Domanda
Il servizio cimiteriale di un Comune emiliano, chiede se la Regione ha competenza nelle materie disciplinate dall’art. 5, commi 2 e 3 della L.R. Emilia Romagna 19/04.
Risposta
In merito al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 19/04 la Regione ha competenza, essendo materia specifica sanitaria, trattandosi inoltre di auto-organizzazione delle strutture a lei facenti capo (strutture sanitarie pubbliche e private accreditate).Mentre sul comma 2 dell’art. 5 della L.R. 19/04 si propende per considerare che la Regione non abbia competenza primaria, in quanto la tutela della concorrenza è di competenza statale.
L’interpretazione potrebbe essere controversa, per l'intreccio tra normativa sui servizi pubblici locali (competenza regionale) e sulla tutela della concorrenza (competenza statale).
Però, basandosi sulla sentenza della Corte Costituzionale 272/04 che ha cancellato l’art. 113-bis e mantenuto l’art. 113 del D.Lgs. 267/2000, si perviene a questa conclusione.
In sintesi, la cosa ha effetti limitati, essendo già vigente l’obbligo di separazione societaria per effetto degli artt. 3, 8 e 15 della L. 287/1990 e s.m.i. (in particolare 5/3/2001) “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.
Cosicché del testo del comma 2 dell’art. 5 della L.R. 19/04 si può mettere solo in discussione la fissazione di un limite temporale massimo entro il quale realizzare la separazione societaria.
Questa avrebbe già dovuto essere fatta (con l’art. 29, comma 2 della L.R. Emilia Romagna 14/05 il limite per la separazione societaria è stato prolungato al 31.12.2005).
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