Quesito pubblicato su ISF2020/4-b

Il signor X muore nel Comune pugliese di … nel 2019 e la moglie, residente sempre in Puglia, richiede la cremazione della salma, autorizzandone l’affidamento delle ceneri al figlio, perché vengano custodite presso la sua abitazione in Toscana. Ora il figlio, in accordo con la madre, chiede che le ceneri vengano trasferite e custodite presso l’abitazione della madre, in Puglia.
La L.R. Toscana 66/2013, all’art. 1, comma 7 prevede che qualora si rinunci all’affidamento si debbano applicare le disposizioni di cui all’art. 80, commi 3 e 6 del D.P.R. 285/1990 (quindi custodite in cimitero o in cinerario comune).
Poiché in Puglia sembra non esistere una normativa che disponga diversamente, si chiede quindi se è possibile il trasferimento della custodia ad altra persona.
Risposta:
[N.d.R. a cura del Dott. Sereno Scolaro] Si osserva che la norma toscana citata prevede che la rinuncia all’affidamento debba risultare da dichiarazione resa al-l’ufficiale dello stato civile del Comune che ha autorizzato la cremazione: essendo la persona deceduta in Puglia si pone questione di conflitto tra le diverse leggi regionali.
La L.R. Puglia 15/12/2008, n. 34 (art. 13, comma 3) e s.m. non aiuta sulla questione poiché non considera l’ipotesi che la conservazione dell’urna abbia luogo extra-regione, né quella della rinuncia all’affidamento.
La norma regionale toscana, per il caso di rinuncia all’affidamento prevede solo due “destinazioni” (tumulazione dell’urna in cimitero, dispersione nel cinerario comune), ma senza specificare altro: in altre Regioni, che considerano l’ipotesi della rinuncia all’affidamento dell’urna cineraria, ci sono previsioni diverse, come ad es. il “conferimento a cimitero di scelta dell’affidatario”). Di qui, in via interpretativa, verrebbe da argomentare che il richiamo all’art. 80, commi 3 o 6 D.P.R. 285/1990 vada riferito al cimitero del luogo di conservazione dell’urna cineraria, in quanto non è, o non sarebbe, prevista una traslazione in altro Comune.
Dal momento che la legge pugliese considera l’affidamento come da effettuare una volta tanto e senza limiti temporali, avvenuto questo consegue che le vicende “successive” vengano a cadere sotto la normativa del luogo di conservazione dell’urna cineraria (vedasi, in materia di conflitto tra norme regionali, TAR Toscana, Sez. II, 2/12/2009, n. 2583, pur se in quel caso si rilevasse un esame dell’istituto della dispersione delle ceneri). Questo porta a considerare come la legge toscana non consideri ipotesi di mutamento del soggetto affidatario.
Nel caso di specie, viene da pensare che non vi sia una rinuncia, almeno in senso proprio, quanto una richiesta di affidamento ad altra persona. Considerando che, a seguito dell’affidamento già autorizzato, la conservazione dell’urna cineraria ha luogo in Toscana e che, per quanto sopra, si applica la legge di questa, si ricorda anche che la Toscana prevede anche gli “affidatari” (al plurale), comma 2, e il disposto del comma 3 (disposizioni che, per altro, sono incoerenti con le norme della legge regionale pugliese).
Quindi: vi possono essere due possibili linee d’indirizzo:
(A) argomentare, come già prospettato, che l’urna debba/possa solo essere o tumulata, in concessione già ottenuta, o dispersa (collocata) nel cinerario comune nel cimitero locale, ipotesi nella quale chi ha interesse potrebbe adire il TAR, probabilmente (ma non si può mai pre-giudicare l’esito dei contenziosi giudiziali) ottenendo riscontro positivo;
(B) “fingere” (trattandosi di “costruire” una fictio, strumentale alla conservazione dell’urna da parte di altra persona e in altro luogo) di richiedere, da parte dell’affidatario, un trasferimento dell’urna per che questa sia tumulata nel Comune di decesso e, avvenuta questa, richiedere a quel Comune un nuovo affidamento con conseguente estumulazione dell’urna. L’ipotesi è artificiosa e contrasta sia con la legge regionale pugliese che con la legge regionale toscana.
Per altro, sia (A) che (B) sono insoddisfacenti rispetto alla volontà dei familiari, che mirano (cosa umanamente comprensibile, in particolare, considerando come la persona “aspirante” a divenire “nuovo” affidatario sia il coniuge della persona defunta) a conservare l’urna presso altro familiare, diverso da quello iniziale.
Forse, la situazione più snella, per le persone, sembrerebbe essere quella di conservare l’affidamento dell’urna cineraria già avvenuto, anche se il problema si riaprirebbe una volta che l’affidatario iniziale venisse a mancare (ma la legge toscana considera la “rinuncia” e non il decesso della persona affidataria).
Anche in questo caso vi è un evidente vulnus delle volontà, e degli affetti, dei familiari, che meriterebbero adeguata tutela e debito riconoscimento (forse, per questo, l’ipotesi della soluzione “giudiziale” meriterebbe di essere presa in considerazione dalle persone interessate, anche se ciò comporti oneri).
Non si affronta in questa sede la fattispecie di un futuro trasferimento della dimora abituale della persona oggi affidataria in altro Comune, osservando unicamente che questa fattispecie non è considerata né dall’una, né dall’altra delle leggi regionali in questione.
Si formula una considerazione finale: in tutte queste situazioni, le norme regionali presentano vizio di legittimità costituzionale, trattandosi di aspetti che attengono all’ordinamento civile, materia di competenza legislativa, esclusiva, dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost. (questione che potrebbe essere sollevata quale pregiudiziale, in sede di eventuale giudizio nell’ipotesi (A).

Written by:

Meneghini Elisa

0 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.