo di trasmettere l’esito dell’esame;
c) se entro il periodo del 9/2/2010 non viene superato l’esame, il Comune sospende l'autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre fino a quando detti requisiti non vengono provati.
Salvo che l’impresa si doti di personale che nel frattempo abbia superato con profitto gli esami e quindi vengano garantiti da altre persone i requisiti formativi.
(N.d.R. In materia è stata emanata la circolare Regione Lombardia n. 21 del 30/5/2005, che contiene specifiche istruzioni al punto 6).