Domanda
Dopo un'estumulazione, per il trasporto delle spoglie mortali ad altra sepoltura o al crematorio per cremazione (in Lombardia), bisogna eliminare lo zinco?
Oppure le spoglie mortali vanno trasportate sempre in un tempio crematorio dove viene accettata la cremazione con lo zinco?
Risposta
L’art. 20, comma 9 del Regolamento reg.le lombardo 6/2004 e s.m.i. dice per esteso:“9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli omissis sono riposti in contenitori idonei alla destinazione.
Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.”
Se la destinazione è la cremazione in un crematorio della regione che NON accoglie feretri o contenitori con zinco, la rimozione dello zinco deve avvenire prima.
Nel caso in cui la cassa di legno sia capace di svolgere l’iniziale funzione senza essere cambiata, basta quella (mettendo sul fondo un lenzuolo con materiale assorbente).
Se occorre, si esegue il trasbordo del resto mortale dal feretro estumulato ad idoneo contenitore, in funzione del crematorio di destinazione.
Altrimenti, se la destinazione è un crematorio della regione autorizzato alla cremazione con zinco, non importa.
In caso di resto mortale destinato fuori regione, vale la norma statale (D.P.R. 285/1990 e circolari applicative).
Inoltre, dipende dal tragitto da compiere e dallo stato del feretro estumulato.
Cioè, se vi sono da percorrere più di 100 chilometri, occorre un cassone di avvolgimento esterno.
Questo in tutti i casi in cui vi siano parti molli o quando l’autorità competente alla partenza lo prescriva in via generalizzata.
Sotto i 100 chilometri e senza parti molli si omette (cioè basta un contenitore di legno o di cartone).
Anche in questo caso, se vi sono parti molli è necessario il rifascio.
- del: 2017 su: Cremazione per: Lombardia Tag: CMestumulazione | Cremazione zinco | Zinco in: ISF2017/2-g Norma: Regolamento reg.le lombardo 6/2004 art. 20, comma 9
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