Retroattività dei regolamenti comunali sulle concessioni già in essere?

“[…] Il regolamento di polizia mortuaria comunale dovrebbe prevedere al proprio interno un articolo in cui venga precisato che le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore e che comunque il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente. Ora non è dato sapere se ciò viene previsto nel regolamento comunale dello scrivente Comune. Si veda l’art. 86 dello schema di regolamento di polizia mortuaria comunale tipo, pubblicato su Antigone 3/94. Seguendo le procedure previste in detto regolamento, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d’uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può presentare al Comune gli atti o i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento”.

Così l’Ing. Daniele Fogli in risposta ad uno specifico quesito sulla rivista del nostro settore “ISF – I Servizi Funerari”

Ma veramente il regolamento municipale può avere riflessi sul passato, ossia, per essere espliciti,  su un JUS SEPULCHRI su sepolcro privato, già perfezionatosi?

C’è chi di qua…c’è chi di là…

MI affido, dunque, ad alta ed erudita dottrina, citando, molto volentieri, un brano di un commento comparso sulle pagine de: “LO STATO CIVILE ITALIANO”,  a proposito di una querelle sulla durata di una concessione nell’inter-regno, dovuto alla novella del regolamento comunale di polizia mortuaria e dell’implicita abrogazione di quello immediatamente precedente.

 

 

“Il caso oggetto di quesito va inquadrato, in assenza di una norma regolamentare transitoria, sempre, per altro consentanea,a nell’ambito della
problema annosi e spinoso della successione delle norme nel tempo, e dei loro effetti, tenendo ben in evidenza la natura processuale o
sostanziale della norma di riferimento.

In primo luogo va tenuto presente il principio di base secondo cui l’atto rimane regolato dalla legge vigente nel momento in cui lo stesso sia stato posto in essere (tempus regit actum). Tale principio, peraltro, si applica alle regole processuali, indicanti cioè la procedura, ma non invece a
quelle sostanziali (che regolano i diritti) per le quali invece la modifica della normativa non inciderebbe sui
rapporti sorti prima della modifica della normativa stessa.

Pertanto, la modifica di una norma sostanziale non sarebbe per sè applicabile ai rapporti sorti antecedentemente alla modifica stessa a differenza dei rapporti processuali che, come detto, sarebbero sempre regolati dalla norma vigente all’epoca di utilizzo della norma, a prescindere dal momento di accadimento del fatto.

Tenendo conto dei suddetti principi, e aderendo alla c.d teoria del fatto compiuto, se la scadenza del loculo dato in concessione negli anni 60-70 si sia consumata in vigenza del vecchio regolamento, senza che ci sia stato all’epoca un rinnovo, appare evidente che è un fatto compiuto ed esaurito e pertanto non potrà essere oggetto di rinnovo, in applicazione della nuova normativa regolamentare che si applicherà alla fattispecie.

Se, invece, la scadenza della concessione sia avvenuta in vigenza del nuovo regolamento, il caso continuerà ad essere disciplinato dalla normativa antecedente.”

 

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Carlo Ballotta

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