Domanda
Può un bando di gara sui servizi cimiteriali prevedere anche i servizi di trasporto funebre per indigenti e di recupero salme sul territorio comunale?
È compatibile con la nuova normativa emanata dalla Regione Emilia Romagna?
La partecipazione alla gara avverrebbe in A.T.I. con una ditta di onoranze funebri locale che terrebbe anche i rapporti con le utenze ed il disbrigo delle pratiche amministrative.
Risposta
È del tutto legittimo che venga bandita in Emilia Romagna una gara per lo svolgimento congiunto di servizi cimiteriali e del servizio di recupero salme e trasporto funebre indigenti.Difatti tali attività di trasporto funebre sono classificate come servizio necroscopico dall’art. 1, comma 3, lett. c) L.R. 29/7/2004, n. 19 e sono compatibili con l’attività cimiteriale.
Il problema sta nel soggetto che la esercita.
La legge regionale prevede una separazione societaria tra attività cimiteriale o necroscopica da un lato ed attività funebre dall’altro (art. 5, comma 2 L.R. 19/04 e s.m.i.).
Poiché per svolgere il servizio di recupero salme e trasporto indigenti (servizio necroscopico) occorre essere autorizzati, la norma lo consente a due soli soggetti:
a) esercente attività funebre (che però deve essere societariamente separato);
b) autorizzato al trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività funebre (che può non essere societariamente separato), ex par. 2.5 Delibera G.R. Emilia Romagna 7/2/2005, n. 156.
Si nutrono però forti perplessità sulla legittimità dell’affidamento (e dell’accoglimento dell’offerta) ad una A.T.I. (composta da soggetto esercente attività funebre e soggetto gestore di servizi cimiteriali) a seguito di gara congiunta come sopra specificato.
Difatti si ritiene che l’A.T.I. diventi il soggetto aggiudicatario (che è unico).
Le pratiche amministrative ed i rapporti con l’utenza cimiteriale non possono essere svolti da un soggetto che effettui attività funebre.
La L.R. citata prevede esplicitamente la separazione societaria e questo per tutelare dolenti da un lato ed eventuali imprese funebri concorrenti dall’altro.
In caso contrario si ritiene vi possano essere gli estremi per abuso di mercato e possibili contenziosi con l’Antitrust.
- del: 2006 su: Trasporto funebre per: Emilia-Romagna Tag: Gestione | Quesiti | trasporto funebre in: ISF2006/2-f Norma: