Conservazione urne in parrocchia

Domanda

Un Comune dispone di un piccolo cimitero nei pressi di una parrocchia, che non può essere ampliato per il divieto imposto dalla sovrintendenza ai beni artistici.
Il sacerdote della parrocchia chiede se è possibile utilizzare un locale della stessa, nel seminterrato, per poter conservare le urne cinerarie di chi ne fa richiesta.
Questa ipotesi può essere valutata?

Risposta

No, l'ipotesi non è proprio percorribile.
Configurerebbe la formazione di un distinto cimitero o quanto meno di una cappella gentilizia (con i vincoli relativi).
Infatti, la costruzione di cappella gentilizia può essere autorizzata unicamente quando riguardi famiglie, e in nessun caso enti.
Prima della richiesta di costruzione, dovrebbero sussistere le condizioni di avere attorno una zona di almeno 200 metri, non riducibile.
Inoltre, per quest'area la famiglia proprietaria dovrebbe costituirne vincoli di inedificabilità ed inalienabilità con atto pubblico, debitamente trascritto.
Diversa sarebbe la questione se si trattasse di sepoltura di persona illustre (ad es. un vescovo) in Chiesa, in urna cineraria o meno.
Ma in quel caso occorre fare riferimento ad altra normativa, cioè a quanto previsto dart. 341 T.U.LL.SS. e dall'art. 105 D.P.R. 285/90.
Le urne sono affidate per la conservazione, secondo la L. 130/01, ad un familiare.
In alcune regioni (es.: Emilia-Romagna) è presente il termine di affido personale, per risolvere, od eludere, le questioni con famiglie di fatto o convivenze more uxorio.
Tuttavia, anche in questo caso, si tratterebbe di affidamento ad una persona singola, escludendosi la possibilità dell'affidamento ad un ente.
Inoltre va considerata la questione dell'ammissibilità che la stessa persona possa essere affidataria di una pluralità di urne cinerarie di defunti.
Tra i quali, peraltro, non sono presenti vincoli di parentela, affinità, adozione o ad essi assimilabili (come nel caso delle convivenze more uxorio).
Un affido di urne di defunti tra cui non vi siano vincoli ad un'unica persona non costituisce un'alterazione al concetto stesso di affido dell'urna cineraria.
In effetti, la sua funzione è espressamente quella di considerare le relazioni proprie e tipiche del lutto.
A maggior ragione, se tali vincoli relazionali non siano presenti neppure nei riguardi della persona affidataria.
Se il Parroco insistesse, con richiesta scritta, l'amministrazione comunale non potrà che rispondere negativamente, avvalendosi dei rimedi posti dall'ordinamento giuridico.
È il caso di valutare se nel cimitero non si trovino soluzioni per accogliere le urne, individuabili senza che siano necessari ampliamenti o interventi edificatori di un certo rilievo.