Seppellire le ceneri?

L’Art. 2 comma 4 della Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, recentemente varata dal Piemonte, ammette l’inumazione delle urne cinerarie, ma logo cimiteri2unicamente nelle aree avute in concessione (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), con ciò escludendosi l’ipotesi della conservazione nelle sepolture ad inumazione in campo comune, secondo il principio dell’individualità della sepoltura (art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

L’art. 80 comma 3 del DPR 285/1990 prevede che l’ urna cineraria possa essere custodita anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati

L’Art. 343 Regio Decreto 1265/1934 prescrive per le urne una destinazione stabile entro un vano capace di garantirle contro ogni profanazione o gesto sacrilego.

E’, allora, possibile sistemare le urne cinerarie oltre alla più classica collocazione entro colombari dati in concessione a privati ( loculo anche pluriposto) o in cappelle private di famiglia, anche presso la fossa di inumazione dove è stato seppellito un familiare?

Nell’inumazione, oggettivamente, mancherebbe l’elemento centrale e discriminante dell’fabbricato (a meno di non ricavare un blocco murario posto sul terreno o sull’eventuale lapide copritomba); ovviamente se si tratta di una sepoltura a sistema d’inumazione avuta in concessione e quindi con l’esclusione delle inumazioni nel cosiddetto campo comune di cui all’Art. 337 Regio Decreto n.1265/1934, richiamato, poi, anche dagli Artt. 49 e seguenti del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

L’Inumazione di urne non comporta la lisciviazione del percolato cadaverico, quindi, in via estensiva, e piuttosto audace, ci sarebbe da chiedersi se, anche per i campi d’inumazione riservati alle ceneri, non sia da applicare l’Art. 4 della Legge 130/2001, in quanto esso parla in modo generico di cimiteri per urne, senza specificare la modalità di sepoltura, in ogni caso tale pratica, al pari della dispersione (Art.3 comma 1 lettera c) Legge 130/2001 non può mai avvenire all’interno dei centri abitati così come definiti dal Nuovo Codice della Strada Decreto Legislativo 285/1992.

Il quesito, non certo privo di qualche interesse speculativo, riesce, tuttavia, ozioso perché il comma 1 del nuovo articolo 338 Regio Decreto 27 luglio 1937 n. 1265, così come modificato dall’Art. 28 della Legge 1 agosto 2002 n.166, mantiene la nozione di zona di rispetto ed elimina la deroga introdotta dall’articolo 4 della legge 130/2001 (e quindi i cimiteri di urne ricadono nella normativa generale, essendo cassata la relativa riserva).

L’unica eccezione di natura formale a questa proibizione tassativa e categorica potrebbe esser rappresentata dalla dispersione in un cimitero inglobato nel tessuto urbano, anche se, come rilevato in dottrina (Massimo Cavallotti Cinerario comune e dispersoio, ISF n.4/2005).

L’inumazione delle ceneri, è argomento controverso e continua a destare perplessità, anche nelle regioni che abbiano con diversi strumenti normativi attuato i disposti della Legge 30 marzo 2001 n. 130.

Per la Legge Italiana (Art. 340 Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265) l’inumazione dei cadaveri deve avvenire sempre in cimitero e, sebbene le ceneri possano uscire dal circuito cimiteriale ex Art. 343 Regio Decreto n. 1265/1934 (si veda anche il parere del Consiglio di Stato sez. 1^, n. 2957/03 del 29 ottobre 2003 prodromico all’emanazione del DPR 24 febbraio 2004, ma anche Consiglio di Stato, Sez. I, 24 maggio 1938 n. 515) si ritiene detta prescrizione applicabile anche per l’interro delle ceneri; tra l’altro la scelta dell’inumazione in siti oggetto di concessioni cimiteriali determina, altresì, l’effetto secondo cui tale modalità di conservazione dell’urna venga ad avere la durata della concessione in cui è eseguita, sempre che non venga traslata prima ad altra sepoltura.

L’Emilia Romagna (Art. 11 comma 3 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 ed Art. 2 comma 11 Reg. Reg. 23 maggio 2006 n. 4), ragionando in termini generici di buche per inumazione di urne, non sembra subordinare questa pratica funeraria alla concessione di apposito campetto di terra; diventa allora importante stabilire il periodo legale di sepoltura, sempre considerando come per gli esiti da completa cremazione non debbano compiersi i processi della decomposizione cadaverica, i quali, necessitano, solitamente di 10 anni (Art. 82 comma 1 DPR 285/1990), salvo eventuali prolungamenti o abbreviazioni.

I comuni emiliano-romagnoli, allora in sede di elaborazione del piano regolatore cimiteriale (ex Art. 1 Reg. Reg. 23 maggio 2006 n.4) dovranno sicuramente predisporre adeguate quadre per accogliere distintamente feretri ed urne, una loro sepoltura promiscua, anche alla luce dei differenti ingombri, non sembra un’idea molto funzionale, anche sul versante estetico.

La durata della sepoltura ha quindi valore unicamente simbolico ed affettivo, nel silenzio della Legge, si potrebbe pensare ad un turno di rotazione in campo di terra non inferiore ai 5 anni (Art. 82 comma 3 DPR 285/1990), anche per favorire una certa stabilità delle ceneri nella loro destinazione, oppure saranno gli stessi regolamenti comunali di polizia mortuaria a meglio disciplinare la materia, dopo aver ottenuto l’omologazione (Art. 345 Regio Decreto 1265/1934).

L’inumazione delle ceneri in sepolture private è, allora, pienamente legittima; in tale ipotesi, però, l’urna deve essere costituita da materiali non Urns - Farkasreti cemetery[1]deperibili, infatti (si veda l’Art. 3, comma 1, lett. b) L.R. (Campania 9 ottobre 2006, n. 20 oppure Art. 3 lettera b) Legge Regionale regione Toscana 31 maggio 2004, n. 29 ) se il materiale costitutivo dell’urna presentasse caratteristiche di biodegradabilità, non si sarebbe propriamente in presenza di una conservazione dell’urna, quanto di una forma peculiare di dispersione delle ceneri, la quale necessiterebbe, pur sempre di un’autorizzazione da parte dell’Ufficiale di Stato Civile (Art. 411 Codice Penale) una volta accertata la reale volontà del defunto.

Lo sversamento delle ceneri, infatti, è di sola eleggibilità de de cuius e tale atto di disposizione per il post mortem, così estremo (almeno per la cultura italiana) non è surrogabile da terzi,neppure seguendo il criterio di poziorità enunciato dall’Art. 79 comma 1 DPR 285/1990.

Allo stato della vigente legislazione statale (art. 80 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 343, comma 2 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del paragrafo 14.3 della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24) le urne cinerarie possono essere tumulate nel cimitero, in loculo, colombario, nicchia o cappella privata, o in altre sepolture fuori dai cimiteri (art. 101 e ss. del D.P.R. 285/90) senza, però dare subdolamente ed in modo obrettizio origine a cimiteri privati ex novo, ossia non antecedenti all’entrata in vigore del Regio Decreto n.1265/1934 (si veda a tal proposito l’Art. 14 comma 8 del Regolamento Regionale Lombardo 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Reg. Reg. 6 febbraio 2007 n.1, la Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 2005, n. 10 ed anche l’Art. 92 comma 4 DPR 2851990 integrato dal paragrafo 14.3 della Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24) in quanto il nostro ordinamento di polizia mortuaria vieta espressamente il fine di lucro nel regime delle sepolture private.).

La sanzione da elevare verso i trasgressori, se non individuata in una declaratoria regionale (poche regioni, ad oggi, si sono dotate di un proprio impianto di diritto punitivo) può esser determinata dal regolamento comunale di polizia mortuaria ex Art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Lo stesso affido delle ceneri (rectius: conservazione dell’urna cineraria in luogo diverso da quello ordinariamente deputato, cioè il cimitero) si configura come un istituto meramente famigliare, e non deve mai esser interpretato come un implicito atto di concessione per realizzare una tomba gentilizia fuori del recinto cimiteriale. poichè queste due autorizzazioni, hanno fini diversissimi e non sovrapponibili. Anzi, chi chiede l’affido dell’urna deve dimostrare di saper soddisfare tutti i requisiti di messa in sicurezza dell’urna contro gesti sacrileghi o accidentali manomissione dell’urna stessa.

Le ceneri, quindi, debbono essere depositate in luoghi aventi destinazione fissa e garantiti contro ogni profanazione.

Si è, tuttavia, del parere che non sia possibile seppellire l’urna cineraria nella nuda terra senza la preventiva approvazione di un’apposita norma regionale, in quanto il corpus normativo del DPR 285/1990, relativamente alla sepoltura delle urne cinerarie, contiene esclusivamente riferimenti alle caratteristiche edilizie di edifici o spazi dati in concessione.

Una soluzione percorribile è analoga a quella che viene adottata in materia di cassetta resti ossei, vale a dire la deposizione in quell’ossario (manufatto ipogeo o epigeo chiuso ed impermeabile) di cui ex Art. 90 comma 2 DPR 285/1990 tutti i campetti di terra dati in concessione.

Si regista una certa difformità anche tra le regioni che si siano attivate per implementare la Legge 130/2001, con una propria legislazione, l’inumazione delle ceneri, ad esempio, non è consentita in Lombardia (che ha ammesso la sola tumulazione ipogea).

Come precedentemente rilevato se venisse recepito, con norma positiva, l’interramento dell’urna cineraria si aprirebbero nuove questioni particolarmente spinose (ed eccitanti per causidici e legulei quali il sottoscritto): difatti l’urna dovrebbe essere biodegradabile (come è previsto per le bare da inumazione ex Art. 75 D.P.R. 285/1990), mentre oggi è sovente costituita da un’anima di plastica o metallo, rivestita poi da un essenza pregiata (marmo, legno, ceramica, vetro); la decomponibilità del contenitore produce questo effetto diretto: al termine di un certo periodo le ceneri si mischiano con le zolle del terreno, proprio perché si rompono le pareti della teca, così si realizza, nei fatti, un’irreversibile dispersione nel terreno.

Pertanto tale eventualità sembrerebbe più configurare una dispersione in natura e non un interramento, anche perché il fine ultimo dell’inumazione non è la perpetuazione sine die di uno stato di fatto (esempio: tumulazione senza scadenza ex Art. 86 comma 1 DPR 285/1990) è la raccolta delle ossa, ex Art. 85 DPR 285/1990, e, in senso lato, dei “resti” (rifiuti cimiteriali compresi, secondo la formulazione dell’Art. 2 comma 1 lettera e) DPR 15 luglio 2003 n. 254).

C’è un ultima considerazione di tipo procedurale: l’inumazione in campo comune non presuppone la concessione di area, ma semplicemente l’uso della fossa.

Vi è, inoltre, è un diritto di polizia mortuaria per apporre la lapide (per il defunto inumato) e in molti comuni, un diritto di apposizione di copritomba, ragion per cui dovrebbe essere prevista l’introduzione di un ulteriore diritto per tumulazione di urna in manufatto ricavato nel copritomba, per la durata pari alla ordinaria inumazione (10 anni).

Il piccolo tumulo inglobato nella lastra sepolcrale è però costruito a cura del familiare. Al termine dell’ordinario periodo di inumazione, deve essere prestabilito che le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, sono versate nel cinerario comune.

In alternativa si individua un ossarietto dove mettere la cassettina con i resti dell’esumato assieme alla urna cineraria.

Deve quindi essere chiaro come non sussista il diritto di rinnovo di nessuna concessione, in quanto non c’è concessione alcuna risultante da nessun regolare atto (quest’ultimo ex Art. 98 comma 1 DPR 10 settembre 1990 è titolo costitutivo dello stesso rapporto concessorio) se non quella del temporaneo uso della superficie su cui poggia il copritomba.

Dal punto di vista economico tale opzione deve essere valutata per introdurre specifici diritti, ex Art. 149 Decreto Legislativo 18 agisto 2000 n. 267 perché in questa maniera il Comune perderebbe entrate (per mancate concessioni di nicchie cinerarie).

Written by:

Carlo Ballotta

779 Posts

View All Posts
Follow Me :

8 thoughts on “Seppellire le ceneri?

  1. buonasera, la mia cara mamma aveva espresso alcuni anni or sono per iscritto il desiderio di essere cremata e dispersa.
    otto mesi fa è deceduto il papà il quale aveva espresso desiderio verbale di essere inumato in terra e così abbiam fatto, la mamma ha modificato parzialmente la sua volontà chiedendo di essere cremata ed inumata in terra nella tomba dell’amato coniuge mai pensando che potesse essere un problema.
    La mamma è deceduta 3 giorni fa ed ora il comune dove è ubicato il cimitero (provincia di Brescia) ci sta creando problemi dicendo che è la prima volta che ricevono una richiesta simile.
    noi abbiamo già dato la nostra disponibilità non solo a sostenere tutte le spese per la creazione di una struttura in cemento per l’urna all’interno della tomba ma anche ad effettuarla direttamente avendo un’impresa edile che ha già fatto lavori simili in paesi limitrofi.
    qualcuno mi sa dire che divieti possono opporci e se eventualmente fosse solo un problema di ordinanza comunale che percorso possiamo seguire per far modificare l’ordinanza?
    grazie
    Giovanni L.

    1. X Giovanni,

      Affinché tale ingegnoso sistema possa esser applicato con successo, occorrerebbe un espressa previsione nel regolamento di polizia mortuaria comunale, altrimenti la risposta potrebbe anche esser negativa, seppur con molte sfumature, poichè ad esempio in Veneto si stanno già sperimentando simili stratagemmi per riunificare più defunti in un’unica sepoltura. (ma la Legge Regionale è profondamente diversa).

      L’eventuale diniego opposto dall’ufficio di polizia mortuaria a questa istanza dovrà comunque esser motivato.

      Si esclude categoricamente l’inumazione dell’urna a diretto contatto con la terra, siccome sussiste un preciso divieto di Legge (almeno in Lombardia), in quanto l’interro dell’urna ( a questo punto realizzata in materiale biodegradabile) si configurerebbe nel tempo come una velata forma di dispersione che dovrebbe, come tale, esser autorizzata dallo Stato Civile solo sulla base di un espressa e scritta volontà del de cuius.

      Anche se a parere di chi Le scrive sembra tale soluzione che NON contrasti apertamente con la legge regionale lombarda, o con il suo regolamento attuativo esiste comunque una problema procedurale.

      Difatti la inumazione in campo comune non presuppone la concessione di area, ma semplicemente l’uso della fossa.

      Inoltre vi è un diritto fisso (esazione di una certa somma fissata dal Comune) di polizia mortuaria per apporre la lapide (per il defunto inumato) e in molti comuni, un diritto fisso di apposizione di copritomba.

      Ragion per cui cui dovrebbe essere contemplata la introduzione di un ulteriore diritto per tumulazione di urna in manufatto ricavato nel copritomba, per la durata pari alla ordinaria inumazione (10 anni).

      Il manufatto è però costruito a cura del familiare, con oneri a proprio carico.

      Al termine dell’ordinario periodo di inumazione, deve essere prestabilito che le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, sono versate nel cinerario comune.

      In alternativa gli aventi titolo trovano un ossarietto dove mettere la cassettina con i resti dell’esumato assieme alla urna cineraria. Deve quindi essere chiaro che non sussiste il diritto di rinnovo di nessuna concessione, in quanto non c’è concessione se non quella del temporaneo uso dell’area su cui poggia il copritomba. Dal punto di vista economico la cosa deve essere valutata per introdurre specifici diritti, perché in questa maniera il Comune perderebbe entrate (per mancate concessioni di nicchie). È sempre chiaro che in ogni momento l’avente titolo può trovare altra collocazione, tra quelle consentite, all’urna cineraria.

  2. X Giorgio,

    La soluzione, così per come è prospettata, sembrerebbe anche, di fatto, praticabile; in effetti è comune notare in molti padiglioni storici dei nostri cimiteri monumentali le ceneri di personaggi illustri e dei pionieri della cremazione mostrate “a vista” nelle loro nicchie cinerarie (appositamente lasciate aperte) realizzate in marmo o altri materiali pregiati, ma ciò espone le urne al rischio di sottrazione o, peggio ancora, profanazione, perchè sarebbe facilissimo, per qualche morboso malintenzionato, dissigillarle ed asportarne parte del pietoso contenuto. Questa soluzione ottocentesca, quando la cremazione era una scelta elitaria e riservata a minoranze culturali, seppur visionarie e proiettate al futuro, tipica appunto del cimitero monumentale confligge pesantemente con la lettera della Legge attualmente in vigore. Ecco motivata la mia modestissima contrarietà a tale sistema di custodia delle ceneri entro sepolcro privato. Su questo punto (caso stranissimo!) tutta la dottrina più autorevole sembra convenire.

    È, infatti, d’obbligo la conservazione dell’urna in un vano avente caratteristiche stabili e che non permetta l’asportazione immediata, quindi va bene un colombaro o una teca fissata (non l’urna sul caminetto o sul tavolo). Così dice l’art. 343 del T.U. leggi sanitarie approvato con REgio DEcreto n. 1265/1934, anche per i riflessi penali che potrebbe presentare una loro accidentale o fortuita dispersione non autorizzata sulla base della volontà del de cuius ex Art. 411 Cod. Penale (se qualcuno urta l’urna e questa si rovescia e cade spargendo le ceneri sul pavimento???) IL senso della norma è questo: le urne cinerarie debbono esser resistenti, infrangibili, sigillate all’atto della consegna, (ai sensi del combinato disposto tra il paragrafo 14 della Circ. MIn. 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed il D.M. 1 Luglio 2002 adottato ai sensi della Legge n. 130/2001) e soprattutto TUMULATE cioè accolte in un fabbricato (casellario, nicchia muraria, loculo) chiuso e protetto, dove, dunque, centrale è l’elemento dell’edificio, del costruito. SE si vuole che l’urna rimanga, comunque, visibile, anche per nobilissime ragioni ideali ed estetiche si potrà ricorrere ad una “lapide” trasparente, magari in vetro, cristallo purchè debitamente bloccata in modo rigido (ad esempio con un lucchetto)

    Non esiste una normativa sulla chiusura dei loculi ossario, strutture del tutto assimilabili ai cinerari, se non quella che il regolamento di polizia mortuaria comunale va a specificare. Vale però il principio che devono essere create le condizioni per evitare che vi sia il facile furto di ossa, ceneri o altro da parte di malintenzionati. Si consiglia pertanto di prevedere semplici chiusure (ad es. con lastra di marmo e chiavarda) che consentano di impedire la vista dal contenitore dei resti ossei o dell’urna ceneri. La lapidina conterrà le usuali scritte identificative. Se già non prevista la norma può essere inserita nel regolamento di polizia mortuaria comunale. Diverso è invece il caso della tumulazione di feretri per la quale è d’obbligo garantire la ermeticità della chiusura secondo quanto stabilito dall’art. 76 del DPR 285/90.

    Ora, certamente la cappella gentilizia di cui Lei mi parla sarà senz’altro dotata di porta con serratura, ma anche questa precauzione non è sufficiente per tutelare, nel tempo, l’integrità dell’urna cineraria.

  3. Per analogia, ai sensi dell’Art. 340 del Regio Decreto n.1265/1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie) l’inumazione deve avvenire per forza in cimitero.

    Se non è intervenuta normativa locale le Ceneri ai termini del combinato disposto tra l’Art. 343 Regio Decreto n. 1265/1934 e l’Art. 80 comma 3 DPR n. 285/1990 possono solo esser tumulate.

    Molto dipende anche dalle diverse leggi regionali in materia di cremazione ed attuazione della Legge n. 130/2001.

    L’interro delle urne, infatti, presenta questa criticità: se l’urna ex Art. 75 DPR 285/1990 è di materiale biodegradabile (come accade, appunto, per i deretri da inumare) si avrà nel tempo una velata dispersione delle ceneri nel suolo, perchè queste si mescoleranno alla zolle di terra, divenendo, di fatto, irrecuperabili all’atto dell’esumazione, dopo il periodo legale di sepolture.

    La dispersione è possibile, ma solo su precisa istanza scritta da parte del de cuius.

    In un’area privata fuori del recinto cimiteriale le ceneri possono sole esser sversate in natura.

  4. Mio zio ha espresso per iscritto il desiderio di essere tumulato in terra nel cimitero di un comune in cui putroppo lo spazio per l’inumazione nel suolo e’ stato limitato ad una piccolissima area scoscesa e molto trascurata, per dedicare tutti gli altri terreni, che dalla mappatura del 1994 dovevano essere dedicati all’inumazione in terra, alla realizzazione di cappelle funerarie piu’ redditizie.
    Posso inumarlo legalmente in una area privata nel suo giardino preferito nella casa di famiglia?

Rispondi a Giovanni Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Scopri di più da funerali.org

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading