Quesito pubblicato su ISF2001/3-q

L’Amministrazione di … ha eseguito, nell’impianto di cremazione comunale, la cremazione di una salma deceduta nel proprio Comune, sebbene quest’ultima risultasse residente in vita in un’altra città (e diversa Regione). Il Comune di … ha richiesto pertanto il rimborso dei costi della cremazione al Comune di residenza del defunto, che ha espresso però la sua non intenzione di pagare in quanto in possesso egli stesso dell’impianto di cremazione. D’altra parte i familiari sostengono di non essere tenuti a pagare nessuna tariffa poiché il servizio di cremazione è gratuito (n.d.r.. quesito posto prima dell’uscita della L. 26/2001). Si richiede quindi un parere in merito al fine di attivare la procedura di recupero coattivo del credito.

Risposta:
Si rammenta che la cremazione di cadaveri è servizio pubblico gratuito, al pari della inumazione in campo comune, ai sensi dell’Art. 12/4 del D.L. 31/8/1987 n. 359, convertito in legge, con modificazioni, con L. 29/10/1987 n. 440, restando la relativa spesa a carico degli enti locali. Poiché la diffusione degli impianti di cremazione in Italia al momento della entrata in vigore della legge era limitata, il legislatore ha disciplinato il solo caso della effettuazione del servizio da parte di comune sprovvisto di area crematoria. Il criterio base è che in tale caso, gli oneri economici conseguenti alle “cremazioni di salme di persone non indicate all’Art. 48 del D.P.R. 803/75” sono posti a carico del comune di residenza. L’Art. 48 (ora sostituito dall’Art.50 del D.P.R. 285/90) stabilisce che in un cimitero devono essere ricevuti e sepolti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri di persone secondo la elencazione in detto articolo prevista. Le salme di persone non indicate all’Art. 48 del D.P.R. 803/75 sono per l’appunto quelle avviate alla cremazione. Per effetto del D.M. Interno 8/2/1988 fa eccezione al criterio generale dell’attribuzione dell’onere in base alla residenza, il caso di cremazione di salma di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, per la quale l’onere è posto in capo al comune di decesso. L’ente locale gestisce il servizio pubblico secondo una delle forme previste dal T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, oppure acquista un bene o un servizio attraverso le procedure contrattuali che gli sono permesse. Il Comune di residenza non è tenuto al rimborso della cremazione se, per scelta dei familiari del defunto (ad es. per risparmiare nelle spese del funerale), questi hanno provveduto alla cremazione in luogo diverso da quello stabilito dal Comune di residenza. Legittimamente il Comune di residenza può pertanto rifiutarsi di rimborsare la tariffa richiesta da altro Comune sede di impianto di cremazione, laddove quest’ultima si sia svolta senza il suo consenso. In caso contrario si potrebbe presentare il caso di spese effettuate senza la necessaria copertura di bilancio e quindi con la diretta responsabilità per chi le ordina. Si consiglia pertanto di acquisire, per dette situazioni, il preventivo consenso del Comune di residenza, in via veloce a mezzo fax. Nel caso in specie non vi era obbligo da parte del Comune di … , di fornire gratuitamente la cremazione per un cadavere di persona deceduta sul suo territorio. Unico obbligo è quello di fornire il servizio pubblico se richiesto dal Comune di residenza ove questi fosse sprovvisto di impianto di cremazione o con fermo impianto per avaria o manutenzione accertata. Infine il Comune di … può legittimamente assumersi l’onere per la cremazione di cadaveri deceduti sul suo territorio caso per caso, o in via generale attraverso un provvedimento, motivato, che specificatamente ne preveda la copertura dei costi. Si tratta non di un obbligo, ma di una manifestazione di volontà del singolo Comune. Laddove questa manifestazione di volontà non sia stata espressa, il costo è a carico del privato cittadino. Al riguardo il Ministero dell’interno si è espresso con risoluzione 15 gennaio 1996 p.n. 8226 e 962, commentata dalla circolare SEFIT p.n. 3514 del 7 febbraio 1996. Il crematorio del Comune di …, quindi, avrebbe dovuto richiedere conferma preventiva via fax della volontà di accollarsi da parte del Comune di residenza l’onere per la cremazione del defunto. Allo stato delle cose non si vede come i familiari possano non versare la tariffa di cremazione, visto che per loro scelta la salma è stata cremata in altro Comune diverso da quello di residenza, che si sarebbe accollato invece l’onere della cremazione.

Norme correlate:
Art capo09 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 1 di Decreto Le

Riferimenti:

Parole chiave:
CREMAZIONE-competenza al rimborso,CREMAZIONE-cremazione cadaveri,CREMAZIONE-gratuità


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