Quesito pubblicato su ISF2012/4-b

È stata cremata nei giorni scorsi una signora a cui, in vita, era stata affidata l’urna cineraria della madre da custodire nella sua abitazione privata (per altro abitazione anche della madre).
Ora, il marito della signora deceduta nei giorni scorsi, ha presentato istanza di conservazione dell urna cineraria della moglie nella stessa abitazione ove anche ovviamente il richiedente ha la residenza e con lui l’unico figlio della coppia. Unitamente ha richiesto anche la conservazione dell’urna cineraria della suocera che trovasi ancora nella stessa abitazione. All’epoca la conservazione di quest’ultima urna era stata concessa verso volontà espressa verbalmente dalla defunta in vita alla figlia (ora deceduta). Nessun cenno veniva fatto riguardo ad eventuale affidamento al genero in caso di decesso della figlia affidataria.
Si chiede pertanto come deve comportarsi il Comune di & visto che non ha nessuna regolamentazione a riguardo. Affidare entrambe le urne al marito/rispettivamente genero delle estinte? Riconsegnare l’urna della suocera al cimitero? Oppure quest’ultima può essere affidata al nipote?
Resta inteso che avendo fino ad ora affidato l’urna del marito o moglie deceduta all’altro coniuge, di sicuro affideremo in via transitoria l’urna della signora ora deceduta al marito prima di addivenire ad una regolamentazione.


Risposta:
Una norma che dettagli tale caso non esiste. Si può assumere qualche orientamento solo sulla base di: a) contenuti dell’autorizzazione di affidamento ceneri, che è stata rilasciata a suo tempo dal Comune di M., ad un familiare (figlia della defunta);
b) principi generali in materia di polizia mortuaria
Poiché la autorizzazione di affidamento era nominativa e per la conservazione dell urna cineraria nella abitazione dell’affidataria, venendo a morire l affidataria dell’urna viene a mancare uno dei requisiti essenziali alla base dell’affidamento e cioè la destinataria unica dell’urna affidata. Difatti se la volontà di affidamento individuale e familiare è stata accertata a suo tempo attraverso una dichiarazione della figlia (che ha riportato che la volontà della madre era per l’affidamento familiare dell’urna cineraria alla figlia), ora non è più possibile prevedere un diverso affidatario.
Che fare dell’urna cineraria?
In base al D.P.R. 285/90, valevole in assenza di specifica regolamentazione comunale compatibile con la legge, un’urna cineraria può essere conservata in una sepoltura in cui vi sia il diritto ad esservi collocata, su istanza di un avente titolo (e quindi di un familiare della madre defunta). Il marito della figlia, non è un familiare della suocera (a meno che nel regolamento di polizia mortuaria del comune di B. sia espressamente previsto tale caso).
E così occorre valutare se sussistano parenti della madre defunta che provvedano alla sepoltura dell urna cineraria. In caso contrario si ricade nel caso di cui al comma 6 ultimo periodo dell’art. 80 del D.P.R. 285/90. E cioè sversamento in forma indistinta delle ceneri all’interno del cinerario comune. Invece il marito ha titolo all’affidamento dell’urna cineraria della sola moglie defunta, ovviamente se dichiara che tale era la volontà in vita della moglie, finché non si regolamenti diversamente la materia in sede locale.


Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 00 di Decret

Riferimenti:

Parole chiave:
CREMAZIONE-cremazione cadaveri,CREMAZIONE-altri


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