Estumulazione, traslazione e cremazione

Domanda

Si può effettuare l'estumulazione di un feretro tumulato in tomba, per trasferirlo ad altra sepoltura o per dar luogo ad inumazione o cremazione?

Risposta

Sì, laddove - fin dall’inizio - la tumulazione non fosse la cosiddetta a “tomba chiusa” per volere del fondatore del sepolcro.
Cioè, il fondatore del sepolcro può inserire la clausola che per nessun motivo si può trasferire la salma.
E gli aventi titolo non possono, fino alla scadenza della concessione, contrastare tale volontà.
Essendo qui il feretro già traslato in passato, si può presumere che ciò fosse lecito (non trovandosi in condizioni di tomba chiusa).
Per poter effettuare l'estumulazione e la traslazione occorre una domanda di un avente titolo (familiare, con il criterio dello jure sanguinis).
La raccolta delle ossa o la destinazione dei resti mortali non ha necessità di intervento del parente più prossimo, ma è automatica alla scadenza della concessione.
La destinazione delle ossa è allora l’ossario comune.
Dei resti mortali, secondo quanto stabilito dalla ordinanza del sindaco che regola esumazioni ed estumulazioni (e quindi inumazione in campo inconsunti, cremazione).
Si ritiene perciò possibile l'estumulazione del feretro, prima della scadenza concessione, sia per trasferimento ad altra sepoltura, sia per provvedere alla cremazione.