Domanda
Si può utilizzare una tomba esistente (realizzata tra il 1950 e il 1990) che presenta calata verticale con due posti salma, con unico accesso dalla stessa calata?
Nel caso in cui il concessionario chieda l’aumento della capienza del sepolcro (da 2 a 3 posti), il Comune può concederlo?
Risposta
In base al DPR 285/90 il sepolcro è utilizzabile per chi vi vanta il diritto di sepoltura fino alla capienza del sepolcro (art. 93), tenuto conto della normativa vigente.Il sepolcro, non essendo stato costruito direttamente dal Comune, si presume realizzato dal concessionario dell’area avuta dal Comune.
Poiché per la costruzione avvenne presentazione di progetto con l'individuazione del numero di posti da realizzare, questa è la capienza massima per feretri.
Nel caso in esame due.
Si può procedere ad un ampliamento della sepoltura, nella stessa area avuta in concessione, al di là dell’eventuale aspetto tariffario.
Il Comune può avere tariffa basata su un quid a mq., cui si aggiunge un tot per sepolture di feretri realizzate.
Ma si ritiene che il Comune possa accogliere tale richiesta solo se si soddisfa il comma 3 dell’articolo 76 del DPR 285/90.
Esso prevede che ogni feretro possa essere sepolto in tumulo separato e che nella movimentazione di uno dei feretri sepolti non si debba spostarne un altro.
Da come si prospetta l’utilizzo (3 tumuli in verticale), non è quindi accoglibile.
Per la precisione anche la nuova sepoltura di feretro nell’attuale sepolcro (a 2 posti in verticale) è vietata.
Resta invece congelata la situazione delle sepolture già effettuate in passato, anche se in verticale.
Ferma restando la possibilità di estumulazione per traslazione di feretro ad altra sepoltura.
Per consentire l’utilizzo dell’attuale sepolcro restano due strade.
Sepoltura di urna cineraria, sempre possibile, sia o meno presente un feretro (par. 13.3 circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24) attivando il Comune la procedura di deroga ex. art. 106 del DPR 285/90.
In caso contrarlo la tumulazione di feretro non è consentita se non è possibile ottemperare a quanto previsto dall’art. 76/3 del DPR 285/90.
E cioè loculo provvisto di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
Per la procedura di deroga si fa riferimento al par. 16 e allegato tecnico circolare n. 24/93 del Ministero della Sanità, salvo la Vs. Regione non abbia specifiche norme in materia di deroga.
- del: 2005 su: Caratteristiche costruttive sepoltura per: Italia Tag: Quesiti | sepolcro in: ISF2005/2-a Norma: DPR 285/1990, capi XV e XVIII