IL medico necroscopo in Lombardia (Parte II)

[…] Abbiamo sintetizzato le informazioni, in uno specchietto che comma per comma analizza i disposti normativi dell’Art. 40 reg. Reg. 9 novembre 2004 n.6. Le definizioni non sono nostri capricci lessicali, ma sono state fedelmente tratte dai sacri testi legislativi emanati dalla regione Lombardia, quindi hanno una validità ed una legittimità di molto superiore, possono esser imparati quasi a memoria poiché sono assolutamente esatte e rappresentano la volontà del legislatore.

 

Nota bene: come chiarito dal paragrafo 2 della stessa Circolare regionale n. 7 del 9 febbraio 2004 la cosiddetta constatazione di morte non rileva ai 2002218731790637225 rsfini di implementare tutta la procedura di polizia mortuaria riguardo ad un decesso (avviso/dichiarazione di morte all’Ufficiale di Stato C i v i l e, delimitazione del periodo d’osserva z i o n e, visita necroscopica, certificazione del decesso, licenza di seppellimento (oppure autorizzazione alla cremazione, chiusura della cassa, trasporto funebre, sepoltura (oppure cremazione e seguente destinazione delle ceneri….). La constatazione di morte serve solo in caso di decesso in luogo pubblico (ad esempio sinistro stradale) come atto da abbinare al decreto di trasporto firmato dalla Pubblica Autorità o dall’Au t o rità Giudiziaria accorse sul posto (così il morto non entra in ospedale attraverso il Pronto Soccorso, ma giunge direttamente al deposito d’osservazione-obitorio-istituto di medicina legale/servizio mortuario ospedaliero (dipende da come siano organizzati in quel particolare c o mune di servizi necro s c o p i c o munque obbl i g atori ex Decreto Ministeriale 28 maggio 1993.)

Per altro sulla fattispecie del “giunto cadavere” tutti i presidi sanitari di pronto soccorso hanno codificato una propria procedura interna.

In effetti ai sensi dell’Art. 4 comma 5 L.R. n. 22/03 le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che operino in regime di ricovero in forza del quale debbono disporre di un servizio mortuario ospedaliero con le caratteristiche di cui al DPR 14 gennaio 1997, oltre alle salme ed ai cadaveri di persone ivi decedute ricevono i corpi di persone morte in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l’ASL abbia certificato l’antigienicità per il periodo di osservazione e per l’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria. Pertanto, le funzioni poste dal DPR n. 285/90 in capo ai comuni in tema di obitori e depositi di osservazione transitano, in Lombardia, nell’ambito delle strutture sanitarie, ma obitori e depositi d’osservazione comunali già esistenti debbono esser mantenuti in attività (paragrafo 9 circolare regionale 30 maggio 2005 n. 21).

La constatazione di morte, invece, se redatta nella forma prevista dal modulo allegato n. 2 alla delibera n. 20278 del 21 gennaio 2005 diventa titolo necessario e sufficiente per il trasporto a cassa aperta (prima quindi del periodo d’osservazione) dal luogo di morte verso:

1. Deposito d’osservazione/obitorio/ dipartimento di medicina legale.
2. Servizio mortuario ospedaliero ex DPR 14 gennaio 1997 (ossia camera ardente di istituti ospedalieri o strutture sanitarie accreditate che operino in regime di ricovero come case di cura private, ospizi…
3. Case funerarie.
4.Il domicilio del de cuius (se la morte ovviamente non è avvenuta dove il defunto abitava o abitualmente risiedeva) ai sensi dell’Art. 41 comma 5 Reg. Reg. n. 6 del 27 ottobre 2004.

Non occorre, infatti, nessun altra autorizzazione comunale da parte dell’ufficio preposto al rilascio del decreto di trasporto secondo la normativa nazionale vigente (Art. 23 DPR 285/90) ( come precisato dalla Circ.Reg. n. 21 del 30 maggio 2005). Questo chiarimento istituzionale è molto importante perché in dottrina si riteneva che la preventiva comunicazione all’ufficiale di stato civile del comune di decesso al fosse finalizzata al rilascio dell’autorizzazione al trasporto, mentre secondo altri giuristi tale adempimento si sarebbe dovuto intendere come sostitutivo, per tali casi, dell’autorizzazione stessa. Per il trasporto salma a cassa aperta la circolare ribadisce come non serva nessun’altra autorizzazion e, anche se differita nel tempo (il trasporto, quindi, non va “regolarizzato” con un’autorizzazione ex post).

Il DPR 285/90 integrato poi dal paragrafo 5 della Circ. MIn. 24/03 per i trasporti necroscopici di cui all’ART: 17 disposti dalla pubblica autorità o dall’AUSL prevedeva, invece, una procedura più complessa con il decreto di trasporto sottoscritto esclusivamente dalla Pubblica Autorità (e non anche dall’ASL) e trasmesso al Comune di decesso [3]. Il successivo decreto di trasporto del Comune a posteriori avrebbe “sanato” il precedente trasferimento dal luogo in cui la salma si trovava sino all’obitorio-deposito d’osservazione- servizio mortuario ospedaliero, citandone tutti gli spostamenti.

A contare, sarebbe comunque stato il certificato del medico dell’AUSL, con cui si rendeva possibile il trasporto da casa inadatta. Copia di questo certificato del medico sarebbe stata fatta pervenire (anche a mezzo fax) al Comune prima del rilascio della autorizzazione al trasporto funebre, in cui si sarebbe citato il trasporto preventivo già effettuato da abitazione a deposito di osservazione e il conseguente trasporto del feretro al luogo di destinazione.

Nulla vieta, però, che anche in Lombardia il decreto di trasporto ex Artt. 23 e 24 24 DPR 28/90 necessario per il funerale indichi per maggior completezza tutti gli spostamenti intermedi della salma, dal luogo di decesso, a quello di osservazione ed a quello di destinazione ultima. Naturalmente l’accertamento di morte attraverso visita necroscopica se non svolto prima 4[5] del trasporto al luogo della veglia funebre sarà incombenza dell’AUSL del comune in cui si svolgerà il residuo periodo d’osservazione.

Riportiamo qui di seguito il dettato dell’Art. 40 Reg. Reg. n. 6/04 2004, ad ogni parola chiave abbiamo abbinato un numero corrispondente ad una nota esplicativa.

(Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte)

1. La denuncia (1) delle cause di morte è effettuata secondo le modalità e flussi informativi prev i s t i dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso.

2. La denuncia delle cause di morte è effe t t u ata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni.

3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effe t t u ata dal medico che esegue detti accertamenti.

4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o port atrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale.

5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l’inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

6. L’accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta regionale,è effettuato: a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione; b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale; c) dal medico (2) incaricato delle funzioni di necroscopo (3) dall’ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.

7. L’accertamento di morte è effettuato entro 24 (4) ore dal decesso; se il decesso è av venuto nei giorni fe s t i v i , l’accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale s u c c e s s i vo e c o m u n q u e non oltre 48 ore dal decesso.

 

( 1 ) C i r c o l a r e esplicativa della r e g i o n e Lombardia n. 7 del 9 febbraio 2004: la compilazione della scheda ISTAT è estesa al sostituto del medico curante o al medico di continuità assistenziale (guardia medica o medico del 118)

(2) Si è del parere che la nomina debba essere di natura personale, dovendo il medico necroscopo riferire circa l’espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall’art. 365 del C.P., in quanto ogni responsabilità di tal genere non può che essere personale. Secondo il dettato del DPR 285/90 il medico necroscopo deve riferire al coordinatore sanitario (oggi responsabile del servizio (o “funzionario incaricato” secondo la Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24) ed è compito di quest’ultimo riferire all’Autorità Giudiziaria i casi che possono presentare i caratteri di un delitto. L’interpretazione deriva dalla lettura combinata del comma 3 dell’art. 4 del DPR 285/90 e degli artt.361 e 365 del C.P.. Non si capirebbe infatti il motivo della esplicita menzione del riferimento al coordinatore sanitario “anche in relazione a quanto previsto dall’art. 365 del Codice Penale.” Il punto b) dà adito a dubbi ossia: non si possono proprio trasportare salme da strutture di questo tipo (es. case di riposo)? Oppure, pur trasportandole è sempre competente all’accertamento di morte il direttore sanitario o medico suo delegato)? Si può affermare affermare conun a certa certezza che la disposizione non andava intesa in termini restrittivi. Ma in effetti la mancanza della seconda parte del periodo citato, presente nel punto a) ha dato il via ad interpretazioni e comportamenti diversi. Soltanto la Direzione Regionale potrà dirimere la questione. In parte, la stessa può ottenere soluzione sulla scorta di quanto previsto dalla circolare della suddetta Direzione, n. 21/SAN del 30/5/2005, che consente il trasporto di salma anche se è già stato rilasciato l’accertamento di morte, purchè il trasporto avvenga nel periodo di osservazione.

 

(3) Circolare esplicativa della regione Lombardia n. 7 del 9 febbraio 2004: l ‘ incarico e le funzioni di m e d i c o n e c r o – s c o p o possono esser affidati anche ai medici di m e d i c i n a generale[6] ed a quelli di continuità assistenziale (guardia medica) occorre SEMPRE la nomina personale. L’art. 74/2 del nuovo ordinamento di stato civile (DPR 396/2000) ripete il contenuto dell’art. 141 del precedente Ordinamento di stato civile, che prevedeva anch’esso la figura del delegato sanitario con i compito di medico necroscopo. Il delegato sanitario potrebbe essere anche un professionista esterno all’AUSL, con adeguata preparazione, che viene investito di tali poteri dalla stessa AUSL. Né la Legge Regionale n.22/03 né il regolamento attuativo n.6/04 sembrano mutuare dall’Art. 4 comma 3 DPR 285/90 l’obbligo per i medici necroscopi di riferire al responsabile del servizio, individuato dalla normativa regionale, da cui sono stati nomin at i , anche ai sensi dell’Art. 365 Codice Penale. In effetti, come rilevato in dottrina, risulta, ormai, larga prassi che il referto dia inoltrato direttamente all’Autorità Giudiziaria dal medico necro s c o p o, egli, infatti , in quanto tale, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

2001868283359922498 rs(4) C i r c o l a re esplicativa della regione Lombardia n. 7 del 9 febbraio 2004: non sono previsti limiti temporali massimi o minimi, quindi DECADE il vincolo della visita necroscopica da effettuare non prima delle 15 ore e non dopo le 30, come, invece, stabilito dall’Art. 4 comma 5 DPR 285/90. L’ora di morte dichiarata all’Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell’Art. 72 DPR 396/2000, potrà, di fatto quasi coincidere con quella annotata nel certificato necroscopico.
Ai sensi del paragrafo 8 Circ. Reg. n. 21 del 30 maggio 2005 l’accertamento sull’effettività incontrovertibile del decesso è svolto nei termini fissati dall’Art. 40 comma 7 del regolamento re gi o n a l e, purché la richiesta4[5] di visita necroscopica pervenga alla locale AUSL in tempo utile, altrimenti, nell’evenienza di comunicazione ritardata le 24 ore decorrono da quando il medico necroscopo è attivato su segnalazione dello Stato Civile o di chiunque altro sia informato della morte del de cuius. L’accertamento necroscopico può esser svolto anche pochi minuti dopo la morte ma il periodo ordinario di osservazione è sempre di 24 ore (salvo i casi di decapitazione, m a c i u l l a m e n t o, ava n z at o stato di putrefazione, decomposizione o quando ricorrano ragioni speciali5[6] a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo6[7], così come specificato dall’ Art. 4 legge Regionale Lombarda n. 22 del 18 nove m b re 2003.

Solo nei frangenti più estremi come decapitazione, maciullamento, avanzata decomposizione la dottrina (M. Cingolani, L. Leone, R. Penna,Problemi medico-legali, La guardia Medica 2004, Menarini edizioni) ammette la l’eventualità che l’assoluta certezza della morte sia attestata non già dal necroscopo, ma anche dal medico che per primo esamina il cadavere, nel luogo in cui quest’ultimo si trova.

Se c’è anche solo il sospetto di morte dovuta a reato o, comunque, si dovesse integrare la fattispecie di morte violenta (esempio: non è proprio normale il distacco della testa dal corpo) gli accertamenti, p re c l u s i all’Ufficiale di Stato Civile, spetteranno all’autorità inquirente o all’ufficiale di polizia giudiziaria coadiuvati da un medico che stila apposito verbale sullo stato del cadavere e sulle circostanze relative alla morte.

Sulla base di questa documentazione sarà formato l’atto di morte e l’autorizzazione a tumulazione, inumazione o cremazione saranno subordinate al nulla osta della Procura della Repubblica (sulla corretta interpretazione degli 76, 77 e 78 del D.P.R. 396/2000 si sono succedute diverse circolari, l’ultima è la n. 30 del 7 giugno 2007

kimb03Il referto dell’esame necroscopico, tuttavia, occorre anche quando l’accertamento della morte riesca, in qualche modo, pleonastico, quando, ad esempio, ricorrano le condizioni per la riduzione del periodo d’osservazione sino al suo esaurimento.

Il certificato necroscopico, perché l’autorità amministrativa possa firmare il permesso di sepoltura attesterà formalmente che la morte è già stata acclarata, fornendo, magari, indicazioni integrative circa la superfluità del periodo d’osservazione. Il periodo d’osservazione è sempre di 24 ore7[8] (paragrafo 2 Circ. Reg.n. 7 del 9 febbraio 2004) anche secondo l’interpretazione ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia che così si è espresso con nota 1 50 FG 33 114 del 12 giugno 1992 fatti salve, naturalmente, le evenienze contemplate dai regolamenti speciali, come appunto quello di polizia mortuaria, esso, infatti, per particolari situazioni (minacce alla salute pubblica) ammette una compressione temporale nella procedura per autorizzare lo smaltimento di un cadavere. (Art. 74 DPR 396/2000 regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento di Stato Civile).

Secondo la suddetta Circolare esplicativa della regione Lombardia n. 7 del 9 febbraio 2004 la visita necroscopica può avvenire entro un’ora dalla chiusura della cassa, questa formulazione lascia pensare che anche prima dell’accertamento del decesso attraverso esame necroscopico la salma possa esser manipolata per vestizione e deposizione nel cofano, mentre, secondo una lettura più rigida, degli adempimenti conseguenti ad un trapasso la salma non dovrebbe mai esser mossa o spostata prima della visita necroscopica almeno per due motivi: – permettere la formazione del signa mortis – non inquinare possibili elementi probatori in caso di morte sospetta o morte dovuta a fatto criminoso.

Essa, ai sensi della Circ. Reg. n. 7 del 9 febbraio 2004, deve essere compilata da un medico, non necessariamente incaricato delle funzioni di necroscopo, allorquando, vi sia il rinvenimento di un cadavere e l’autorità giudiziaria sopraggiunta sul luogo del ritrovamento debba ordinarne la rimozione ed il conseguente trasporto.

Questa disposizione è ripresa dall’Art.41 del regolamento regionale n. 6/04, secondo cui sono le AUSL ad i n d i v i d u a re il fa bbisogno di spazi aggiuntivi per le attività necroscopiche sul territorio, mentre gli oneri sono ripartiti tra i comuni.

Questa norma s’interseca, riguardando l’affidamento di un servizio, con la materia della tutela della concorrenza che è di competenza esclusiva statale, per cui anche in tal caso si porrebbe un problema di legittimità costituzionale.

Secondo altri il riferimento ai privati andrebbe limitato alle strutture sanitarie private e accreditate perché solo così si giustificherebbe l’intervento regionale nell’ambito della competenza concorrente della tutela della salute.

Secondo il paragrafo 7 Circ. Reg.. n.21 del 30 maggio 2005 il trasporto della salma dal luogo del decesso al luogo della veglia funebre può esser effettuato solo all’interno del territorio regionale ed indipendentemente dalla circostanza che sia intervenuto o meno l’accertamento di morte attraverso visita necroscopica purché si verifichi entro la durata del periodo ordinario d’osservazione. (La Legge Regionale n. 22/03 ha eliminato la possibilità di estendere il periodo d’osservazione alle 48 ore dalla presunta morte per i casi di morte dubbia o morte apparente di cui all’Art. 9 DPR 285/90. 48 ore dalla morte, tuttavia, rappresentano il limite ultimo per la visita necroscopica ai sensi dell’Art.40, comma 7 Reg. Reg. 6/04. [5] Un’interpretazione troppo formale potrebbe condurre all’impasse operativo, poiché dopo la visita necroscopica la salma è divenuta cadavere ed i cadaveri vanno trasportati a cassa chiusa, tuttavia prima del rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura; prodromica ad ogni trattamento irreversibile sulla spoglia mortale, tutta la dott rina concorda sull’impossibilità di procedere all’apposizione di coperchi e sigilli sulla bara. [6] In dottrina la qualifica del medico di medicina generale di esercente in servizio di pubblica necessità ai termini dell’Art. 359, n. 1 Codice Penale era ritenuta motivazione ostativa alla nomina di quest’ultimoalle funzioni di medico necroscopo. In alcune normazioni regionali, come accade già in Emilia Romagna i medici dei servizi di Igiene e Sanità Pubblica, come risulta dalla nota del 09/09/86 (v. allegato), sono considerati agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, tenuti quindi a seguire gli obblighi di informativa previsti dall’art. 347 del C.P.

 

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Written by:

Carlo Ballotta

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