Lo “ius eligendi sepulcrum” non è trasmissibile per causa di morte: meglio precisare

Scorrendo la pronuncia del TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 20 aprile 2021, n. 4597 (accessibile per gli Abbonati PREMIUM alla Sezione SENTENZE) è possibile leggere un passaggio, che si riporta: “… dopo aver riepilogato i principi di giurisprudenza (da ultimo Cass. Civ. Sez. VI-2 Ord. 14/11/2019 n. 29548) che riconducono lo jus eligendi alla categoria dei diritti della personalità, non suscettibili di trasferimento mortis causa (non senza precisare che, ove tale diritto non sia esercitato in vita, la scelta della sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello jus coniugii sullo jus sanguinis e di quest’ultimo sullo jus successionis)…”.
Lo si segnala non tanto sul punto della definizione, se si voglia: conferma, dei criteri di prevalenza sulla scelta sepolcrale, men che meno per la sua natura, ontologica, di diritto della personalità, quanto piuttosto per l’affermazione sulla non trasmissibilità, neppure per causa di morte.
In realtà, una qualche trasmissibilità si fa, de facto, allorquando il titolare originario non abbia esercitato lo ius eligendi sepulcrum, per cui questa “non trasmissibilità” rimane confinata all’esercizio del diritto da parte di chi ne sia originariamente titolare.
Così impostata la questione se ne possono trarre anche ulteriori conseguenze, quali (e.g.) quella relativa al fatto che l’esercizio di tale diritto non ammette il ricorso ad istituti di rappresentanza, né quelli a tutela degli incapaci, né quelli ad assistenza di beneficiari “deboli”, dove i poteri di assistenza devono essere espressamente indicati dal decreto giurisdizionale (Giudice Tutelare) di nomina.
Per altro, parlando di incapaci, dovremmo aggiungere la precisazione “maggiori di età, dal momento che, nelle situazioni di incapacità per minore età, non può ignorarsi l’art. 320 C.C.
Ma si deve anche prendere in considerazione l’ipotesi di quanto sia ammissibile il ricorso a strumenti di rappresentanza volontaria, quali (e.g.) il ricorso alla procura speciale (non certo alla procura generale, che sarebbe non pertinente e , soprattutto, non appropriato), ipotesi quest’ultima da escludere proprio in ragione della natura di diritto della personalità che caratterizza lo ius eligendi sepulrum.
Infatti, l’esercizio dei diritti della personalità (e, quindi, nei casi di diritti personali e, a maggiore ragione, di diritti personalissimi, come è nella fattispecie) non sopporta in alcun caso il ricorso ad istituti di rappresentanza, neppure volontaria.

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Sereno Scolaro

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