Affido ceneri a convivente

Domanda

Nel Comune, sito in Friuli Venezia Giulia, un cittadino, senza lasciare disposizioni scritte sulla propria destinazione da morto, è stato cremato su richiesta dell'ex moglie (legalmente separata da 10 anni).
La convivente del marito presenta richiesta scritta per ottenere l’affidamento dell’urna cineraria.
Questa è corredata da dichiarazione scritta dell'ex moglie (con fotocopia del documento di identità) con il consenso all’affidamento delle ceneri alla convivente.
Il Comune chiede un parere alla Direzione regionale delle Autonomie locali, che comunica l'impossibilità dell’affido, in quanto le ceneri possono essere affidate solo ai familiari.
Si chiede se si concorda con l’opinione della Direzione regionale.

Risposta

Si concorda sostanzialmente con la Direzione regionale delle Autonomie locali, aggiungendo però due considerazioni che si considerano dirimenti.
1) La Regione non ha titolo in materia, poiché non ancora intervenuta con legge regionale, per cui l’unico soggetto titolato è il Comune interessato.
Il Comune non può discostarsi da quanto individuato dal D.P.R. che ammette l’affidamento familiare delle ceneri con provvedimento ad hoc.
Potrebbe forse ampliare la portata del concetto di famiglia approvando un regolamento specifico per l’affidamento delle ceneri.
Ma in tal caso dovrebbe comprendere – nel termine familiare – il convivente (stabilendo allora anche da quando, i casi particolari, ecc..).
2) Poteva esserci soluzione se l’affido fosse stato alla moglie del de cuius che indicava la destinazione stabile delle ceneri non nella propria residenza, ma in una dimora diversa (ad es. la casa al mare, o perché no, la casa della convivente).
Ma la responsabilità e l’affidataria dell’urna non poteva che essere la moglie.
La moglie però risulta legalmente separata da 10 anni e quindi non ha più alcun titolo nemmeno né a disporre per la cremazione del de cuius, né a maggior ragione per l’affido.
In tale circostanza doveva provvedere solamente il de cuius per la volontà della cremazione.
L’affidamento non è lecito per un non familiare (e qui si torna al concetto di famiglia, quello oggi stabilito dal codice civile).
In poche parole non si può proprio procedere all’affido.
Il par. 14.2 circolare n. 24 del 24/6/1993 del Ministero della Salute recita: "1) Dichiarazione del coniuge in stato di separazione. Se la sentenza di separazione non è passata in giudicato – vale a dire, se non esiste sentenza di divorzio – è al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà."