Domanda
Le tariffe per concessioni e servizi cimiteriali si applicano in esenzione di IVA, in quanto rese dallo stesso in veste di pubblica autorità (circ. Min. Finanze n. 8 del 14/06/1993).
Mentre il canone di manutenzione può essere assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria, sempre secondo le disposizioni della stessa circolare.
Essa cita: “rientrano nel campo dell’applicazione dell’IVA i servizi concernenti la manutenzione delle tombe, l’illuminazione elettrica con lampade votive e in genere tutti gli altri servizi disciplinati da disposizioni di natura privatistica”.
Recentemente il Comune ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente secondo il quale anche il canone di manutenzione di tombe e loculi debba essere escluso dall’applicazione di IVA.
Questo alla luce della direttiva UE 28/11/2006, n. 112 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
All’art. 13, paragrafo 1, essa indica: “Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o contribuzioni”.
Si chiede quindi se il canone di manutenzione debba essere esentato o meno dall’applicazione dell’IVA.
Precisiamo che, in questo caso specifico, il Comune rende direttamente le operazioni di manutenzione di tombe, loculi e manufatti in genere, come gli altri servizi cimiteriali.
Risposta
La questione, in effetti, potrebbe essere controversa: tutto dipende da come si redige il provvedimento comunale che stabilisce la tariffa.Cioè se è esplicitamente previsto che il canone annuo manutentivo sia voce di calcolo della tariffa concessoria o meno.
Se nulla viene detto, sembra che si tratti di oneri manutentivi non connessi con la concessione dello spazio cimiteriale e, conseguentemente, si applica l’IVA.
Nel caso in cui invece venga specificato che è una voce di calcolo della tariffa concessoria, segue il regime IVA della concessione cimiteriale.
Molto dipende pertanto se il canone manutentivo è imposto come pubblica Autorità o se è un elemento discrezionale attivabile o meno da parte del concessionario.
In tal caso, questi può rivolgersi ad altri soggetti privati per ottenere la manutenzione.
Qualora il canone sia discrezionale, si ravvisa una impossibilità di esclusiva comunale.
In altri termini il Comune agisce come un operatore economico al pari di altre imprese di manutenzione e quindi la prestazione è sicuramente soggetta ad IVA.
Se il canone è obbligatorio sembrerebbe una voce del canone concessorio.
Ma dovrebbe essere di conforto quanto scritto nel regolamento di polizia mortuaria comunale e nella delibera che istituisce la tariffa.
Quando non è esplicitato che è una voce della tariffa concessoria, sorge il legittimo dubbio di applicazione dell’IVA.
Tale interpretazione deriva dall’applicazione estensiva dell’art. 4, comma 2 del D.M. Interno, di concerto con la Sanità, del 1° luglio 2002.
Poiché in ogni loculo o tomba possono essere conservate urne cinerarie, di conseguenza si pensa che il Comune abbia usato il criterio individuato nel citato comma 2.
Esso riporta: “… omissis … 2. La tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, è determinata dal comune in base alle seguenti voci di calcolo:
a) canone annuo per l’uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in un’unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura;
b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla metà di cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero.”
La norma prevede che la tariffa sia composta da due voci, una per l’uso dello spazio cimiteriale e l’altra per il recupero delle spese gestionali, tra le quali è d’uso prevedere le spese manutentive.
Si consiglia quindi al Comune di valutare la questione sulla base degli atti esistenti.
Nell'eventualità in cui dovessero persistere ancora dubbi, di porre la questione all’Agenzia delle Entrate nelle forme consentite.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
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