Luci votive

Domanda
Nel cimitero comunale di … le sepolture sono dotate di luci votive attivate dalla ditta affidataria dell’appalto.
Il Comune ha riscontrato punti luce anomali, funzionanti a pile (installate dai cittadini) e altri che, riflettendo la luce solare, sembrano accesi.
Ciò premesso si chiede se il Comune debba pretendere che i punti luce debbano essere esclusivamente quelli attivati dalla ditta affidataria o meno.
Né il regolamento di Polizia Mortuaria comunale, né il contratto stipulato con la ditta affidataria degli impianti di illuminazione normano la materia.


Risposta:
Il Comune è proprietario del cimitero e quest’ultimo appartiene al demanio comunale, ai sensi art. 824 comma 2 del C.C.
Nel cimitero vale quanto previsto da:
a) regolamento di polizia mortuaria comunale, non in contrasto con norme sovra ordinate;
b) piano regolatore cimiteriale;
c) atti comunali (ordinanze o determine dirigenziali), con fondamento giuridico in norme statali, regionali.
L’illuminazione elettrica votiva è una particolare modalità di servizio offerto alla cittadinanza.
Essa ha soppiantato la precedente tradizione di apposizione di ceri e candele luminose.
Queste, bruciando, determinavano, da un lato, residui (con percolazioni di cera su cui si poteva scivolare) e, dall’altro, un certo costo per chi vi provvedeva.
L’elettrificazione del servizio è quindi nata come risposta di favore per il cittadino e per motivi di pulizia, decoro e sicurezza delle zone cimiteriali.
Spesso alla concessione del servizio di luce votiva cimiteriale si abbinava il divieto di introdurre e accendere ceri e candele, nelle sepolture o all’interno delle cappelle funerarie.
Se però tale divieto manca, e se manca la corrispondente sanzione, non è vietato l’uso di ceri, candele, ecc..
Perciò, in assenza di divieto di introduzione di ceri elettrici, lumini fotovoltaici, ecc., è legittima la loro introduzione, in sostituzione del punto luce elettrificato.
Non si è ritrovata giurisprudenza sul divieto di introduzione ed attivazione di lumini alimentati in forma alternativa a quella del concessionario della illuminazione elettrica votiva.
Va da sé, comunque, che detto concessionario è l’unico, per ciascun cimitero in concessione, ad attivare allaccio di un punto luce, alimentato attraverso la rete elettrica di cui disponga.
Possono, però, essere poste in opera lampade collegate a detta rete elettrica, diverse da quelle utilizzate dal concessionario del servizio.
Ciò purché rispondenti alle specifiche tecniche da esso stabilite (ad es. lampade con particolari colori, intermittenza della fiammella diversa da quella standard, ecc.).
Nello specifico è possibile la collocazione di un punto luce autoalimentato dal privato cittadino o concessionario, direttamente, o a mezzo di terzi autorizzati ad entrare al cimitero.
Infine, la questione può essere valutata anche in funzione delle norme tecniche attuative del piano regolatore cimiteriale.
Se cioè sussistono norme che precisino gli ingombri massimi che deve avere un punto luce su una lapide, o su una sepoltura.
In conclusione, è opportuno segnalarvi anche le valutazioni seguenti:
1. Se il canone di allaccio o di mantenimento del punto luce è elevato, diventano concorrenziali altre soluzioni di illuminazione, in periodi in cui vi è molta attenzione al risparmio.
I divieti pertanto diventano inefficaci, o, viceversa, possono alimentare un diffuso malcontento.
2. Allo stesso modo, è significativo il fatto che campagne di risparmio energetico abbiano portato l’utenza a preferire soluzioni basate sul risparmio energetico in cimitero.
E, quindi, all’uso del fotovoltaico (singolo o plurimo).
3. Infine, si segnala che l’uso di lampade a LED è nettamente più economico delle lampade a filamento.

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