Chiarimenti SEFIT per l’applicazione della circolare Ministero salute 818/2021

La circolare Min. salute n. 818/2021 aggiorna e sistematizza le indicazioni e le cautele per la gestione dei defunti interessati dal Covid-19 e tiene conto di norme e di circolari già emanate.
Quali le novità? Le evidenzia per i propri associati la circolare SEFIT pn 1804 del 19/1/2021, “Chiarimenti applicativi sulla circolare Ministero salute n. 818 dell’11/01/2021”

Mentre le prime circolari ministeriali erano state emesse in piena emergenza del nostro Paese, questa circolare ha potuto valutare gli studi, nel frattempo intervenuti, circa la diffusione del virus, sia le indicazioni diffuse a livello mondiale ed europeo dalle apposite Agenzie (OMS di WHO-ONU e ECDC). L’Italia si è quindi adeguata all’impostazione delle raccomandazioni internazionali, seguite dagli operatori funebri della maggior parte dei Paesi europei (e mondiali).
In particolare, le indicazioni contenute nella circolare n. 818/2021 puntano a mantenere una serie di cautele rafforzate solo nel caso di Covid-19 conclamata o sospetta nel defunto (mentre con le precedenti circolari ministeriali le cautele dovevano essere estese in tutti i casi in cui non si poteva escludere la presenza di Covid-19 nel defunto).
Questa indicazione riduce il numero di funerali per i quali utilizzare cautele rafforzate, favorisce le pratiche di lutto da parte dei familiari e consente anche, pur seguendo precisi protocolli, trattamenti sul cadavere che prima erano vietati (e ora vengono vietati solo in particolari circostanze, da apprezzare in sede locale).
Non sono indicazioni immediatamente operative, perché rendono necessari dapprima una modifica delle procedure previste da ogni operatore del settore per la sicurezza (piano della sicurezza), la presenza di adeguate strumentazioni e DPI, la formazione o l’aggiornamento del personale che sarà adibito alle necessarie mansioni.
La scelta ministeriale di intervenire con circolare e non con norma, visto che le indicazioni delle precedenti circolari ministeriali sono state seguite senza particolari prese di distanza regionali, ha preso atto che sia bastevole tale strumento.
Nello specifico, si segnala che la circolare n. 818/2021, esplicitamente al punto 5) iniziale, indica che i contenuti della circolare sono “protocolli di sicurezza”, come gli Allegati 1 e 2 alla circolare n. 818/2021.
Per cui i responsabili della sicurezza nella stesura dei piani di sicurezza sanitaria dovranno attenervisi.
La circolare è vincolante per le strutture periferiche del Ministero della salute e per il Servizio Sanitario Nazionale, ma pure per i Sindaci e i Comuni, che si avvalgono delle ASL per gli aspetti igienico sanitari (e visto che il Sindaco è Autorità sanitaria locale).
Infine essendovi l’obbligo per legge che le ordinanze comunali non possono avere contenuti divergenti da quelli contenuti nelle indicazioni ministeriali (si veda DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»), di fatto, se si devono emanare disposizioni locali, queste non possono che essere coerenti con i contenuti della circolare.
Diverse sono le altre indicazioni ed i commenti della SEFIT alla circolare Ministeriale. Non si può che rimandare a tale testo per un’analisi approfondita delle innovazioni.

Written by:

@ Redazione

9.105 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.