Con l'articolo 12 del DDL stabilità (2013), presentato in prima lettura alla Camera e rubricato come AC 5534, riportato per estratto in calce alla presente comunicazione, si modifica profondamente il regime di detraibilità e di deducibilità.
Contrariamente alle richieste di tutte le Federazioni di categoria del comparto funebre e cimiteriale (che chiedevano un aumento della detraibilità delle spese funebri in occasione di un funerale a valori congrui) il Governo – e non certamente solo per questo settore – ha cambiato le regole:
a) Per chi ha un reddito superiore a 15.000 euro, inserendo una franchigia di 250 euro per ogni tipologia di spesa individuata all'articolo 14 comma 5
b) e poi, sempre per chi ha un reddito superiore a 15.000 euro, inserendo un limitatore massimo del monte di detraibilità (Art. 14 comma 8)
Diventa pertanto meno conveniente chiedere fattura per un funerale!
Prima le spese funebri erano integralmente detraibili, indipendentemente dal reddito, fino ad una spesa complessiva di 1.549 euro circa (i vecchi 3 milioni di lire), ovviamente per il 19%, il che garantiva uno sconto fiscale nell'anno di pagamento della fattura relativa al decesso (ovviamente a chi ne aveva titolo) di circa 294 euro.
Ora, con la franchigia di 250 euro, chi ha un reddito oltre i 15.000 euro, potrà detrarre in funzione di una spesa pari a 1299 euro (indipendentemente dal valore indicato in fattura) e se ha già altre detrazioni occorre valutare se queste spese funebri sommate alle altre detraibili sono superiori o meno a 3.000 euro. Se lo sono … ciccia!
Ovvero si può detrarre al massimo per spese fino a 3.000 euro.
Insomma ci perde da un minimo di 47,5 euro (19% di 250 euro) ad un massimo (se supera i 3.000 euro di detrazioni) dell'intera cifra prima riconosciuta cioè 294 euro (pari al 19% di 1.549). E così le spese funebri diventano sempre più pesanti, ma è anche un colpo splendido contro la trasparenza del mercato funebre!
E a questo punto il mantra del recupero dell'evasione sembra scricchiolare, a meno che non si pensi di operare soprattutto in maniera poliziesca sottoponendo tutte le categorie economiche ad un pesante sistema di controlli.
Ad ogni buon conto è un ulteriore salasso nelle tasche dei contribuenti e un invito ai furbi a farsi ancor più furbi.
Per i cittadini non resterà ora (a meno che nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate non scoprano immediatamente l'inghippo) che intestare le fatture funebri al parente avente diritto col reddito più basso di 15.000 euro l'anno.
Art. 12.
(Disposizioni in materia di entrate).
… omissis …
4. Gli oneri indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere a), c), d), e-ter), f), g), h), l-bis), l-ter) e l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono deducibili dal reddito complessivo per la parte che eccede euro 250.
5. Gli oneri di cui all'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, sono detraibili dall'imposta lorda per la parte che eccede euro 250. Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma 1, lettere c), dal quarto all'ottavo periodo, c-ter) e i-septies), e al comma 1-quater del medesimo articolo 15.
6. Le franchigie indicate nei commi 4 e 5 trovano applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui deducibilità dal reddito complessivo e detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del primo periodo del presente comma, e quelle dei commi da 4 a 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
8. Gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono detraibili dall'imposta lorda per un ammontare non superiore a euro 3.000 per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all'articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non si tiene conto delle spese di cui all'articolo 15, commi 1, lettere c), c-ter) e i-septies), e 1-quater, del citato testo unico.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.
10. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
… omissis …
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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