Dispersione ceneri: l’ultimo cavillo burocratico?

Secondo una certa linea interpretativa, cui aderisce chi – indegnamente – vi scrive, la dispersione delle ceneri sarebbe, già fattiva, laddove prevista da apposita Legge Regionale, a prescindere da una sempre consentanea normazione di dettaglio contenuta nel Regolamento Municipale di Polizia Mortuaria.

Questa corrente di pensiero trae fondamento da una storica sentenza del T.A.R. Lazio, con tutti gli ovvi limiti di un pronunciamento giurisprudenziale, il quale, come si sa, fa stato solo tra le parti ex Art. 2909 Cod. Civile e non è automaticamente estensibile erga omnes, almeno nel nostro ordinamento giuridico, dove non vale il principio dello stare decisis, tanto caro, invece, al diritto anglosassone.

La prefata sentenza del T.A.R. per la Regione Lazio, sede di Roma, Sez. 2.bis, n. 3407 del 4 aprile 2013, sorge da un atto di rifiuto alla concessione dell’autorizzazione a disperdere le ceneri, opposto da un comune della Regione e motivato sulla base della tesi secondo cui sarebbe difettata, all’epoca della richiesta, norma regolamentare comunale che consentisse di autorizzare la dispersione delle ceneri, in un momento, oltretutto, aggravato dal mancato rispetto, da parte del Comune, dei termini perentori per la conclusione del procedimento amministrativo, situazione attentamente soppesata e tenuta, com’ è evidente, in debito conto ed in cale dal giudice amministrativo.

L’assunto della pronuncia considera, anche il principio del tempus regit actum, dando ad esso piena attuazione; a rilevare, nella sentenza, è questo sviluppo logico-argomentativo: il sovrapporsi (o lo stratificarsi?) di una successiva regolamentazione comunale sarebbe del tutto inutiliter data, tanto che il T.A.R. neppure si è posto la questione della sua disapplicazione ( a contrariis ex art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato “E”?), e, infine, ha annullato tout court il provvedimento di diniego dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

Il Giudice Amministrativo Territoriale osserva, poi, come, quando sussista normativa, tanto statale quanto regionale, tale da ammettere l’istituto della dispersione delle ceneri, la legittimazione al perfezionamento della relativa autorizzazione discenda logicamente da queste pre-ordinate fonti e possa già produrre tutti i suoi effetti, anche in assenza di apposita ed opportuna riforma del Regolamento Comunale.

Si consiglia, ad ogni modo, nel caso specifico, di agire sul testo del Regolamento Comunale per recepire, in toto, i nuovi istituti previsti dalla Legge Statale n. 130/2001 nella singolare “variazione sul tema” loro impressa dalla Regione Lombardia (secondo un certo orientamento del Dicastero della Salute – Circ. Min. della Salute prot. 23919 del 22/07/2015 non sarebbe nemmeno più necessaria l’omologazione ministeriale ex Art. 345 T.U.LL.SS.) per il principio di cedevolezza, infatti, è quest’ultimo a doversi adeguare, poiché l’inerzia del Comune nella revisione della propria normativa locale non può privare la dispersione della sua efficacia già, per altro, sancita da Legge Regionale.

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Carlo Ballotta

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