[Fun.News 2031] Taluni effetti della conversione in legge del DL Milleproroghe sui servizi pubblici locali

Con 159 voti a favore, 126 contrari e 2 astenuti, l’aula del Senato ha approvato sabato 26 febbraio il disegno di legge di conversione del decreto mille proroghe (si tratta della LEGGE 26 febbraio 2011 , n. 10
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (Supplemento Ordinario alla G.U. n. 47 del 26/02/2011).

Di seguito si riportano alcuni aspetti diparticolare rilievo per i servizi pubblici locali:

1) Slitta al 31 dicembre 2013 il termine entro cui i comuni sotto i 30 mila abitanti mettono in liquidazione le società già costituite ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. Il testo è rinvenibile al comma 43 dell’articolo 2:

43. All’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente:
" 117. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: "Entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2013" e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime" ".

2) Nelle cause di incompatibilità alle cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale (art. 63 TUEL) viene fatta eccezione per i Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’Ente locale di appartenenza in società sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si rimanda la comma 42 dell’articolo 2.

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