A Trieste per disperdere le ceneri occorre prima leggersi le previsioni del tempo

La GM del comune di Trieste ha approvato una specifica normativa, in attuazione della legge regionale, con la quale disciplina la dispersione delle ceneri, sia in terra che in mare, sulla base dell avolontà espressa in tal senso.

E visto che gli usi e le tradizion ilocali contano, ha pensato bene di vietare la dispersione nei giorni di bora, per scongiurare imbarazzanti …. effetti ‘controvento’. Le prescrizioni sono contenute in una delibera approvata dalla giunta comunale del capoluogo giuliano, presentata dall’assessore Paolo Rovis e che verrà sottoposta nelle prossime settimane alla ratifica del Consiglio.

‘Abbiamo ricevuto – ha detto Rovis – molte richieste di cittadini, che abbiamo ritenuto legittime e che non potevamo respingere solo perchè i regolamenti non ci sono’. La Giunta ha così modificato il regolamento dei cimiteri comunali, ammettendo la dispersione delle ceneri mortuarie in un’area dei camposanti, in aree pubbliche e anche private, a titolo gratuito. Viene disposto un limite di 500 metri dalle Rive e dalle dighe foranee della città, per evitare cerimonie estemporanee sui moli che circondano Trieste; stesso limite viene dato per la distanza dal centro abitato. Viene vietata la dispersione in aria o nelle cavità naturali – molte delle quali sul Carso – e nelle giornate di vento e in condizioni climatiche avverse.

Di seguito il testo del provvedimento come sarà portato in Consiglio Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE DI TRIESTE

Premesso che:

il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato la legge regionale n. 11 del 13/10/2008 “Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione.”, secondo i principi stabiliti nella legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;

l’art. 9, della su detta legge regionale prevede che l’Amministrazione Regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, predispone uno schema di regolamento per l’attuazione, ove necessario, delle disposizioni della suddetta legge;

il medesimo articolo stabilisce che a sei mesi dalla predisposizione dello schema di regolamento, i Comuni adottano le conseguenti modifiche alla normativa comunale in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri;

atteso che:

il regolamento non è stato a tutt’oggi ancora emanato;

la circolare esplicativa, emanata in data 8 aprile 2009 dalla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale, prot. n.800/SPS/STAGI , rileva che la L.R. 11/2008 è già efficace ed applicabile in tutte le sue norme, in quanto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, la predisposizione di uno schema di regolamento regionale in materia è prevista in via solamente eventuale qualora vi sia effettivamente l’esigenza di intervenire con una normativa secondaria;

ritenuto quindi di procedere all’adeguamento della normativa comunale vigente sulla base degli indirizzi di cui alla L.R. 11/2008, normativa che troverà applicazione, fatto salvo l’emanando regolamento regionale ai sensi dell’articolo 9 L.R. cit.;

richiamata:
la deliberazione giuntale n.566 dd.15.11.04, avente ad oggetto “Legge n.130/2001–affidamento ai familiari e conservazione ceneri in urna cineraria – modalità attuative”

la deliberazione giuntale n.145 dd.31.3.08, avente ad oggetto “modifiche alle funzioni dell’Ente. Applicazione disposizioni in merito alla cremazione e dispersione delle ceneri”;

visto il parere favorevole dell’ASS N°1 Triestina, Dipartimento di Prevenzione/S.S.I.S.P.P.A. prot. N. 46162/GEN.IV.1.G. dd.29.10.2009;

ritenuto necessario dover garantire ai cittadini l’esercizio di un diritto sancito dalla legge, adottando apposita disciplina circa le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale, sia in aree pubbliche che in aree private, adeguando conseguentemente, nelle more dell’emanazione del regolamento regionale previsto dall’ articolo 9 della L.R. 11/2008, la parte prima del Regolamento dei Cimiteri Comunali attraverso l’inserimento delle seguenti disposizioni:

Capo VIII-bis “Disposizioni per dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri” Art. 130 bis

a) La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, sono manifestate mediante disposizione testamentaria secondo le forme dell’art. 601 e ss. del C.C. o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza.

b) Nel territorio del Comune la dispersione delle ceneri è ammessa:
1) nell’apposita area cimiteriale;
2) in aree pubbliche;
3) in aree private.

c) La dispersione è vietata ad una distanza inferiore a 500 metri dal centro abitato, come definito dall’articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), e nei luoghi di interesse storico, naturalistico, artistico e culturale;

d) Per la dispersione in aree private è necessario l’assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione, è fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l’assenso alla dispersione, la dispersione è comunque vietata ad una distanza inferiore a 300 metri dal confine di proprietà privata.

e) Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
in aree naturali, escluse cavità artificiali e naturali;
nel mare ad oltre 500 metri dalla riva e dalle dighe foranee, e comunque al di fuori dello specchio di mare dedicato alle attività commerciali e navali, in tratti liberi da manufatti e natanti o impianti di qualsiasi natura.

f) La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell’intera urna contenente le ceneri, purché l’urna sia in materiale istantaneamente biodegradabile.

g) La dispersione nell’apposita area cimiteriale avviene secondo le modalità consone al luogo di dispersione.

h) La dispersione è vietata in aria.

i) La dispersione è vietata, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

l) La dispersione è vietata in prossimità di aree pubbliche, quali strutture monumentali, viarie, parchi pubblici, ed infrastrutture di ogni genere.

m) La dispersione è vietata in presenza di pubblico salvo le persone interessate al commiato;

n) La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

o) La dispersione è vietata nelle giornate di vento e in condizioni climatiche avverse.

p) Qualora non sia provveduto diversamente, l’urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al gestore dei servizi funerari.

q) La dispersione delle ceneri nell’area appositamente individuata all’interno del cimitero è a titolo oneroso.

r) In mancanza dei soggetti di cui al comma 8 dell’art. 2 della L.R. 11/2008, provvede alla dispersione il personale del gestore dei servizi funerari, nell’area cimiteriale preposta.

s) Le ceneri già collocate nei cimiteri del territorio comunale possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge regionale 11/2008.

t) Il Comune di Trieste si riserva la possibilità di effettuare controlli circa la corretta dispersione delle ceneri.

u) Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l’intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

Compete all’ufficiale di stato civile il rilascio dell’autorizzazione all’affidamento dell’urna cineraria, dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 11/2008.

Il Comune di Trieste si riserva di individuare sul proprio territorio aree da destinare alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri.

visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DELIBERA
di approvare -nelle more dell’emanazione del regolamento regionale ai sensi dell’ articolo 9 della L.R. 11/2008-l’adeguamento della parte prima del vigente Regolamento dei Cimiteri Comunali attraverso l’introduzione delle disposizioni qui di seguito riportate:
Capo VIII-bis “Disposizioni per dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri” Art. 130 bis

a) La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, sono manifestate mediante disposizione testamentaria secondo le forme dell’art. 601 e ss. del C.C. o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza.

b) Nel territorio del Comune la dispersione delle ceneri è ammessa:
1) nell’apposita area cimiteriale;
2) in aree pubbliche;
3) in aree private.

c) La dispersione è vietata ad una distanza inferiore a 500 metri dal centro abitato, come definito dall’articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), e nei luoghi di interesse storico, naturalistico, artistico e culturale;

d) Per la dispersione in aree private è necessario l’assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione, è fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l’assenso alla dispersione, la dispersione è comunque vietata ad una distanza inferiore a 300 metri dal confine di proprietà privata.

e) Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
in aree naturali, escluse cavità artificiali e naturali;
nel mare ad oltre 500 metri dalla riva e dalle dighe foranee, e comunque al di fuori dello specchio di mare dedicato alle attività commerciali e navali, in tratti liberi da manufatti e natanti o impianti di qualsiasi natura.

f) La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell’intera urna contenente le ceneri, purché l’urna sia in materiale istantaneamente biodegradabile.

g) La dispersione nell’apposita area cimiteriale avviene secondo le modalità consone al luogo di dispersione.

h) La dispersione è vietata in aria.

i) La dispersione è vietata, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

l) La dispersione è vietata in prossimità di aree pubbliche, quali strutture monumentali, viarie, parchi pubblici, ed infrastrutture di ogni genere.

m) La dispersione è vietata in presenza di pubblico salvo le persone interessate al commiato;

n) La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

o) La dispersione è vietata nelle giornate di vento e in condizioni climatiche avverse.

p) Qualora non sia provveduto diversamente, l’urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al gestore dei servizi funerari.

q) La dispersione delle ceneri nell’area appositamente individuata all’interno del cimitero è a titolo oneroso.

r) In mancanza dei soggetti di cui al comma 8 dell’art. 2 della L.R. 11/2008, provvede alla dispersione il personale del gestore dei servizi funerari, nell’area cimiteriale preposta.

s) Le ceneri già collocate nei cimiteri del territorio comunale possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge regionale 11/2008.

t) Il Comune di Trieste si riserva la possibilità di effettuare controlli circa la corretta dispersione delle ceneri.

u) Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l’intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

Compete all’ufficiale di stato civile il rilascio dell’autorizzazione all’affidamento dell’urna cineraria, dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 11/2008.

Il Comune di Trieste si riserva di individuare sul proprio territorio aree da destinare alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri.

di dare atto che l’adeguamento alle disposizioni della L.R. 11/2008 oggetto del presente provvedimento, troveranno applicazione, fatto salvo l’emanando regolamento regionale ai sensi dell’articolo 9 L.R. ci;

di dare atto altresì che le disposizioni di cui sopra entreranno in vigore dopo la pubblicazione a termini di legge.

Paolo Rovis
Assessore alle Società
Controllate e Partecipate
Comune di Trieste

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