Con la L. 28 febbraio 2008, n. 31 è stato convertito in legge il D.L. 28 dicembre 2007, n. 248.
La legge di conversione è pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008 (e il testo coordinato del D.L. con la legge di conversione nel S.O. n. 47 alla medesima G.U.).
Con la legge di conversione sono state confermate alcune previsioni ma sono state anche introdotte alcune nuove norme. Di seguito si riportano le questioni di maggiore interesse per i lettori della Fun.News.
Regime transitorio norme tecniche costruzioni
Con il nuovo testo dell’articolo 20 viene traslato il termine del 31 dicembre 2007 al 30 giugno 2009 e ciò significa che il periodo transitorio in cui è possibile continuare ad utilizzare i decreti ministeriali del 1996 viene traslato, appunto, al 30 giugno 2009.
Con la nuova formulazione, dunque, sino al 30 giugno 2009 potranno essere utilizzate sia le nuove norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008 sia le precedenti approvate con D.M. 14 settembre 2005, sia le norme di cui al D.M. del 9 gennaio 1996 (Cemento armato), al D.M. 16 gennaio 1996 (carichi e sovraccarichi), al D.M.16 gennaio 1996 (costruzioni in zone sismiche), al D.M. 20 novembre 1997 (Edifici in muratura), al D.M. 11 marzo 1988 (terreni, rocce e stabilità dei pendii) e al D.M. 4 maggio 1990 (ponti stradali).
Sicurezza impianti
Nella legge di conversione viene introdotto l’articolo 29-bis con cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2008”; ciò comporta, quindi, la proroga al 31 marzo 2008 dell’entrata in vigore della Parte II, Capo V del Testo unico in materia di edilizia (Installazione degli impianti all’interno degli edifici) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
Si segnalano, tra le altre, le disposizioni:
– dell’art. 16.bis concernenti le responsabilità degli amministratori della aziende partecipate da pubbliche amministrazioni, la cui azione è devoluta al giudice ordinario, sottraendola alla giurisdizione della Corte dei Conti;
– dell’art. 33, di proroga di termini in materia di rifiuti.
– sulla conferma delle proroghe per adeguamento impianti con emissioni in aria e per gestione Raee, nonché modifiche in materia di "Aia".
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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