Quesito pubblicato su ISF2000/2-h

Il Dirigente dei servizi funerari del Comune di … domanda se il trasporto di resti mortali, dal cimitero ad un impianto di cremazione, possa essere effettuato direttamente dalla famiglia con la propria automobile. In dottrina vi sono posizioni antecedenti l’uscita della circolare 10/98 del Min. Sanità che propendono per la non necessarietà dell’utilizzo di apposita autofunebre, vista la non assogettibilità del trasporto di ossa e resti mortali alle misure igieniche previste per il trasporto di salme. Di conseguenza il trasporto avrebbe potuto essere effettuato anche da un privato cittadino, a condizione che le ossa o resti fossero racchiusi in cassettine di zinco. Dopo l’emanazione della C.M. circolare n. 10/98 la nozione di resti mortali è stata estesa ed ora comprende anche gli esiti trasformativi del tipo corificazione. Tuttavia anche i resti corificati non comportano problemi di natura igienico-sanitaria, e non necessitano quindi per il trasporto di un apposito carro funebre: non possono però essere forzatamente ridotti in una cassettina di zinco, e per il trasporto ad impianto di cremazione devono, quindi, essere contenuti in una cassa di legno. In un simile caso si presenterebbe il problema della persona autorizzata al trasporto ed anche del mezzo verrebbe sicuramente riproposto: sarebbe pertanto opportuno affrontarlo almeno a livello di circolare. La normativa a riguardo manca, infatti, di riferimenti specifici: nel DPR n. 285/90, quando si parla di “incaricato di trasporto” ci si riferisce unicamente al trasporto di cadavere (v. art. 23). Anche la C.M. n. 24/93, al punto 5.4, nell’attribuire all’incaricato del trasporto la qualifica di incaricato di pubblico servizio, fa riferimento al trasporto di salma, e non menziona il trasporto di ossa e resti mortali assimilabili. Pertanto, in una futura circolare ministeriale si potrebbe espressamente concedere al privato cittadino la facoltà di trasportare personalmente e con proprio mezzo i resti riducibili in cassettina zincata, riservando però alle ditte di pompe funebri il trasporto (anche con semplice furgone, e non necessariamente con autofunebre ex art. 20 DPR 285/90) il trasporto dei resti non riducibili.

Risposta:
Si concorda sulle carenze da lei rilevate nella norma. Ragioni di opportunità consigliano di regolare a livello locale la questione, mediante il ricorso ad ordinanze sindacali oppure direttamente con l’autorizzazione al trasporto di cui all’art.24 DPR 285/90. Si è del parere che il trasporto di resti mortali non debba essere svolto esclusivamente dalle imprese funebri, ma anche da soggetti autorizzati al trasporto di cose. Infine si annota che, ai sensi della circolare del ministero della sanità del 31 luglio 1998, n.10, nel trasporto di resti mortali può essere impiegato un idoneo contenitore biodegradabile (o facilmente combustibile se destinato a cremazione) anche diverso dal legno (si assiste ad un sempre maggiore utilizzo di cartone, di sacchi di fibre naturali e di sacchi di plastica biodegradabile). Per ultimo si informa che in data 6 dicembre 1993 (Prot.n.172) SEFIT-Federgasacqua aveva emanato una circolare sull’argomento. Le disposizioni contenute in suddetta circolare sono state poi riprese in una circolare ad essa successiva, circolare SEFIT-Federgasacqua n.3887/SV/f del 28 aprile 1998, a tal proposito se ne riporta un passo: “Al termine dell’operazione cimiteriale di esumazione i resti mortali vanno collocati in appositi contenitori di legno (anche di spessore inferiore a 20 mm.) o di altro materiale combustibile (ad es. sacco plastico), laddove destinati a cremazione. Sull’esterno dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e morte del defunto esumato. Per il deposito temporaneo dei resti mortali in cimitero si usa la camera mortuaria. Il contenitore, durante il trasporto, dovrà essere chiuso per motivi di rispetto e pietà delle spoglie mortali. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali dentro i contenitori di cui sopra non è obbligatorio utilizzare un’autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all’art.20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri. È comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati. Non essendo prevista una specifica normativa al riguardo, si consiglia di adottare una procedura siffatta: Il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero di partenza redige un elenco, in triplice copia, identificativo dei resti mortali trasportati, con l’indicazione del luogo dove è situato l’impianto di cremazione e della destinazione finale delle ceneri. Una copia di detto elenco resta agli atti del cimitero di partenza, una – al seguito – è consegnata al vettore, e l’ultima va al Responsabile del Servizio di custodia del cimitero nel quale avviene la cremazione. Sulla copia al seguito il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero nel quale avviene la cremazione dichiara l’avvenuto cambiamento di stato in ceneri e, se richiesta dal Comune di partenza, la permanenza delle ceneri nel cinerario comune del cimitero sede dell’impianto. Viceversa se le ceneri devono tornare in cimitero del Comune di partenza, occorre, ovviamente provvedere alla collocazione delle stesse in urna. Nei registri cimiteriali è trascritta l’operazione cimiteriale svolta e la relativa destinazione delle ceneri che, se non diversamente disposta dai familiari, è il cinerario comune di un cimitero del Comune di partenza o di quello di cremazione…”.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto,TRASPORTO_FUNEBRE-resti mortali,VARI-contenitori biodegradabili


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