Domanda
Nel cimitero cittadino, in una tomba retrocessa al Comune per abbandono da parte dei precedenti titolari, è presente la sepoltura di un soldato, caduto sul Carso nel 1916.
Si chiede se sia possibile vendere tale edicola ad una delle seguenti condizioni: 1) mantenendo intatta la salma e dandole sepoltura in altro loculo; 2) effettuando la raccolta dei resti e mantenendoli all'interno dell'edicola da riaggiudicare, affiggendo una lapide riportante i dati del soldato e le circostanze del decesso.
Inoltre, se, per effettuare gli spostamenti di Caduti da edicole o da campi militari, sia necessaria l’autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno o di altri enti.
E quale sia la normativa di riferimento.
Risposta
Per quanto concerne la normativa di riferimento è la L. 9 gennaio 1951, n. 204 e succ. modif. (da ultimo la L. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 30).Invece, l'autorità di riferimento per quanto riguarda i Caduti di guerra è il Ministero della Difesa, Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, Piazzale L. Sturzo 16, Roma.
La legge prevede che le salme di Caduti sepolte nei cimiteri comunali siano esenti dai normali turni di esumazione, ma consente che le salme possano essere concesse ai familiari.
L'avvenuta tumulazione in un sepolcro privato lascia presumere che vi sia stata tale concessione.
Cosa che dovrebbe risultare agli atti del Comune, in considerazione che i relativi provvedimenti d'autorizzazione si devono sempre comunicare anche al Comune interessato.
Inoltre, con eventi avvenuti in passato lontano, è possibile che la documentazione possa mancare (anche se, a rigore, dovrebbe essere reperibile in archivio).
Tuttavia, in sua mancanza, tali notizie si possono richiedere al Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti (in genere abbastanza sollecito nel dare riscontri).
Va escluso qualsiasi intervento prima dell'acquisizione delle informazioni del caso o dell'ottenimento dell'autorizzazione dal predetto Commissariato.
Accertato che siano resti mortali concessi alla famiglia, si devono comunicare eventuali spostamenti al predetto Commissariato, a cura dei familiari cui i resti sono stati concessi.
Se i familiari non provvedono, il Comune può procedere a tale comunicazione, meglio se in concomitanza col provvedimento dichiarativo della decadenza.
Se non si trattasse di decadenza, ma di retrocessione (atto espressamente richiesto dai familiari) il Comune potrebbe accogliere la richiesta di retrocessione solo dopo che i familiari producessero l'autorizzazione al trasferimento in altra sistemazione dei resti.
Le due soluzioni ipotizzate possono essere perseguite, su autorizzazione del Commissariato.
Salvo che questi, rilevando l'avvenuta concessione ai familiari, non dichiari che spetti in via esclusiva a costoro provvedere.
Caso nel quale si possono accogliere i resti mortali nell'ossario comune.
Va precisato che il Commissariato può anche prendere atto delle inadempienze dei familiari e richiedere, a proprio onere, la traslazione dei resti in cimitero od ossario militare.
In tali casi, il Commissariato fornisce direttamente la cassettina per la raccolta ed il trasporto dei resti mortali.
- del: 2005 su: Concessioni cimiteriali e diritti di sepolcro | Esumazioni, estumulazioni e resti mortali per: Italia Tag: CMesumazione | Quesiti | cadavere | resti mortali in: ISF2005/3-b Norma: Legge n. 204/951