Domanda
È consentita la cremazione dei resti mortali (salma inconsunta)?
Risposta
Sì, se quando ci si trova in presenza di resti mortali (salma inconsunta) vi è la istanza alla cremazione sottoscritta da tutti gli aventi titolo di pari grado (e quindi il solo coniuge, in mancanza di esso tutti i figli, ecc.).Le ceneri dovranno essere tumulate in una tomba per la quale vi sia il diritto ad essere sepolto da parte del de cuius (il loculo nel quale oggi è tumulato, un ossarietto o una nicchia cineraria di cui si è acquisita la concessione per lo scopo).Si precisa che il paragrafo 13.3 della circolare Min. San. 24 del 24/6/1993 prevede che in uno stesso loculo possa essere conservata sia urna cineraria (o più di una), sia cassetta di resti ossei (o più di una se ci sta) sia o meno presente il feretro. Unico limite la capienza fisica del tumulo e il diritto ad esservi sepolto (ma in genere si presume sepolcro familiare, con quel che ne segue).La possibilità di cremare immediatamente (senza la preventiva inumazione) un resto mortale estumulato deriva dall’art. 3 del D.P.15/7/2003, n. 254.L'unico limite è quello della natura di resto mortale, cioè trascorsi almeno 20 anni di tumulazione o 10 anni di inumazione.