Se vuoi porre una domanda alla Redazione devi farlo da questa pagina.
I tempi ordinari di risposta sono entro 3 giorni lavorativi per abbonati PREMIUM. Negli altri casi la Redazione si riserva di dare risposta o meno al quesito posto, in relazione all’interesse generale dello stesso.
Buonasera,
custodisco a norma di legge le ceneri del mio caro animale (un Terranova che pesava 72kg) da compagnia in casa in una semplice piccola urna non sigillata con all’interno un doppio sacchetto TELA + PVC e la sua medaglietta ed in teoria se volessi con apposita comunicazione potrei spargerle in un luogo concordato.
Se volessi fare altrettanto con un caro defunto da quanto apprendo le procedure sono più complesse a partire dall’urna con caratteristiche strutturali e di sigillatura specifiche, l’onere di custodia con impossibilità di muovere l’urna (salvo altri atti burocratici) e la responsabilità in caso di furto o profanazione.
Già tempo fa chiesi come mai in Italia non fosse possibile seppellire esseri umani con i loro amici animali e la risposta che mi fu data è stata “per motivi igenici” !!!. Ora mi chiedo perchè tutte queste precauzioni su ceneri umane e nessuna precauzione per ceneri animali? E’ la normativa per le cremazioni umane che è eccessivamente stringente o quella Veterinaria che è carente? Devo pensare che corro dei pericoli sanitari con le ceneri del mio cane che come peso è dimensioni era un animale che faceva concorrenza ad un uomo adulto?
Grazie
X Mauro,
il motivo è semantico, culturale ed antropologico: la Legge prevede percorsi diversi, separati e non sovrapponibili per le spoglie mortali tra umani ed animali.
MAHHHH !!
BISOGNA PERDERE OGNI SPERANZA ALLORA????
LE AMMINISTRAZIONI POSSONO STABILIRE TRANQUILLAMENTE LA TASSA SUL MORTO E NUSSUNO Nè PARLA.
POI CONTINUANO A PARLARE DI RACKET DEL CARO ESTINTO..DA PART DELLE IMPRESE PRIVATE.
MA FATEMI IL PIACERE ………. CI FOSSE ALMENO UNA TARIFFA PROPORZIONATA .
POVERI NOI
mi riferisco alla sentenza consiglio di stato febbraio 2021 !!!
x Franco
può chiarire gli estremi della sentenza del Consiglio di Stato cui Lei si riferisce?
Giurisprudenza
Ulteriori pronunce, confirmativa, in materia di diritti fissi
24/02/2021Sereno Scolaro
Il diritto fisso costituisce legittima espressione dell’automa potestà impositiva dell’Ente locale e del suo potere discrezionale di istituire tariffe in relazione allo svolgimento di servizi pubblici: lo ha statuito, ancora una volta, il Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2021, n. 333 (reperibile nella sezione SENTENZE per gli Abbonati PREMIUM).
La pronuncia, che riformando precedente sentenza del TAR, qualifica legittima l’imposizione del diritto fisso (art. 19, comma 2 D.P.R. 10/9/1990, n. 285), ribadendo una » Leggi il resto
x Franco,
infatti, non ci risultava una sentenza di Consiglio di Stato di febbraio 2021, come da Lei inizialmente segnalato. Aggiungiamo, checché Lei la chiami tassa sul morto, che le fattispecie di tariffazione da parte dell’ente locale sono due: i diritti fissi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 19 del DPR 285/1990, che la giurisprudenza dominante ritiene non più applicabili (per cessazione della possibilità di pronunciare la privativa territoriale comunale del trasporto funebre). Esiste una giurisprudenza minoritaria, che tra l’altro è emersa negli ultimi anni che invece li considera ancora possibili. Noi concordiamo con la giurisprudenza dominante.
La seconda forma di tariffazione è per il rilascio della autorizzazione al trasporto funebre, così come ogni altra autorizzazione comunale. L’importo lo stabilisce inizialmente il Consiglio comunale e gli aggiornamenti la Giunta Municipale. E’ del tutto legittimo applicare questa tariffa, anzi sarebbe illegittimo non prevederne la tariffazione del rilascio di un atto autorizzatorio da parte del Comune. La misura di tale tariffa di rilascio della autorizzazione al trasporto funebre (per l’interno del comune, per fuori comune ma in Italia, per l’estero) è una scelta di ogni Comune, che per tale scelta ne risponde alla cittadinanza in sede di elezioni. A nostro avviso la misura di tali rilasci di autorizzazioni deve essere commisurata alla copertura di determinate spese connesse con l’ufficio di polizia mortuaria (che è quello che normalmente rilascia tali autorizzazioni).
X REDAZIONE
Giustizia Minoritaria, Giustizia Dominante ma quante giustizie esistono ……
Continuo ad Affermare ……poveri noi.
una corte costituzionale che continua a legittimare i diritti fissi…. mahh.
Ovviamente per il diritto rilascio autorizzazione, anche se a malincuore, sappiamo bene che il comune puo richiederli e questo è un fatto meramente POLITICO.
MI SCUSO PER AVER CITATO LE DATE DELLA SENTENZA CON LA SUA PUBBLICAZIONE.
SALUTI
x Franco
Lei scrive: Giustizia Minoritaria, Giustizia Dominante, … ma quante giustizie esistono …
Persone come Lei che sanno leggere le sentenze, sanno pure che il consolidamento di una linea interpretativa normativa è data dal formarsi di “giurisprudenza consolidata”, cioé appunto la maggioranza delle sentenze che convergono su un’unica interpretazione. Ma esiste anche una “giurisprudenza minoritaria” che è quella che si forma quando magistrati, sulla base degli stessi testi di legge la interpretano in maniera diversa da quella per così dire che riscuote maggiori consensi, specificandone i motivi. In genere questo avviene confrontando le posizioni dei TAR. Col tempo si finisce all’esame in Consiglio di Stato e di norma prevale l’interpretazione del Consiglio di Stato. Ma può succedere che anche il Consiglio di Stato non sia concorde (ad es. perché due distinte sezioni dicono cose diverse) e allora si va verso una sentenza sempre del Consiglio di Stato (per le cose che contano) a sezioni unificate. Oppure si va ad un terzo grado, cioé la Cassazione. E tutto questo perché, per fortuna, l’uomo è un “animale” pensante! E il pensiero non è per definizione univoco …
x redazione
infatti la mia preoccupazione è proprio perche quest ultima sentenza è del Consiglio di Stato !!!!
saluti
Buonasera,
vorrei chiedere delucidazioni in merito alla tumulazione di defunto covid: è possibile tumulare il defunto all’interno di tomba di famiglia costruita a metà anni 80’ con bara in legno semplice, per intenderci senza zinco, e installare il filtro per rendere il loculo aerato?
x Alessia
Il DPR 285/1990 valevole in tutto lo Stato italiano prevede unicamente la tumulazione stagna (cioè cassa di legno e controcassa di zinco). La stessa circolare Ministero salute 818/2021 riguarda solo la inumazione, la cremazione e la tumulazione stagna (non essendo appunto prevista da norma statale la tumulazione aerata). L’innovazione della tumulazione aerata è stata fatta da singole regioni, anche se sono ormai circa la metà di quelle italiane. Occorre pertanto vedere cosa è scritto nella legge/regolamento regionale di suo interesse. Tecnicamente risulta che dopo una decina di giorni il virus dovrebbe essere inattivato (anche su superfici esterne alla bara). Poiché gli studi ufficiali dicono che la propagazione di questo virus è sostanzialmente per via aeriforme e per la diffusione delle goccioline da parte di un infetto, non si vede come un defunto dentro un loculo possa emettere goccioline. Inoltre esiste pur sempre la barriera di carbone attivo dato dal sistema filtrante. Per cui tecnicamente con questo tipo di virus (non ovviamente per tutte le malattie infettivo diffusive) non si vedono controindicazioni se vi è stata disinfezione esterna della cassa e si effettua la tumulazione aerata a regola d’arte. Dal punto di vista normativo occorre poi vedere se la sua regione, nell’ammettere la tumulazione aerata, ha esplicitamente previsto il divieto di tumulazione in caso di malattia infettivo diffusiva. Il consiglio è quindi quello di interpellare al sua ASL di riferimento.
buongiorno
scusate l’11 scorso ho posto un quesito ma non ho avuto risposta né riesco a verificare se è stata considerata opportuna per l’interesse generale. Il quesito, in breve, interessava la consegna dell’urna cineraria in affidamento al cimitero di un altro comune, seppur limitrofo, e cioè le norme poichè il cimitero ha rifiutato il ritiro motivando la mancata comunicazione da parte del comune ove erano custodite le ceneri. il comune ove eran custodite, riferisce che non ha nessuna competenza e che basta consegnare, se ne ha titolo, al cimitero i documenti con una rinuncia scritta e l’urna stessa. grazie
X Mauro,
prima c’è l’atto personalissimo ed irrevocabile della rinuncia, cui seguirà il rilascio di un decreto di trasporto per la destinazione temporanea delle ceneri, purchè in un cimitero di competenza, in attesa di nuovi atti di disposizione su di esse.
Regione Veneto – Provincia di Venezia.
Gentile redazione, chiedo informazioni a riguardo di un rinnovo per un loculo di mio nonno.
il contratto di concessione, che è stato firmato 50 anni fa, era stato rinnovato da mio papà nel 2000, che era il firmatario, per altri 20 anni e nel 2020 è scaduto.
Vorremmo rinnovarlo per altri 20 anni come prescritto nel regolamento comunale. In questo caso firmerei io come nipote, ma l’Ufficio ci dice che per Legge non si possono fare più rinnovi dello stesso contratto anche se nel cimitero ci sono tanti loculi disponibili, senza darci riferimenti di norme o regolamenti (nel regolamento comunale non si esplicita nulla a riguardo).
E’ corretto quanto ci dicono? Il contratto di concessione di un loculo per Legge non può essere rinnovato più volte?
ringrazio dell’eventuale risposta.
X Davide,
innanzi tutto: Buone Feste.
La materia dei rifiuti prodotti dalla ciclica attività cimiteriale è disciplinata, nel dettaglio, dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 (art. 13).
Se le effigi ritratte sulle lastre sepolcrali, non sono opere d’arte, soggette, percio’ al vincolo della soprintendenza, ma semplici foto-ritratti, sono considerate arredi funebri ed accessori commemorativi che seguono la stessa sorte delle lapidi: vengono smaltite quale rifiuto inerte, a meno di norme contrarie o -forse – solo più riguardose, enunciate dal regolamento municipale di polizia mortuaria, con le sue ordinanze attuative. La legge (D.P.R. di cui sopra) favorisce il riciclo ed il recupero dei materiali non pericolosi, come appunto potrebbero esser gli inerti provenienti da smurature di marmi, graniti e loro suppellettili decorative.
Salve! Mi chiedevo dopo l’estumulazione che fine fanno le foto delle lapidi quando non vengono riutilizzate sulla lapide dell’ossario o quando i resti finiscono in ossario comune. Vengono trattate come rifiuti inerti e immediatamente smaltite? O seguono di prassi un percorso diverso? Grazie!
X Amelia,
la LEGGE prevede che ogni spostamento in cimitero di un defunto (o delle sue ceneri) debba:
a) esser preventivamente autorizzato dal Comune sulla base di un’istanza di parte, dalla quale, valutati i titoli formali prodotti agli atti dell’istruttoria, dovrebbe derivare un provvedimento liberatorio perchè la traslazione possa legittimamente esser eseguita.
b) la diligente e puntuale annotazione sui libri cimiteriali dell’operazione effettuata con relativa verbalizzazione.
Quindi se non sono stati adottati metodi clandestini e furtivi per trafugare l’urna, basterebbe consulatre i pubblici registri cimiteriali, spesso, anche informatizzati, per sapere la vera collocazione dell’urna, con un elevatissimo margine di certezza quasi assoluta.
Se sono stati commesse infrazioni alla normativa di polizia mortuaria o, peggio ancora reati occorre in primis verificare il fumus boni juris e poi segnalare il fatto alla Magistratura.
Lo slogan, purtroppo molto in voga del “tutto di può fare, quanto può costare” è fuorviante e conduce al traviamento di cui certi fenomeni corruttivi, sono poi il logico risultato.
Chiedo, cortesemente delucidazioni.
Mio figlio è deceduto a gennaio 2020. La moglie NON mi ha fatto assistere alla tumulazione delle sue ceneri. Tramite informativa del custode ho trovato il posto del loculo.Da nove mesi un giorno sì e un giorno no,ci rechiamo per portargli fiori freschi. Noto però che MAI in nove mesi un fiore diverso dai nostri. Dunque per questi due motivi mi sorge il dubbio, anche perchè ho saputo che “pagando” ti fanno fare quello che vuoi, e cioè anche portare le ceneri nella tomba dei loro familiari e magari noi andiamo a pregare di fronte ad un loculo vuoto. Cosa possiamo fare per stare tranquilli e certi che le ceneri di mio figlio siano custoditi in quel loculo?…Mi verrebbe voglia di togliere il marmo e verificare di persona, ma probabilmente è incementata e non vedrei nulla. Grazie. Amelia
Come si è conclusa la controversia relativa alla restituzione allo Stato italiano ( INPS)della pensione
da parte dei familiari dei paracadutisti morti nella sciagura della Meloria, perché non spettante?