Domanda
Il Comune ha concesso per 99 anni (con regolare contratto) al signor X un'area di 12 mq per la realizzazione di una tomba gentilizia nel cimitero.
Area sulla quale ha realizzato una cappella di famiglia contenente 8 loculi, rimasti inutilizzati.
In seguito il signor X ha ceduto il manufatto al Signor Y, attraverso uno strumento giuridico informale, senza darne comunicazione al Comune.
Il signor Y ha poi ceduto al signor Z il manufatto realizzato, ovviamente sempre ad insaputa dell'Ente e senza darne comunicazione.
Oggi il signor Z, ritenendosi titolare, chiede all'Ente di traslare nella cappella la salma della moglie da poco deceduta e provvisoriamente locata in loculo prestato.
E fornisce, come prova di titolarità, una scrittura privata non registrata da cui si evince una "pseudo vendita" avvenuta tra i signori Z ed Y.
Viene assodato che il terreno cimiteriale concesso, per 99 anni, è patrimonio indisponibile e la traslazione bloccata. Si può acconsentire alla disposizione del manufatto realizzato sul terreno, ricorrendo ad un diritto di "uso", che il signor Z presenta al Comune, stipulato con il signor Y?
Se sì, sarà possibile rapportare la durata dell'"uso" ai restanti anni della concessione originaria?
Risposta
Dal contratto di concessione si evince che la concessione di area cimiteriale è soggetta alle norme del regolamento generale senza però citarne i riferimenti.Quindi è presumibile che si tratti del regolamento statale di polizia mortuaria D.P.R. 803/1975, "nonché a tutte quelle altre disposizioni eventualmente emanande dal Comune"
Allo stato attuale, pertanto, poiché sembra non sussistere un regolamento di polizia mortuaria comunale, vale il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L'art. 108, comma 2 abroga ogni disposizione contraria o incompatibile (un regolamento di polizia mortuaria remoto sarebbe valido per le sole parti non in contrasto con detto regolamento).
Il D.P.R. 285/90 tratta delle concessioni cimiteriali in pochi articoli del Capo XVII, rimettendone una disciplina puntuale e completa al regolamento comunale in materia.
Per il caso prospettato però sono importanti diversi articoli.
L'art. 90 definisce l'area cimiteriale non parte del patrimonio indisponibile, ma del demanio comunale.
Pertanto il Comune ha facoltà di concedere l'area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione (individuale, per famiglie e collettività).
Qui ci si trova dinnanzi ad una concessione di area per la costruzione da parte del concessionario originario di cappella per la sepoltura di salme appartenenti alla famiglia (art. 93, comma 1).
Per tale motivo nessuna salma può esservi tumulata se non appartenente alla famiglia dell'originario concessionario, tranne i casi previsti dall'art. 93, comma 2 (convivenza, benemeriti).
Ma secondo i criteri fissati dal regolamento comunale, che però non esiste.
Inoltre il diritto di sepoltura è non solo in funzione dei rapporti familiari con l'originario concessionario, ma nei limiti di capienza del sepolcro.
Non c'è altra possibilità di tumulazione stabile.
Inoltre il concessionario originario è tenuto a mantenere in buono stato di conservazione per tutta la durata della concessione la sepoltura (art. 63).
In base all'art. 92, comma 4: "non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione".
La specifica è stata introdotta col D.P.R. 803/1975 eliminando la possibilità previgente (art. 72 del R.D. 1880/1942) di trasferimento dell'uso di sepolture con atti inter vivos o mortis causa.
Sempre ché non si fosse provveduto con regolamento comunale antecedente.
In base all'art. 92, comma 3 il Comune può imporre nell'atto di concessione determinati obblighi - tra cui quello di costruire la sepoltura entro un determinato termine.
Ma qui tra le uniche norme previste nel contratto di concessione vi è il rispetto del regolamento di polizia mortuaria comunale (inesistente) e di un regolamento generale non meglio specificato.
Oltre al rispetto delle leggi e regolamenti statali in materia, non esplicitamente menzionate e di "tutte quelle altre disposizioni eventualmente emanande dal Comune".
Ciò premesso si è del parere, allo stato dei fatti, per il caso indicato o similari:
1) che non è possibile la tumulazione di salma diversa da quella di appartenente alla famiglia del primo concessionario, salvo convivente (e benemeriti se presente specifica norma regolamentare);
2) che le cessioni di diritto di sepoltura intervenute tra privati, con atti inter vivos, siano nulle di diritto.
Quindi al Comune non è consentito autorizzare tumulazioni di salme di persone diverse da quelle legate da vincoli familiari col fondatore del sepolcro (art. 50, co. 1, lett. c) del D.P.R. 285/90);
3) che le cessioni della proprietà del soprasuolo per atti inter vivos non siano legittime.
Può essere consentito solo il trasferimento di quote ereditarie (al decesso del concessionario).
E ciò fermi restando gli originari diritti di sepoltura per i familiari dei concessionari, secondo le norme previste per i subentri dal regolamento di polizia mortuaria comunale;
4) che sia compito del Comune provvedere all'istruttoria di decadenza della concessione originaria se accertato lucro o speculazione da parte dell'originario concessionario.
Ordinariamente la specifica delle cause di decadenza e delle procedure di pronunciamento sono previste dal regolamento di polizia mortuaria comunale, oggi non presente nel Comune. In tale regolamento avrebbe dovuto essere specificato che, in questo e in altri casi, ricorrono le condizioni per pronunciare la decadenza della concessione.
Pertanto:
a) o si mantiene fermo lo stato di fatto e quindi non si autorizza la tumulazione di salma non appartenente al nucleo familiare del concessionario.
Pertanto, in attesa di avere la disponibilità di un regolamento di polizia mortuaria comunale nuovo, che presenti con chiarezza le motivazioni di decadenza e le procedure per attuarle;
b) o si adotta un atto deliberativo di Giunta Municipale che pronuncia la decadenza sulla base dei principi generali che regolano tutte le concessioni e la giurisprudenza in materia.
Provvedimento che potrebbe però essere impugnato.
Si consiglia l'adozione di un regolamento comunale di polizia mortuaria che, rientrando nelle "disposizioni eventualmente emanande", fornisca elementi di maggiore sicurezza e minori rischi di impugnazione.
Non si vedono altre soluzioni compatibili col diritto.
- del: 2012 su: Concessioni cimiteriali e diritti di sepolcro per: Italia Tag: CIMITERO-demanialità | Cessione di sepolcro | Quesiti | sepolcro | subentro in: ISF2012/1-a Norma: D.P.R. 285/1990