È bene non confondere o sovrapporre indebitamente i concetti di:
” camera mortuaria del cimitero
” servizio mortuario di strutture sanitarie più comunemente conosciuto come camera mortuaria ospedaliera oppure ancora “camere ardenti” dell’ospedale.
Emilia Romagna (Art.14 L.R. 29 luglio 2004 n. 19) e Lombardia (Art. 4 commi 4 e 7, Art. 10 lettera a)L.R. 18 novembre 2003 n. 22) fanno, poi, ampio uso formule linguistiche piuttosto innovative come sala del commiato o struttura del commiato
La camera mortuaria di un cimitero deve possedere le caratteristiche fissate dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.
L’Art. 64 DPR 285/90 confermato e ripreso poi dall’Art. 9 Reg. Reg. Lombardia n. 6/04 definisce come obbligatorio per ciascun cimitero la presenza della camera mortuaria/ deposito mortuario, la camera mortuaria, allora, rientra tra quei servizi cimiteriali istituzionali che il comune è tenuto ad assicurare ai sensi del decreto Ministeriale 29/051993; diverse, invece, è la filosofia adottata dalla regione Emilia Romagna con l’Art.5 comma 5 del Reg. Reg. 23 maggio 2006 n. 4 in forza del quale la camera mortuaria deve sussistere non in tutti i cimiteri, ma in almeno uno dei sepolcreti nell’ambito di ogni comune.
in Lombardia la camera mortuaria del cimitero definita più correttamente deposito mortuario deve rispondere positivamente ai requisiti[9] di cui all’Art. 9 del regolamento regionale 27 ottobre 2004 n. 6. Importante è la novità contenuta dall’Art. 9 comma 5 Reg. Reg. n.6/04 che introduce l’onerosità per l’utenza del servizio di deposito mortuario cimiteriale.
Il servizio mortuario ospedaliero e le sale del commiato (case funerarie) ai sensi dell Art. 4 comma 7 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 debbono, invece, rispettare i parametri tecnico-costruttivi di cui al DPR 14 gennaio 1997 (approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie in regime di ricovero da parte delle strutture pubbliche e private)
Anche la formula lessicale “sala del commiato” presenta alcune ambiguità non tanto sul piano linguistico, quanto su quello funzionale:
La sala (o struttura) del commiato deve osservare le misure igienico-sanitarie contemplate per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, contenute nel DPR 14 gennaio 1997 (in Emilia Romagna, invece, si seguono le direttive della Deliberazione Giunta Regionale n.327 del 23 febbraio 2004), se viene utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme (cadavere prima dell’accertamento del decesso).
Se invece la sala del commiato serve solo per officiare riti di commiato (a feretro chiuso) essa è del tutto assimilabile alla cappellina delle camere ardenti oppure all’oratorio cimiteriale e, dunque, non occorrono le dotazioni del servizio mortuario.
Il problema della mancata ritualità nei servizi mortuari ospedalieri è, forse, il punto più critico della fallita riforma veicolata nel nostro ordinamento di polizia mortuaria dal DPR 14 gennaio 1997, con il poco brillante risultato di camere ardenti fatiscenti degne delle peggiori repubbliche delle banane e non di un moderno Paese europeo.
La differenza sostanziale è che la camera mortuaria di un cimitero è un deposito di cadaveri (o loro trasformazioni di stato come ossa, ceneri e resti mortali) già racchiusi in un cofano confezionato adeguatamente in relazione alla successiva destinazione ed al tempo di permanenza in deposito.
Sostano, infatti, in camera mortuaria (o deposito mortuario) cimiteriale: feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze., mentre sono svolte in camera/deposito mortuario le operazioni di apertura feretro, taglio della lamiera zincata, confezionamento di contenitori per resti mortali…
La sala del commiato, nel suo significato più proprio è lo spazio ove garantire la ritualità, di norma a feretro chiuso.
In realtà il legislatore lombardo ha operato una diversa scelta lessicale intendendo con “sala del commiato” di cui all’Art. 42 reg. Reg. n.6/04 il corrispettivo della chambre funéraire francese e della funeral home anglosassone equivalente alla struttura del commiato delineata dalla legge emiliano Romagnola n.19/03 in tema di depositi d’osservazione-servizi mortuari gestiti da soggetti privati in concorrenza con i servizi necroscopici istituzionali delle camere ardenti.
Se invece la sala del commiato è intesa nell’accezione di casa funeraria, ossia di deposito d’osservazione dove di norma sono assicurate l’osservazione, la tolettatura, interventi di tanatoprassi (se e quando possibili) e la presentazione estetica di un cadavere per la veglia, mentre questo è mantenuto su tavoli anatomici o in cassa aperta, allora sono indispensabili attrezzature e strumentazioni peculiari del Servizio mortuario sanitario.
Per la custodia valgono sempre due diversi criteri. Se si tratta di camera mortuaria cimiteriale si rientra nei generali obblighi di sorveglianza cimiteriale di cui agli Artt. 3 e 5 Reg. Reg. n.6/94, e quindi per questi ci si riferisce a quanto indicato dal Ministero della Sanità al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 che pare ancora esser applicabile almeno sino a quando la Regione Lombardia ai sensi dell’Art. 10 comma 2 lettera b) non emanerà un provvedimento sulle modalità di tenuta dei registri cimiteriali.
Invece il servizio di guardia della sala del commiato ove si svolgano solo liturgie esequiali rientra nella generica custodia cimiteriale. Se in questi locali si deve trascorrere l’intero periodo d’osservazione della salma sino alla chiusura della cassa è necessario riferirsi al presidio di sicurezza stabilito per i depositi di osservazione (per il rilievo di eventuali manifestazioni di vita anche attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, cui si devono aggiungere i sistemi anti-intrusione, così da evitare reati come profanazione delle salme oppure inquinamento di eventuale materiale probatorio in acquisizione del quale sia stato disposto esame autoptico da parte della magistratura.
Buonasera,
la Regione Toscana, prevede la possibilità di realizzare una sala del commiato, più precisamente, una sala dove sia possibile garantire la ritualità ( veglia e visita al definto e parenti) a feretro aperto, all’interno dei locali della Pubblica Assistenza?
X MIMMA,
La L.R. Toscana n.18/2007, e successive modificazioni o integrazioni, ha introdotto la distinzione tra salma/cadavere (e relativi trasporti), prevedendo, anche, che il primo (trasporto di salma) possa avvenire con destinazione case funerarie, ma tale L.R. non regola le strutture per il commiato.
Con la conseguenza che queste sale, in Toscana non possono che essere finalizzate a “riti” in presenza di feretro (cioè quando pervenga la bara chiusa), mentre le prestazioni di vestizione e di eventuali trattamenti di tantatocosmesi non possono che avvenire se non nei luoghi in cui si trovi il cadavere e debba provvedersi alla chiusura della bara.
L’assenza di una definizione, con legge regionale, delle strutture del commiato rende particolarmente difficile il trasporto di salma.
In altre parole, la vestizione e la chiusura della bara possono aversi in luogo diverso dai servizi mortuari delle strutture sanitarie o dai depositi di osservazione di cui all’art. 12 (e 13) D.P.R. 285/90 (fatto salvo il decesso presso l’abitazione) solo se vi sia stato un previo trasporto di salma.
Quando la salma diventa cadavere, ogni successivo trasporto è soggetto alle comuni quanto note norme del D.P.R. n.285/1990 e non può che avvenire se non a cassa chiusa (per cui, a questo punto, la vestizione è già avvenuta), con la conseguenza che, a questo punto, l’esposizione riguarda il feretro.
Tutto ciò secondo un’interpretazione molto rigida del corpus normativo, altri giuristi si ritengono più possibilisti
Si pensa, pertanto, che debba essere la Regione Toscana ad emanare tali norme.
Nelle regioni dove ciò è avvenuto, ci si è riferiti – per esposizione della salma e per consentire l’osservazione della stessa – alle stesse norme valevoli per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, che se non modificate dalle regioni, sono contenute in un allegato tecnico al D.P.R. 14 gennaio 1997.
Grazie mille
Salve, mi chiamo Giuseppe e sono titolare di un’agenzia funebre in R….. (RC),volevo sapere alcune informazioni riguardo un’apertura della casa del commiato/funeraria/deposito di osservazione delle salme a cassa aperta. Ho già realizzato una struttura con: doppi bagni, uomo, donna, disabile e antibagno; una saletta per caffè o altro; e poi ho allestito con sedie e camera ardente in un’altra stanza per l’esposizione della salma a cassa aperta, e inoltre un’altra saletta con altre sedie. Tutte le stanze sono ben areate e dotate di condizionatore. Volevo capire con quale voce è meglio aprire, se come commiato, casa funeraria, deposito di osservazione o altro? Grazie anticipatamente.
X Giuseppe,
Posto che la legge regionale calabrese sia sub judice poiché su di essa pende un impugnativa del Governo avanti la Corte Costituzionale per alcune sua parti in cui si evidenzia un fumus boni juris d’illegittimità, mi dedicherò solo – in questa risposta – a qualche chiosa di natura eminentemente tecnica.
il deposito d’osservazione e l’obitorio sono servizi necroscopici, quindi pubblici ed istituzionali NON sovrapponibili alla casa funeraria, la quale è assimilabile, per requisiti tecnici e strutturali ad un servizio mortuario sanitario (D.P.R. 14 gennaio 1997) ancorché gestito in piena autonomia da soggetti privati esercenti l’attività funebre.
Per «casa funeraria», si intende la struttura privata condotta da soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla Legge Regionale e dai regolamenti comunali, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell’osservazione della salma, nonché dell’imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e dell’esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto e in vista dell’inumazione, della tumulazione o della cremazione;
2) per «sala del commiato» si intende la sala polifunzionale (così da ospitare riti di diverse confessioni religiose), collocata all’interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma, comunque, al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro già chiuso e confezionato in rapporto alla tipologia del trasporto ed alla sua destinazione ultima.
Stando a quanto mi par di capire la Sua intenzione è aprire una vera e propria “casa funeraria”.
La Calabria non ammette la gestione – in capo ad imprese funebri – separata tra casa funeraria e sala del commiato dovendo esse insistere in un unico impianto.
X Apollo13
In Regione Sicilia ai sensi dell’Art. 9 Decreto Assessoriale Sanità 21 giugno 2004 la materia dei luoghi ove tenere in osservazione i defunti ” a cassa aperta” è ancora disciplinata dal solo DPR 10 settembre 1990 n. 285, il quale non contempla la possibilità, perle imprese funebri di impiantare ed esercire una propria casa funeraria (= deposito d’osservazione privato). I presidi igienico sanitari entro cui mantenere e sorvegliare le salme, durante il periodo d’osservazione, sono quindi:
a) l’abitazione privata dove si è consumato il decesso (se non inadatta e pericolosa)
b) le strutture istituzionali di cui al capo III DPR n. 285/1990
c) il servizio mortuario sanitario (= camera ardente ospedaliera) obbligatorio in ogni nosocomio o casa di cura che operi in regime di ricovero ex DPR 14 gennaio 1997.
Ricordo come anche ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1996, n. 194, senza dimenticare mai il D.M. 28 maggio 1993 per i comuni sussista l’obbligo di garantire la funzione necroscopica e cimiteriale, ragion per cui ogni comune deve necessariamente dotarsi di questi impianti minimi richiesti dalla Legge.
Leggermente diversa potrebbe, invece, esser la fattispecie di un edificio del commiato dove esporre i defunti…ma a cassa rigorosamente chiusa, ossia come feretri già confezionati e sigillati.
Una tale ipotesi, ovviamente se ed in quanto prevista o dal regolamento comunale di polizia mortuaria, oppure, dall’atto di regolazione di cui all’art. 22 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è e rimarrebbe oggetto di specifica autorizzazione comunale (rientrando nelle competenze di cui all’art. 107, comma 3, lett. f) testo unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. rilasciata su istanza di soggetto legittimato, così una tale “sosta”, per quanto temporanea, che avvenga senza avere, previamente, richiesta, ed ottenuta, una tale autorizzazione comporterebbe la necessaria applicazione delle disposizioni di cui all’art. 107 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, oggettto di sanzione nei termini dell’art. 358, comma 2 testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. Incidentalmente, si osserva anche come le autorizzazioni al trasporto, soste, incluse quelle presso chiese ed altri luoghi di culto per il tributo di onoranze (esequie civili o religiose), e simili non si collochino nel contesto del servizio di stato civile, ma si tratti di servizi e funzioni amministrative dei comuni (nel contesto dell’art. 13 testo unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e non certamente del successivo art. 14), una competenza all’autorizzazione di una tale “sosta temporanea”, andrebbe, quindi, individuata nell’ufficio della polizia mortuaria.
Infine, si esprime questo avviso: di norma (cioè, fatte salve situazioni del tutto peculiari nelle quali, per altri elementi, possa ritenersi opportuno), non sia necessario un qualche specifico accertamento da parte dell’A.S.L. sulle condizioni igienico-sanitarie dei locali in si effettui una tale “sosta temporanea” del feretro chiuso essendo ipotesi del tutto eccezionale e neppure considerata dalla normativa nazionale vigente
scrivo dalla provincia di catania , ma nella regione sicilia è possibile creare un luogo di deposito per defunti ? o almeno di sosta ? o aprire una funeral home ? grazie anticipatamente ..
Ex D.M. 28 maggio 1993 ogni comune deve dotarsi degli indispensabili servizi necroscopici e cimiteriali, anche ai sensi dell’Art. 13 D.LGS n. 267/2000, tra cui si annovera pure il deposito d’osservazione di cui al Capo III DPR n. 285/1990.
Per la giurisprudenza il Consiglio comunale può legittimamente assumere in via diretta la gestione non già della sala mortuaria di autopsia dell’ospedale, bensì del locale deposito di osservazione comunemente definito obitorio (Cons. St., sez. V, 23 novembre 1995, n. 1633, in Foro Amm., 1995, 2628).
Tale atto non contrasta con l’art. 19, lett. m), Legge 12 febbraio 1968, n. 132, o con il DPR 14 gennaio 1997 che impone agli ospedali di disporre di almeno una sala mortuaria (leggasi, oggi, servizio mortuario sanitario) e di autopsia.
Si rammenta che all’articolo 3 comma 1, lettera a) numero 6) del D.LGS n. 216/2010, tra le funzioni fondamentali dei Comuni, per le quali, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Citta’ metropolitane e Province, sono comprese in via provvisoria anche le prestazioni del settore sociale. In base alla classificazione di bilancio:
X. Funzioni nel settore sociale
Si tratta di funzioni che comprendono i servizi:
1) Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori
2) Servizi di prevenzione e riabilitazione
3) Strutture residenziali e di ricovero per anziani
4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
5) Servizio necroscopico e cimiteriale
Salve, sono il Custode del Cimitero Storico Monumentale di Noto (SR),desidererei sapere se ci sono ditte specializzate, per la pulizia delle camere autoptiche, in provincia di Siracusa e Ragusa,grazie mille.
Gentile Leandro,
l’uso delle celle frigorifere è un servizio necroscopico e, quindi, gratuito per l’utenza, perchè risponde ad un’esigenza pubblica (conservazione dei cadaveri in sicurezza e tutela dell’igiene)
Diverso sarebbe se i congiunti del de cuius chiedessero la temporanea permanenza del fefunto in cella frigorifere per organizzare con più calma le esequie. Si tratterebbe allora di un servizio a domanda individuale e, perciò, a titolo oneroso per il richiedente. Se la salma rimane in deposito su disposizione dell’Autorità Giudiziaria (in attesa di riconoscimento, autopsia chiusura delle indagini con relativo rilascio di nulla osta alla sepoltura ex Art. 116 Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n.271) dovrebbe applicarsi il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia) che ha abrogato la cosiddetta Tariffa Penale di cui al Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2701. Alcuni giuristi, però, contestano questa interpretazione e ritengono al pari dei costi per il “recupero salma incidentata ex paragrafo 5.2 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24” doveroso imputare gli oneri al comune in cui si è verificato il decesso, siccome comunale è il servizio necroscopico da assicurare attraverso le modalità dell’Art. 113 Decreto Legislativo n. 267/2000. Si veda a tal proposito anche la Risoluzione del Ministero dell’Interno n.15900/1371/L.142/1bis/31.F del 13.02.2007 e quella del Ministero di Grazia e Giustizia: nota prot. n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007.
A tale conclusione si giunge interpretando il combinato disposto tra l’Art. 15 comma 2 DPR n.285/1990 e l’Art. 13 Decreto Legislativo n.267/2000, ovvero il servizio necroscopico non è pensato per la sola popolazione residente, ma in relazione alla competenza territoriale. Il calcolo del fabbisogno eve considerare il potenziale bacino di fruizione ( chiunque deceda entro i miei confini amministativi, può anche esser un clandestino o un ignoto, fruirà delle suddette prestazioni istituzionali volte al mantenimento dell’ordine pubblico). I comuni, soprattutto di piccole dimensioni, possono esperire forme associative per la gestioni dell’impianto ai sensi dell Capo V Decreto Legislativo n.267/2000.
In teoria, per il principio di economicità cui la pubblica amministrazione (ed anche, quindi, la polizia mortuaria) deve conformarsi, non è necessario mantenere i cadaveri in cella frigorifera se è già stata perfezionata ed accordata l’autorizzazione alla sepoltura (Art. 74 DPR n.396/2000), quella alla cremazione (Art. 79 DPR n.285/1990 o quella ancora del trasporto all’Estero (Artt. 27 e 29 DPR n.285/1990). Se queste autorizzazioni sono già disponibili ai sensi ell’Art. 8 DPR n.285/1990 si può chiudere la cassa ed il feretro così confezionato potrà esser tranquillamente “parcheggiato” in camera mortuaria (Art. 64 DPR n.285/1990) senza bosogno di apparecchi refrigeranti. Ovviamente per neutralizzare odori fetidi e perdita di liquidi occorrerebbe la doppia cassa di legno e metallo (quella da tumulazione o per trasporti oltre i 100 KM ex Art. 30 DPR n.285/1990), ma se il feretro sarà inumato, come mi pare di capire, prima dell’interro ai sensi dell’rt. 75 comma 2 DPR n.285/1990 bisognerebbe praticare squarci sul nastro metallico del coperchio e l’operazione è poco gradevole (ci si può tagliare con il bordo della lamiera e i gas putridi che si sprigionano bucando lo zinco sono disgustosi…anche se poi si sopravvive lo stesso). Perchè, allora, non chiedere alle imprese funebri attive nel Suo comune ed in zone limitrofe, di confezionare il feretro “a tenuta stagna” , in realtà destinato all’inumazione, con solo cassa di legno ed involucro plastico sostitutivo della lamiera zincata ex Art. 31 DPR n.285/1990. Se non ricordo male almeno tre aziende di articoli funerari sono autorizare rispettivamente con D.M. 9 febbraio 2007, D.M. 28 giugno 2007, D.M. 21 gennaio 2009 a produrre questi “sacchi” di materiale biodegradabile in cui avvolgere il cadavere prima di apporre sulla casa il coprchio di legno. Sono abbastanza comodi ed affidabili e se il defunto sosterà in camera mortuaria per un tempo ragionevole (cioè non… da qui all’ETERNITA’) possono tranquillamente trattenere i miasmi cadaverici senza bisogno di ricorrere al cofano di zinco il quale, tra l’altro, oltre ad esser un rifiuto cimiteriale difficile da smaltire quando ci sarà l’esumazione ordinaria provoca anche un forte rallentamento della decomposizione cadaverica provocando l’effetto “inconsunti” di cui all’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n. 254.
I costi di esercizio dell’attività cimiteriale ne trarrebbero di certo beneficio, liberando le celle frigorifere per usi più specifici della semplice permanenza delle bare in camera mortuaria, mentre i necrofori attendono alle esumazioni per ricavare nuovi posti salma in campo comune.
Gent.mo Sig. Carlo ho letto con attenzione la Sua risposta ai miei interrogativi e non posso che convenire su tutti i punti da lei ampiamente e dettagliatamente esaminati. Penso che in un futuro processo potrò portare parecchi elementi a mia
discolpa anche se molti mi rassicurano un una probabile prescrizione. Comunque oggi per diritto di cronaca devo raccontarVi qualcosa di positivo in tutta questa triste vicenda: abbiamo avuto il dissequestro definitivo della sala mortuaria e relativa cella frigorifera . Potrò almeno disporre di un locale idoneo in cui depositare e conservare le salme (al fresco) in attesa della disponibilità di posti per l’inumazione delle stesse. L’Amministrazione dopo i mie continui e incessanti inoltri di note grazie anche alle Vostre indicazioni mi ha comunicato che intende far eseguire profilassi antitetanica e antiepatite ad uno dei due operai che operano nel nostro cimitero. Almeno in parte sono state accolte le mie dimostranze anche se la situazione del personale resta precaria e deficitaria dal punto di vista professionale. Pensate che nel giro di pochi giorni hanno cambiato profilo e qualifica dell’operaio comunale in necroforo seppellitore. Devo sperare che lo stesso goda sempre di ottima salute e che non richieda permessi per ferie altrimenti per il Comune saranno ossi amari!!!
La saluto e spero che questa telenovela abbia un buon fine e sia di aiuto ad altri operatori del settore. Leandro
Gentile Leandro,
il ricorso all’ASL, come ultima speranza (se in municipio non mi ascoltano…”Ci sarà ben un giudice a Berlino” come disse quel mugnaio stanco di subire soprusi dalle truppe imperiali) avrebbe un senso compiuto se il responsabile del servizio di custodia rilevasse nell’attività cimiteriale gravi pregiudizi per la salute pubblica o per la sicurezza degli stessi necrofori. Esempio: ex Art. 82 comma 2 DPR n.285/1990 i cadaveri non si scheletrizzano nei tempi previsti (solitamente 10 anni) dal turno di rotazione in campo di terra e il cimitero è prossimo alla saturazione, c’è il reale pericolo di infezione mortale (D.M. 15 dicembre 1990) o contaminazione con nuclidi radioattivi, il camposanto è infestato da insetti molesti portatori di germi patogeni o cani randagi affetti da idrofobia; (esagero, come sempre, volutamente) i morti si risvagliano con una gran fame di carne umana e cercano di azzannare i becchini e visitatori del cimitero (in questo frangente da film horror proporrei al Sindaco si assumere non un seppellitore, ma… un cecchino tiratore scelto di comprovata esperienza!). Ma se il Sindaco non recepisce la pure legittima istanza dell’addetto al servizio di custodia conviene esperire anche quest’ultima possibilità del tutto formale e senza grandi margini di successo (poi, per sfinimento ci ritireremo tutti, come canta VASCO ROSSI, a bere del Whisky al Roxy Bar!)
Nel caso da Lei descrittomi non si attende alla esumazioni ordinarie (ed il cimitero va verso il collasso) per una ragione eminentemente organizzativa: manca infatti il personale, la forza lavoro per eseguire le operazioni cimiteriali programmate. Se, però, i necrofori in servizio sono costretti a fare i salti mortali per evadere le giornaliere incombenze ed i carichi di lavoro ed a massacrarsi di fatica è opportuno informare l’ASL, non tanto per l’insalubrità del cimitero (situazione per cui è stato originariamente pensato l’Art. 51 comma 2 DPR n.285/1990), quanto perchè all’ASL competono pur sempre i servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 6, lettera i) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81. Cioè, per una volta almeno pensiamo a noi beccamorti ancora vivi… i morti possono aspettare!
Il Sindaco, data l’emergenza, con ordinanza contingibile ed urgente adottata per ragioni di ordine pubblico ex Artt. 50 comma 5 e. 54 comma 2 dispone le esumazioni (vabbè, invece, di un provvedimento eccezionale, basterebbe l’ordinanza di cui all’Art. 82 comma 4 DPR n.285/1990, ma se non ci sono necrofori a scavare ed a raccogliere ossa andrà il Sindaco con Giunta Comunale al seguito???). Nell’inerzia omissiva ed indadempiente del Sindaco provvede il Prefetto (Art. 54 comma 8 Decreto Legislativo n.267/2000) il quale ex Art. 142 comma 2 Decreto Legislativo n.267/2000 in attesa del Decreto di Destituzione, può sospendere dalla loro carica gli amministratori locali.
Se per tamponatura dei loculi, smurature, apposizione di lapidi e lastre sepolcrali provvedono ditte private ai sensi del regolamento comunale di polizia mortuaria va benissimo! Nulla Osta e si proceda pure. Se non ci fosse previsione nel regolamento comunale gli abusi potrebbero configurare la fattispecie di reauto conosciuta come usurpazione di funzioni pubbliche (Art. 347 Codice Penale) . Queste imprese edili (possono anche esser marmisti) debbono esser in regola con tutti gli adempimenti fiscali, amministrativi e contributivi (lavorare in nero in casa del comune, perchè COMUNALE è il cimitero ex Art. 824 Codice Civile, non è il massimo della furbizia!) e vengono autorizzate dal comune (di volta in volta o anche una tantum, ma con la “minaccia” di controlli a campione) a compier lavori entro il recinto cimiteriale.
Una corretta politica cimiteriale (anche sotto l’aspetto TARIFFARIO) è un problema ormai ineludibile. La macchina cimiteriale è un ciclo continuo e si muove, seppur lentamente, di moto perpetuo “come rota ch’igualmente è mossa” direbbe Dante Alighieri nel Canto XXXIII del Paradiso, siccome sino a quando ci saranno dei Vivi sulla terra, ed in quanto tali soggetti al potere di sorella morte, occorrerà predisporre spazi deputati alla collocazione dei loro cadaveri, per il tempo successivo al decesso.
Se traducessimo la polizia mortuaria in slogan pubblicitario stile Coca-Cola (…e sai cosa bevi!) potremmo dire: “A finanziare il cimitero di oggi sono…i morti di domani”.
Una conduzione manageriale del cimitero (come avviene in America dove ci sono i cimiteri privati) per il nostro ordinamento è una bestemmia, perchè il camposanto ha anche una funzione sociale e comunitaria e, come tale, lavora in perdita, in quanto assicurare a tutti gli umani un diritto assoluto ed universale come una sepoltura dignitosa costa una barca di quattrini (se muore un poveraccio, un clandestino, un “negro” perchè non ha i soldi per il funerale non lo seppellisco in cimitero? Lo do’ in pasto alle bestie feroci del circo? Lo “interro” nella discarica indifferenziata della spazzatura o lo spaccio per “involtino primavera” cucinato da un cuoco cinese un po’ cannibale?).
Il sistema cimiteriale costa, costa, costa tantissimo, soprattutto il cimitero italiano perchè ha molto patrimonio edilizio (da noi il camposanto non è solo una romantica quadra di terra irta di croci e circondata da un recinto con chiesa a fianco, ma è costituito da edifici, corpi di fabbrica, colombari, blocchi murari, edicole, cappelle gentilizie, cripte…).
E’una ricchezza culturale tipicamente italiana??? SIIII’!!!…ma bisogna mantenerla e ci vogliono tanti soldi che lo Stato, cioè l’erario pubblico, oggi non ha più.
Ecco il fine ultimo di un corretto modulo tariffario (da modellare e plasmare sulle reali necessità del Comune e DELLA SUA CITTADINANZA), per mantenere in ordine il bilancio della polizia mortuaria e permetterle di continuare la propria azione (crisi del Dollaro, deprezzamento dell’Euro o rincaro del petrolio, la gente muore lo stesso, alla faccia dei politici e della Borsa di Wall Street, siccome la morte è monopolio di Domine IDDIO, e bisogna pur predisporre la capacità ricettiva del cimitero, anche se il portafogli del comune langue o, addirittura, è pressochè vuoto).
Il fine di lucro (Art. 92 comma 4 DPR n.285/1990 e Paragrafo 14.3 Circolare Ministeriale Esplicativa 24 giugno 1993 n. 24) è giustamente vietato proprio per la forte connotazione morale, spirituale, affettiva dei servizi cimiteriali. Certi comuni (specialmente al NORD) dove un metro quadrato di concessione in cimitero costa più di un metro quadrato di edilizia residenziale di pregio sono fuori dal mondo ed in preda ad un delirio allucinogeno (PEGGIO DELL’LSD e delle pasticche di EXTASY!), parimenti e, per converso, una concessione 99ennale accordata per poche centinaia di Euro rappresenta un modo demagogico ed acchiappavoti per far cassa, scaricando sulle generazioni future il salatissimo prezzo di questa finanza allegra e creativa…sì, di DEBITI!
Parlare di fiscalità è sempre un argomento spinoso, Le amministrazioni locali per farsi belle agli occhi del popolo promettono e giurano: “Non metteremo mai le mani nelle tasche degli Italiani colpiti da un lutto”, ma se in cassa non ci sono i soldi per pagare lo stipendio ai necrofori chi, alla fine subisce davvero il disservizio???
Gent.mo Sig. Carlo leggo con estremo piacere la Sua precisazione in merito ai problemi riscontrati e posti in essere nella nostra struttura cimiteriale, esaminati anche con la Sua consueta e proverbiale vena umoristica. Tutto chiaro eccetto il passo ” Un’informativa all’ASL (Art. 52 comma 2 DPR n.285/1990) da parte del Servizio di Custodia non solo è possibile, ma risulta persino doverosa”.L’articolo in questione penso si riferisca alla tenuta e registrazione sui registri di tutte le operazioni cimiteriali e quindi non trovo il nesso per un mia eventuale informativa da trasmettere all’Asl. Per quanto concerne le operazioni inerenti tumulazioni, estumulazione ecc. nel nostro Comune non vige alcun regolamento o tariffario ma le operazioni vengono fatte a titolo quasi gratuito. Le spiego meglio, nelle sepolture private quali cappelle o tumuli facciamo intervenire ditte edili che provvedono alle operazioni di tumulazione con propri incaricati e fanno pagare ai familiari le spese del materiale e mano d’opera. Noi dipendenti comunali quando eravamo in pieno organico provvedavamo solo a calare la salma nel tumulo o cappella al resto provvedeva la ditta chiamata di solito dagli stessi familiari vista anche la ristrettezza del posto e molte volte legata da vincoli di parentela. Chiaramente per le inumazioni provvedeva solo il personale addetto al cimitero. Quindi almeno su questo fattore bisogna convenire e spezzare un osso a favore dell’Amministrazione la quale non ricava alcun beneficio da tali operazioni ma indirettamente solo finalità politiche. La saluto e La ringrazio ancora di tutta la sacrosanta pazienza per i miei continui interventi. Leandro
Vabbè, riassunto delle puntate precedenti di questa telenovela funeraria, per chi si fosse appassionato solo da oggi a questo caso.
1) Il cimitero è un impianto pubblico (Art. 824 Codice Vivile) necessario ed indispensabile per ciascun comune (D.M. 20 maggio 1993, Artt. 337, 343 e 394 e Regio Decreto n.1265/1934, Capo IX DPR 10 settembre 1990 n.285, Art. 4 legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865).
2) Ogni comune deve garantire nel tempo il “fabbisogno”, ossia un determinato numero di posti salma nel campo comune d’inumazione (Art. 58 DPR n.285/1990), anche procedendo tempestivamente alle esumazioni ordinarie, finalizzate proprio a liberare spazio per nuove inumazioni. L’attività cimiteriale, dunque, si configura come un ciclo, perchè il cimitero è a rotazione e non cumulativo (altrimenti dove accatasteremmo i cadaveri???).
3) Il cimitero è posto sotto il controllo e la supervisione del Sindaco (Artt. 51 comma 1 e e “deduttivamente” 104 comma 4 DPR n.285/1990) il quale si avvale dell’ASL come interfaccia tecnico strumentale rispetto alla propria potestà politica. Nella polizia mortuaria il Sindaco agisce in qualità di Ufficiale di Governo (Artt. 14 comma 2 e 54 Decreto Legislativo n.267/2000) ed Autorità Sanitaria Locale (Legge n.833/1978, Decreto egislativo n.112/1998 e Decreto Legislativo n.267/2000).
4) La violazione alle disposizioni di cui al Regio Decreto n.1265/1934 ed al DPR n.285/1990 (Art. 107), quando non dotate di un proprio sistema autonomo di diritto punitivo, implica la sanzione amministrativa pecuniaria ex Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934, il cui importo è stato aggiornato dall’ Art.16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196. (da 3 ai 18 milioni delle vecchie Lire ovviamente da convertire in Euro ai sensi del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213) Le procedure (modalità di pagamento, Autorità di garanzia cui ricorrere…) per elevare la sanzione di cui sopra sono dettate dalla Legge 24 dicembre 1981, n.689.
5) L’introito dell’importo di cui all’Art. 358 Regio Decreto n.1265/1933 spetta all’erario comunale (siccome su base COMUNALE è strutturato il nostro ordinamento di polizia mortuaria) e costituisce un’importante voce del bilancio comunale (Artt. 165 comma 3 e 199 Decreto n.267/2000).
QUINDI….. per palese trasgressione alle norme di polizia mortuaria il comune dovrebbe irrogare la sanzione amministrativa di cui all’Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934 a…SE’STESSO!!! e se, per ovvie ragioni, non provvede incappa nella responsabilità patrimoniale per danno all’erario pubblico.
Oddio, come extrema ratio potrebbe esser la Stessa ASL ad elevare la sanzione (informandone… il Sindaco), ma come dicevano i latini “Canis non est canem”, ossia “Cane non Mangia cane”! Siamo al paradosso ed evidente è il conflitto di attribuzioni che porta al cortocircuito.
“Chi controlla il controllore?”, si chiedeva il grande filosofo Platone tanti secoli fa. La domanda è ancora insoluta.
Gentile Leandro,
Oggi sono particolarmente venale e mi metto a sragionare sul vil denaro.
Se il Comune non mette il servizio cimiteriale in grado di adempiere le proprie mansioni arreca danno patrimoniale all’erario comunale, cioè a sè stesso e tale comportamento pregiudizievole per il buon andamento dell’Amministrazione (e del suo bilancio!!!) è pure passibile di responsabilità patrimoniale ex Art. 93 Decreto Legislativo.
n.267/2000.
Ho detto, forse una una sciocchezza? No! Vediamo il perchè:
dall’entrata in vigore dell’Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n.26 tutte le operazioni cimiteriali sono ordinariamente a titolo oneroso, le tariffe debbono esser calcolate in base ai criteri dell’Art. 117 Decreto Legislativo n.267/2000, deve quandi instaurarsi, per il possibile, un equilibrio tra costi e ricavi della macchina cimiteriale; poi, certo, il cimitero (grazie a Dio) non è un impresa o una SPA, è soprattutto una funzione sociale ed igienico-sanitaria (quindi lavora in perdita ed è finanziato dalla fiscalità generale), ma, nei limiti della ragionevolezza istituzionale, dovrebbe esser gestino in modo oculato ed avveduto, almeno per non provocare disastri economici.
La tumulazione è una voce molto importante nel bilancio del sistema cimiteriale di un comune, essa infatti, configurandosi sempre come sepoltura privata e dedicata è tassativamente a pagamento ed il canone di concessione per aree e manufatti sepolcrali viene formato con i parametri di cui all’Art. 4 comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002, invero abbastanza elastici l’unico limite importantissimo è il “tetto tariffario” per evitare lucro e speculazione (Art. 92 comma 4 DPR n.285/1990). Se non si eseguono per tempo le estumulazioni, al fine di liberare loculi, nicchie, celle siccome mancano i necrofori gli effetti perversi sono almeno due:
1) il feretro, l’urna o la cassetta ossario che occupano il tumulo sono “sine titulo”, cioè abusivi, perchè se la concessione è scaduta e non viene contestualmente rinnovata non potrebbero rimanere lì (ma non è colpa dei morti se nessuno…LI SPOSTA dalla tomba!)
2) se non si svuotano i luculi, per la colpevole inerzia dell’amministrazione, il comune non potrà più concederli e ciò produce un mancato introito, ossia un danno patrimoniale.
Le operazioni cimiteriali, tra l’altro, sono sempre soggette a preventiva istruttoria, al fine del rilascio di una specifica autorizzazione; questo procedimento amministrativo frutta a comune diritti fissi e diritti di segreteria (Legge 19 marzo 1993, n. 68, Legge 8.6.1962 n. 604, Art. 149 comma 4 Lettera c) Decreto Legislativo n.267/2000) ed essi, per far quadrare i conti, fanno sempre comodo.
Un’informativa all’ASL (Art. 52 comma 2 DPR n.285/1990) da parte del Servizio di Custodia non solo è possibile, ma risulta persino doverosa, anche ai fini della corretta applicazione del Decreto Legislativo n.81/2008. Come da Lei giustamente osservato non è solo il problema della vaccinazione, per esumazioni ed estumulazioni bisogna saper manovrare montacarichi, ruspe, piccoli escavatori, occorre una buona conoscenza sulle norme di profilassi e smaltimento dei rifiuti cimiteriali (DPR n.254/2003) e loro tracciabilità e, soprattutto servono nervi saldi anche per affrontare situazioni abbastanza scabrose. Se un aspirante necroforo alla vista di un resto mortale inconsunto si sente male, sviene e case nella fossa come fossimo in un film di Fantozzi, lo lasciamo lì e copriamo la buca o lo “esumiamo” assieme all’indecomposto?
Gent.mo Sig. Carlo grazie ancora per la Sua disponibilità e per le esaurienti e dettagliate risposte ai miei quesiti circa l’impossibilità di poter garantire i servizi cimiteriali inerenti alle esumazioni ed inumazioni in campo comune. Come Lei
mi fà notare l’Amministrazione continua a restare inerta alle mie note e come unica e sola risposta verbale mi comunica che ha avviato le richieste all’ASL per assicurare le dovute profilassi antitetanica e antiepatite ad uno dei due operai addetti alla pulizia del cimitero. Gli stessi non dispongono di sufficienti capacità nel campo delle esumazioni , al massimo possono collaborare con l’unico seppellitore in organico alla struttura cimiteriale. Come vede la situazione è abbastanza complessa e alla fine i nostri cari amministratori non fanno altro che cercare di scaricare le responsabilità su noi dipendenti magari accusandoci di scarso impegno, disservizi ed altre maledizioni. La saluto e La terrò informato sui prossimi sviluppi del caso. Leandro
Gentile Leandro,
“Sursum Corda”, come si dice durante la Santa Messa in lingua latina (anche in quella da requiem tanto cara a noi poveri beccamorti!), ossia…”In Alto i Cuori”, quindi: coraggio!
Se l’amministrazione comunale, nonostante le DOVUTE ed OBBLIGATORIE segnalazioni attraverso ricorso gerarchico dell’addetto al servizio di custodia cimiteriale, si comporta in modo omissivo (se ne “FREGA” perchè i morti non portano voti…ma solo “sfiga”, almeno nella vulgata popolare) ed il sistema cimiteriale va in “default”, cioè fallisce, collassa, perchè non può più garantire il fabbisogno di posti salma nei campi d’inumazione (Art. 337 Regio Decreto n.1265/1934, Artt. 58 e 59 DPR n.285/1990) le soluzioni, nell’ordine consequenziale, sono due:
1) ai sensi dell’Art. 136 Decreto Legislativo n.267/2000 l’ente locale inadempiente (il comune, nel nostro caso) viene commissariato, affinchè si provveda al ripristino delle condizioni minime di accoglimento (Art. 50 DPR n.285/1990) nei cimiteri comunali fissato dalla Legge.
2) ex Art. 142 comma 1 Decreto Legislativo n.267/2000 il Ministero degli Interni solleva il Sindaco dal proprio incarico e con quest’ultimo decadono automaticamente la Giunta ed il Consiglio Comunale (Art. 141 Decreto Legislativo n.267/2000).
Lo slogan di un famosissimo film del terrore (L’alba dei Morti Viventi, regia di George Romero, anno 1978) così recitava: “Quando non ci sarà più posto all’inferno i morti cammineranno sulla terra dei vivi”, quindi, fuor di metafora, la politica snobba bellamente la polizia mortuaria (tanto siamo tutti “belli” e “sani” anche se siamo drogati di Viagra e… FORMALINA, ex Art. 32 DPR n.285/1990… giusto per non impudridire!), ma quando i cadaveri insepolti (ed anche quelli indecomposti!) traboccheranno come un “maleodorante reflusso gastrico” dal recinto asettico del camposanto qualcuno (speriamo siano tanti!) comincierà ad in…cavolarsi davvero ed allora scoppierà la guerra del caro estinto!
Gent.mo Sig. Carlo La ringrazio ancora una volta per la sua gentile e sollecita risposta in riferimento alle mie richieste circa la mancanza di personale verificatesi nel nostro cimitero. Come Lei può ben comprendere quale Responsabile e Custode dello stesso mi trovo coinvolto in una situazione alquanto delicata visto anche le mancate risposte alle note inoltrate all’Amministrazione. La Sua risposta mi ha almeno rassicurato sulle decisioni che dovro’ prendere in futuro evitando di trovarmi coinvolto in altri guai giudiziari verificatesi in passato. Come può ben capire la situaziane createsi mi costringerà a sospendere tutte le future esumazioni in campo comune e con la logica consequenza di non poter eseguire le relative inumazione che si renderanno necessarie. Per quanto sopra sussiste anche il problema del sequestro della Sala Mortuaria e cella frigorifera del nostro cimitero con impedimento a poter conservare le salme in attesa di inumazione. I miei superiori forse non si sono resi conto della gravità della situazione e io come posizione e qualifica non posso certamente far presente il caso ad organi esterni all’Amministrazione. La saluto e mi complimento ancora una volta per la sua professionalità e competenza nel settore funerario.
Come ha recentemente rilevato la Suprema Corte di Cassazione e’ legittima l’astensione dall’attività lavorativa in caso di mancanza sui luoghi di lavoro delle misure di sicurezza necessarie nel caso concreto a garantire l’incolumità dei lavoratori esposti a rischi ((Legge n. 81/2008).
Per la Corte di Cassazione la mancata predisposizione da parte del datore di lavoro delle misure richieste dai lavoratori per essere tutelati da particolari rischi lavorativi configura un grave inadempimento contrattuale che giustifica – in virtù della corrispettività delle prestazioni sottesa al rapporto di lavoro – la controparte a sospendere il proprio adempimento (ossia la prestazione dell’attività lavorativa) ex articolo 1460 del Codice civile. Di conseguenza, avverte la Corte nella relativa sentenza (7 novembre 2005, n. 21479), è illegittimo il licenziamento per giusta causa o per giustificato intimato dal datore di lavoro al lavoratore astenutosi dall’attività lavorativa.
I necrofori potranno opporre questo motivato rifiuto alla richiesta di eseguire l’esumazione.
Ricordiamo che le operazioni cimiteriali sono di esclusiva competenza del gestore, persone esterne non possono assolutamente attendere allo scavo delle fosse, alla calata delle bare oppure alla chiusura dei tumuli.
Sarebbe possibile un intervento da parte di soggetti esterni alla direzione del cimitero solo in caso di tomba privata (esempio: cappella gentilizia costruita dal concessionario su terreno cimiteriale datogli in concessione dal comune) e se questa circostanza (invero piuttosto rara) è espressamente contemplata dal regolamento comunale.
Salve nel nostro cimitero ci ritroviamo con un organico ridotto all’osso!!! Causa serio infortunio di uno dei due seppellitori devo adempiere sempre in emergenza alle operazioni di inumazione tumulazione e sopratutto esumazione. Vi renderete conto che una sola unità non può certamente operare in un settore così delicato siamo pertanto costretti a chiedere aiuti a ditte esterne per le operazioni di cui sopra . In organico abbiamo due operai addetti alla pulizia delle aree cimiteriali ma gli stessi non possono aiutare l’unico seppellitore nelle operazioni di esumazione perchè sprovvisti di profilassi previste dalla legge nel nostro settore. Come pensate posso risolvere tale inconveniente oltre alle numerose note che ho indirizzato ai vari Dirigenti e Amministratori? Grazie per la cortese risposta e saluti
Laconicamente osservo come Ex Art. 23 Cost. (almeno sino a quando resterà in vigore) le corvèes tanto diffuse nel Medioevo, non abbiano più diritto di cittadinanza nell’Ordinamento Italiano. La reperibilità deve, quindi, esser espressamente contemplata dalla Legge e dal contratto di lavoro (il quale, come recita il Codice Civile, ha valore di Legge tra le parti contraenti).
Al di là delle facili ironie la questione si complica se, come mi pare di capire, il cimitero assolve anche la funzione di deposito d’osservazione attraverso la propria camera mortuaria.
Nel deposito d’osservazione i morti (o meglio le salme) stazionano “a cassa aperta” proprio perchè si compia il periodo d’osservazione, durante il quale (Art. 11 DPR n.285/1990) non si debbono ostacolare eventuali manifestazioni di vita con i trattamenti irreversibili di cui all’Art. 8 DPR 285/1990.
Ai sensi dell’Art. 12 comma 2 deve esser assicurata continuamente la sorveglianza (24 ore su 24 per 365 giorni all’anno) per rilevare eventuali, anche se lievi ed impercettibili fenomeni di vita (se il morto ci ripensa e…si risveglia bisogna prestargli assistenza) e, soprattutto, per impedire l’accesso ai malintenzionati.
Non basta quindi qualcuno che apra semplicemente il cancello del camposanto e la porta della camera mortuaria. Il servizio necroscopico (Capo III DPR 285/1990 e D.M. 28 maggio 1993) deve obbligatoriamente esser assicurato dal comune (Art. 14 DPR 285/1990) direttamente (con proprio personale e propri mezzi) o attraverso le forme previste dal Decreto Legislativo n.267/2000.
Il Sindaco (Art. 50 comma 7 Decreto Legislativo n.267/2000) disciplina gli orari di apertura al pubblico del cimitero, mentre spetta alla Giunta (Art. 48 comma 3 Decreto Legislativo n.267/2000) l’adozione di un regolamento per razionalizzare uffici e servizi (tra i quali ricade, pur sempre anche il cimitero).
Ulteriori disposizioni possono esser contenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria.
Il trasporto necroscopico di cui al punto 5.2 Circ.Min. 24 giugno 1993 n.24 (raccolta salme incidentate, recupero salme da luoghi inidonei a fungere da deposito d’osservazione) proprio per i suoi connotati di emergenza ed indifferibilità non può esser previsto nè tanto meno calcolato; insomma del trasporto necroscopico c’è bisogno proprio… “Nell’Ora In Cui Meno ve L’spettate” come recita il Santo Vangelo. Chi dispone il trasporto necroscopico (Organi di Polizia Giudiziaria, Autorità Sanitaria) deve avere l’assoluta certezza sul “dove” la salma sarà trasferita, senza ulteriori peregrinazioni. In quest’ipotesi (il deposito d’osservazione insiste su suolo cimiteriale) il cimitero dovrebbe sempre esser aperto (non ai visitatori o ai curiosi nottambuli) ma quanto meno ai necrofori incaricati del trasporto necroscopico.
L’istituto della reperibilita’, e’ regolato dall’art. 23 CCNL 14/9/2000. Tra l’altro, uno stesso dipendente non puo’ essere posto in reperibilita’ oltre 6 giorni/mese. L’indennita’ e’ raddoppiata quando cada in giornata festiva o di riposo, in relazione all’orario settimanale.
In ogni caso, l’individuazione delle figure, dei servizi, della frequenza e delle condizioni per il ricorso alla reperibilita’, nonché l’ammontare delle risorse economiche destinatevi, e’ oggetto di contrattazione decentrata e non puo’ che essere svolto se non nel rispetto degli accordi stipulati in tale sede.
Per altro, va tenuto, sempre, presente, come la disciplina delel modalita’ dei trasporti funebri sia rimessa ai provvedimenti considerati dall’art. 22 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la conseguenza che dovrebbero neppure essere ipotizzabili trasporti, e relativa accoglienza nei cimiteri, al di fuiori degli orari stabiliti per questo. In altre parole, l’accoglimento nel cimitero costituisce, ordinariamnete, un’attivita’ in qualche modo programmabile, che porta ad escludere, in parte, il ricorso alla reperibilita’, avendo questo, in se’ stesso, componenti necessarie di non prevedibilibilita’ (come, ad esempio, potrebbe essere in caso di accoglimento nel deposito di osservazione o nell’obitorio).
Se ne conclude che, in sede di definizione delle modalita’ ed orari dei trasporti, dovrebbe essere cura di tenere presente anche gli orari di prestazione del servizio del personale, lasciando l’istituto della reperibilita’ alle sole ipotesi di prestazioni connessa ad eventi imprevisti od imprevedibili.
Salve Le volevo porre una domanda sulla reperibilità nel settore cimiteriale. Il custode e responsabile dei servizi cimiteriali può secondo legge assicurare un turno di reperibilità per tutto l’anno e principalmente nei giorni festivi che coincidono con il suo riposo settimanale? In poche parole il Comune mi puo’ obbligare a recarmi al cimitero per funerali e trasporti salme nei giorni festivi o dopo il mio normale turno di lavoro giornaliero essendo l’unico reperibile nella zona ma non assicurandomi un turno di reperibilità e relativa corresponsione dell’indennità prevista. Lo stesso mi corrisponde solo un premio annuo per la reperibilità che devo assicurare per 365 giorni. La ringrazio per la risposta e La saluto Leandro
Gent.mo Sig. Carlo La ringrazio della dettagliata e articolata risposta in merito ai quesiti da me posti circa il sequestro avvenuto nel nostro cimitero. Lo stesso essendo situato in una zona di alta risonanza turistica ha destato non pochi echi di cronaca giornalistica e televisiva con relativa gioia di colui che si è macchiato di tale incresciosa e inopportuna denuncia solo per raccimolare un po di notorietà ma che purtroppo ha colpito il sottoscritto che in quasi 30 anni di servizio ha sempre svolto con diligenza e abnegazione un servizio così delicato e non certamente piacevole da svolgere. Ricevere una denuncia penale essere paragonato come Lei sottolinea nella risposta ad un malavitoso non è cosa simpatica quando poi i veri responsabili sono i vertici comunali quelli a cui ho sempre segnalato i disservizi e le carenze del settore, senza aver mai avuto risposta e sempre per aver fatto il mio dovere anche quando mi sono trovato a corto di personale e prodigandomi di persona per portare a termine le operazioni ed evitare inconvenienti alle persone già colpite da lutti e disgrazie varie. In queste circostanze è avvilente vedere la totale assenza e superficialità di tutti gli organi comunali Sindaco in testa che pensano solo a salvare la faccia e far ricadere sui propri dipendenti tutte le colpe e i disservizi. Mi scuso per lo sfogo ma vista la cura e la premura che Lei ha avuto nel rispondere a tutti i miei interrogativi (oggi giorno è difficile trovare chi si presta per il prossimo ) e nel salutarla mi riservo di tenerla informata sugli sviluppi della vicenda.
Nella regione Abruzzo si applica letteralmente l’Art. dell’Art. 338 Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, così come modificato dall’Art. 28 Legge 1 agosto 2002 n. 166, con esplicita abrogazione dei commi 3 e 4 Art. 57 DPR n.285/1990.
La casa del commiato, essendo a tutti gli effetti un deposito d’osservazione (DPR 14 gennaio 1997; Artt. 12, 13 e 14 soprattutto del DPR 10 settembre 1990 n. 285) può esser realizzato anche all’interno del cimitero (deduttivamente: Art. 64 comma 3 DPR 285/1990), ma la proprietà dell’impianto rimarrebbe pubblica, siccome esso insisterebbe su suolo cimiteriale ed il cimitero è un bene del demanio comunale (Art. 824 Codice Civile).
Ovviamente un intervento edilizio di questo impatto se realizzato entro il perimetro cimiteriale (tutta la struttura ha un costo approssimativo iniziale di qualche milione di Euro, e poi deve essere gestita in modo equo e redditizio) dovrebbe esser previsto nel piano regolatore cimiteriale Art. 59 coma 1 Lettera b) DPR n.285/1990.
La polizia mortuaria è tutta un paradosso, ogni tanto si sovverte la realtà delle cose, rovesciando la prospettiva degli eventi; una denuncia penale (me ne intendo, purtroppo) non è mai simpatica, soprattutto se uno non è abituato a delinquere, perchè di mestiere fa il necroforo e non il malavitoso tipo Tony Montana in Scarface, magistralmente interpretato da Al Pacino.
La giustizia penale, data la sua delicatezza, procede per gradi, con molta circospezione (e tempi dilatati all’infinito, sino all’avvento provvidenziale…di “Santa Prescrizione”.
L’Art. 111 Cost. così come riformulato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.2/1999 offre notevoli garanzie sul giusto processo, ed anche il Codice di Procedura Penale riconosce notevoli strumenti alla difesa. Sugli aspetti processuali non mi pronuncio, in quanto non ne ho titolo; però sono d’obbligo alcune osservazioni:
la funzione edittale (cioè proprio quella fondamentale, “istituzionale”) della camera mortuaria è il deposito temporaneo, in attesa di definitiva sistemazione, di feretri, contenitori per resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo), cassette ossario, casse contenenti, anche in forma massiva, parti anatomiche riconoscibili o prodotti abortivi, ed urne cinerarie. C’è una sola condizione: tutti questi “recipienti mortuari” in cui è raccolto materiale biologico umano debbono esser debitamente confezionati in rapporto alla loro destinazione ultima, cioè chiusi (….ANCHE LE CASSETTE DI ZINCO PER RESTI OSSEI, ehh!!!!) per impedire furti, trafugamenti o atti di profanazione e così da evitare problemi igienico-sanitari (odori nauseabondi e dolciastri che attirano insetti, sversamento di liquami, pericolo di contaminazione dovuto a morbo infettivo diffusivo o a somministrazione di nuclidi radioattivi (queste norme sono rinvenibili negli Artt. 15 comma1, 18, 25, 43 comma 4, 80 comma 5 DPR 10 settembre 1990 n. 285. Le disposizioni che delineano la camera mortuaria sono gli Artt. 64 e 65 DPR n. 285/1990, esse non sono del tutto esaustive; ad esempio in camera mortuaria si eseguono anche apertura della cassa in seguito ad estumulazione ordinaria, oppure per estumulazione straordinaria su impulso dell’Autorità Giudiziaria (Art.116 comma 2 Decreto Legislativo 28/7/1989, n. 271), in camera mortuaria si provvede al “rifascio” del feretro ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 4 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10, si confezionano i contenitori per resti mortali di cui alla risoluzione Ministero della Salute, p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004, o, ancora, si procede alla sostituzione del cofano (esempio: se questo è gravemente lesionato o inadatto alla nuova sepoltura del defunto, siccome occorre una cassa ora con le caratteristiche di cui all’Art. 30 DPR n.285/1990, ora capace di rispondere ai requisiti di cui all’Art. 75 DPR n.285/1990…). Una camera mortuaria così concepita è un locale (per fortuna chiuso) in cui si lavora tanto e si tratta di operazioni pesanti, cruente o, comunque poco delicate. Fiamme libere prodotte dai saldatori, acido muriatico per il decapaggio della lamiera, barrette di stagno, polveri assorbenti, sostanze enzimatiche con cui addizionare ex Circ.Min. n. 10/1998, i resti mortali da reinumare in campo indecomposti ai sensi degli Artt. 58 ed 86 comma 2 DPR 285/1990, perdite di liquami da smaltire secondo l’Art. 6 DPR n.254/2003, disinfettanti, attrezzi vari, siringe caricate con formalina per la puntura conservativa di per sè stessi non costituiscono un pericolo per le salme che siano ivi custodite durante il periodo d’osservazione, cioè, tanto per capirci, il morto (o…presunto tale) se si risveglia dallo stato catatonico di morte apparente non muore davvero (se non dalla paura) perchè, comunque, valgono le norme di cui all’Artt. 8 e 9 DPR n.285/1990 (vietato ogni trattamento irreversibile sino ad avvenuta visita necroscopica ed all’eventuale nulla osta dell’Autorità Giudiziaria (Art.116 comma 1 Decreto Legislativo 28/7/1989, n. 271)
Però, a dire il vero, un ambiente così non è idoneo, perchè non soddisfa gli standards qualitativi del DPR 14 gennaio 1997 (servizio mortuario, sanitario, deposito d’osservazione, camere ardenti…). La temperatura non è costante, (e, magari, manca pure l’impianto di condizionamento) perchè la porta è sempre aperta a causa del continuo via vai dei necrofori i quali, persi dentro ai fatti loro, magari inconsciamente, smoccolano, sacramentano e smadonnano, non curanti della sacralità del luogo, c’è rumore, spesso si sviluppa un olezzo fetido, e il personale di servizio, per ovvie carenze dell’organico, non può assicurare la sorveglianza continua, attendendo contemporaneamente alle proprie mansioni di necroforo-affossatore; ci sono, insomma, situazioni abbastanza scabrose, da nausea violenta, almeno per chi sta vegliando la salma. Però…la Legge è così (Art. 64 comma 3 DPR n.285/1990), certo è una disposizione anacronistica, però, se nessuno, a livello politico interviene non si può imputare a noi becchini tutto questo scandalo. O il Comune vara un piano per dotare il cimitero di un autonomo deposito d’osservazione, anche riattando le strutture esistenti, oppure, anche per il futuro, saranno dolori.
Le cassette di zinco ex Art. 36 DPR n. 285/1990 (CHIUSE, ehhh, mi raccomando) debbono solo assicurare la tenuta meccanica al peso delle ossa (tra l’altro molto lieve), tuttavia se presentano segni di corrosione, se si deformano, o tendono a sfasciarsi vanno sostituite.
Sarà opportuno presentare agli organi di polizia giudiziaria o allo stesso Pubblico Ministero titolare dell’indagine la delibera del Comune con cui si dà inizio alla ristrutturazione del nicchiario, l’autorizzazione ad estumulazione alle cellette delle cassettine, il verbale redatto dal custode all’atto dell’estumulazione (numero di cassette estumulate, estremi anagrafici dei defunti, relativi atti di concessione sui colombari sottoposti a ristrutturazione, ricerca dei concessionari o loro aventi causa per comunicare loro il temporaneo trasferimento delle cassette ossario, assieme all’annotazione sui registri cimiteriali (Art. 52 comma 2 lettera d) ed Art. 53 DPR n.285/1990). E’noioso???? Sì, certamente, ma se si riesce a ricostruire “a ritroso” tutti i passaggi attraverso prove e documentazioni si è al riparo da qualunque rovescio giudiziario. In caso contrario se l’estumulazione fosse stata illegittima e clandestina l’accusa potrebbe essere violazione di sepolcro e sottrazione di cadavere.
Quasi sempre le ossa provenienti da esumazione, quando vengono recuperate dalla fanghiglia della fossa, sono provvisoriamente sistemate in un sacco (solitamente di plastica) per due motivi:
1) separare le ossa da altri rifiuti generai dall’esumazione (stracci, lacerti di abiti, imbottiture, assi fradice della bara, maniglie, rottami metallici ecc. di cui all’Art. 2 comma 1 lettera e) DPR n.254/2003) siccome il DPR n.254/2003 prevede un doppio binario di “smaltimento”, ai sensi degli Artt. 3, 12, 13, tenendo sempre ben distinti i resti mortali (oppure le ossa, o le ceneri) dagli altri rifiuti.
2) impedire la perdita delle ossa, o il loro smarrimento accidentale durante la raccolta dei resti nella fase di scavo del campo di terra, così da mantenerle in camera mortuaria, con stringa identificativa prima dello sversamento in ossario comune (ex Art. 67 DPR n.285/1990) ai sensi degli Artt. 85 comma 1 ed 86 comma 5 DPR n.285/1990, perché gli aventi titolo a disporne ex Art. 79 comma 2 DPR 285/1990, potrebbero non esser immediatamente a conoscenza del fatto, pur essendo interessati ad acquisire per le ossa lo jus sepulchri in una sepoltura privata (celletta ossario, tumulo, cappella gentilizia…) data in concessione ai sensi del Capo XVIII DPR n.285/1990, se invece, il diritto è già acquisito occorre solo la volontà degli aventi diritto, previo il versamento degli eventuali diritti fissi (autorizzazione alla tumulazione) dovuti all’istruttoria comunale per acclarare lo Jus Sepulchri (Art. 103 DPR n.285/1990). Se non si vogliono correre rischi (anche se non è molto pratico soprattutto nelle esumazioni massive) si confeziona la cassetta ossario direttamente a bordo fossa. Per approfondimenti suggerisco quest’articolo https://www.funerali.org/?p=3267, pubblicato appena ieri.
La camera mortuaria deve, comunque, esser sempre agibile ed in ordine; non si accatastano confusamente in camera mortuaria i rifiuti prodotti dalle estumulazioni: rottami metallici, assi li legno, stracci, avanzi di imbottiture e veli funebri ancora intrisi di liquami cadaverici, viti, maniglie vanno stoccati in un’apposita area di cui all’Art.12 comma 3 DPR n.254/2003.
Siccome l’Art. 15 DPR n.285/1990 individua nell’ASL il soggetto deputato a determinare il fabbisogno di celle frigorifere (mentre la gestione delle stesse, cioè il servizio necroscopico vero e proprio è del comune ai sensi degli Artt. 12, 13 e 14, perché non coinvolgere direttamente l’ASL per elaborare congiuntamente un protocollo operativo, anche minimale, ben inteso: ragionare in termini di “carta dei servizi” ( di cui all’Art. 2, comma 461, Legge. 24 dicembre 2007, n. 244) è troppo pomposo, quasi barocco e persino inutile, piuttosto si debbono studiare soluzioni ragionevoli tra le esigenze operative del personale necroforo ed i rilievi critici mossi dall’ASL. Di conseguenza si potrà anche agire sul Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, sul Piano Regolatore Cimiteriale e sulle principali ordinanze (quella sui trasporti funebri ex Art. 22 DPR 285/1990 e quella sulle operazioni cimiteriali, ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 che governano l’azione di polizia mortuaria all’interno dei confini comunali. Ribadisco, anche in articulo mortis, il concetto: se ci sono state violazioni solo alle norme di polizia mortuaria chi le ha poste in essere è passibile di sanzione disciplinare e/o amministrativa (Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934. Un reato nella scala dei comportamenti antigiuridici contro cui scatta la punizione dello Stato, cioè la sanzione penale, è un fatto molto più grave, e, soprattutto, va dimostrato!
la regione e abruzzo
vorrei sapere come fare ha costruire una casa del commiato dentro i 50 metri della fascia cimiteriale. grazie.
La fascia di rispetto, ai sensi dell’Art. 338 Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, così come modificato dall’Art. 28 Legge 1 agosto 2002 n. 166, con esplicita abrogazione dei commi 3 e 4 Art. 57 DPR n.285/1990, implica un divieto assoluto di edificazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 1971, n. 606). Possono però esser restaurati edifici che insistano nella cintura sanitaria del camposanto, purchè essi preesistano, rispetto all’intervento edilizio, si tratta delle cosidette “case sparse”, mentre il centro abitato è definito dal Nuovo Codice della Strada Decreto Legislativo n. 285/1992. Sulla nozione di “centro abitato”, si richiama la massima del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia
25/10/1990 n. 365.
Detto vincolo così tassativo persegue una triplice finalità: in primo luogo vuole assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una “cintura sanitaria” intorno allo stesso cimitero, in secondo luogo garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, in terzo luogo consentire futuri ampliamenti del cimitero (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2 febbraio 1989, n. 111).
Se non erro solo l’Emilia Romagna con l’Art. 14 comma 5 della Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 consente la costruzione di case funerarie (= strutture del commiato) entro la zona di rispetto cimiteriale, definita dall’Art. 4 commi 2 e 3 della suddetta Legge Regionale n.19/2004. I complessi rapporti tra la normativa statale prima richiamata e la disciplina regionale sono meglio esplicati dalla Circolare 21/01/2005, n. 1493,cui si rinvia per ulteriori apporofondimenti. Condicio sine qua non per erodere il limite dei 200 metri ordinariamente stabiliti è l’adozione del piano regolatore con una prospettiva a lungo termine di 20 anni.
Gent.mo Sig. Carlo in risposta ai quesiti richiestomi nella Sua del 24/4/2010 cerco di esporle la situazione generale:dunque la sala mortuaria è stata sequestrata ai sensi dell’articolo 354 del c.p.p. in data 29 marzo 2010 e successivamente dissequestrata in data 2 aprile 2010.E’ stata aperta un inchiesta in quanto nel verbale di dissequestro temporaneo e restituzione è indicato un numero di procedimento penale nei confronti del sottoscritto responsabile del cimitero e custode giudiziale.Nel sequestro ci vengono contestati: sala mortuaria adibita a deposito di numerose cassette di zinco con resti mortali (provenivano da un nicchiario in ristrutturazione ed erano state depositate temporaneamente per catalogarle e risistemarle a richiesta dei concessionari nei loculi in concessione) c’era anche una busta in plastica con resti mortali che provenivano da una esumazione e che quindi dovevano essere posti nella relativa cassetta. A loro dire le cassette non erano siggillate ma comunque erano chiuse da coperchio (non abbiamo avuto il tempo materiale per saldarle anche perchè erano cassette di zinco datate anni 1930/1940.Inoltre all’interno del locale c’erano diversi materiali ed attrezzature cimiteriali.Ci hanno anche contestato carenze igieniche sanitarie della cella frigorifera (la stessa era stata usata pochi giorni prima del sequestro per la collocazione di una salma in attesa di inumazione ed era in perfetta efficienza) . Penso di averLe dato un pò di risposte ai suoi quesiti ed in attesa delle Sue consuete delucidazioni dettagliate in merito La saluto cordialmente. Leandro
buona sera vorrei sapere come posso costruire una casa del commiato dentro i 50 metri della fascia di rispetto cimiteriale in attesa di una risposta vi invio i miei piu cari saluti.
x Giuseppe
In che Regione la vuole costruire?
Il Comune è un ente territoriale e rappresenta l’articolazione più periferica dello Stato Centrale. Anzi, dopo la riforma del Titolo V Cost. attuata con Legge Costituzionale n.3/2001 il Comune diventa elemento centrale e costitutivo della nostra architettura costituzionale (Art. 114 Cost.), siccome è la “cellula” di questa caotica II Repubblica.
Il comune emana norme giuridiche (di rango secondario,in quanto si tratta pur sempre di regolamenti) per le materie di propria competenza (Artt 7 e 13 Decreto egislativo 267/2000 e soprattutto Art. 117 comma 6 III Periodo Cost.), tra le quali figura la polizia mortuaria, in quanto funzione pubblica per antonomasia.
Il comune si compone di organi di governo a rilevanza politica, in quanto elettivi (Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta) e di un proprio apparato (uffici, servizi, personale dipenente…).
I plessi della macchina comunale (polizia mortuaria compresa) vedono al loro vertice i cosiddetti “apicali”, ossia i dirigenti (Artt..107 e seg. Decreto Legislativo n.267/2000) così come definiti dal Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni).
Funzioni e responsabilità della dirigenza sono dettate dall’Art. 107 Decreto Legislativo n.267/2000. Il dirigente ai sensi dell’Art. 2104 Codice Civile è titolare della funzione dispositiva nei rapporti di lavoro tra il Comune ed i propri dipendenti
Nell’impianto del DPR n.285/990 si parla genericamente del Sindaco, intendendo però l’autorità comunale “in toto” e non la semplice persona fisica, siccome almeno dalla Legge 142/1990, confluita poi nel Decreto Legislativo n.267/2000, bisogna sempre distinguere tra atti di mera gestione e provvedimenti adottati dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo ( Artt. 50 e 54 del T.U.E.L Decreto Legislativo n.267/2000) ed Autorità Sanitaria Locale (Legge n.833/1978, Decreto Legislativo n.112/1998, Decreto Legislativo n.267/2000) (esempio: potere di ordinanza contingibile ed urgente).
Al sindaco, ovvero al capo dell’amministrazione comunale spetta, in ultima analisi, la vigilanza sull’attività cimiteriale (Art. 51 DPR n.285/1990) di concerto con l’ASL (la quale agisce solo come interfaccia tecnico strumentale rispetto alla potestà normativa del Comune).
Ora non è facile rispondere perchè mancano molti elementi. La camera mortuaria è ancora sotto sequesto? Si è aperta un’inchiesta? Sono già stati notificati provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria? Ma, sopratutto: “Quale fattispecie viene contestata?”
L’estumulazione massiva dei resti mortali è stata eseguita abusivamente oppure seguendo la procedura corretta, cioè con preventiva autorizzazione del comune? Le ossa sono state sottratte, disperse, gettate nei cassonetto dei rifiuti o in pasto ai cani randagi? (è una citazione dei poemi omerici, non una mia improvvisa mattana primaverile) oppure sono state diligentemente riposte nelle cassette di zinco, con tanto di targetta identificativa ex Art. 36 DPR 285/1990.
Oddio, se i necrofori non hanno commesso atti di necrofilia ex Art. 410 Codice Penale (esagero volutamente, anche per stemperare un po’ la tensione) dandosi a sfrenate libagioni con Wisky e Vodka e se non ricorrono i presupposti di cui agli Artt. 407, 408, 411, 412 e 413 Codice Penale (violazione di sepolcro, sottrazione di cadavere, occultamento dello stesso, asportazione di ossa a scopo di lucro per fini non consentiti dalla Legge ai sensi dell’Art. 43 DPR 285/1990…) la questione sembrebbe attenere ad una presunta irregolarità amministrativa e non penale.
In sede civile, se è stato arrecato un danno a qualcuno (esempio le ossa sono state erroneamente sversate nell’ossario comune e non sono più rintracciabili) si applica 2049 del Codice Civile.
Individuato poi il soggetto al quale il fatto è addebitabile, si configura il reato di cui all’art.328 del Codice Penale (Omissione o rifiuto di atti d’ufficio) solo nel caso in cui questi sia intenzionalmente venuto meno ai suoi doveri. Se l’evento è stato causato da semplice trascuratezza o indolenza (deve comunque esserci l’elemento soggettivo della colpa) sarà passibile di sanzioni amministrative.
Se tali violazioni sono il frutto di operazioni compiute in conformità ad ordini e direttive impartite dal dirigente del servizio oppure sono state compiute in assenza di disposizioni da parte della medesima autorità, la responsabilità è da ascriversi a quest’ultima in quanto ha diramato un comando illegittimo oppure è rimasto inerte rispetto all’obbligo di organizzare e dirigere i suoi subalterni. Se, invece, chi ha materialmente agito non ha rispettato le direttive e gli ordini relativi alla procedura in esame la responsabilità è non più del dirigente, ma dei necrofori.
Specie nei grandi cimiteri, dove esumazioni ed estumulazioni avvengono con ritmi intensi, il lavoro viene dei necrofori viene regolato ancora più nel dettaglio ed in modo gerarchico tramite ordinanza del sindaco (Art. 82 comma 4 DPR n.285/1990); spesso, poi, si individua con ordine di servizio un caposquadra necroforo, referente diretto del custode, rendendo tutta la “catena del comando” molto precisa e piramidale…quasi militaresca. Addirittura il DPR n.285/1990 richiede la presenza dell’ASL in particolari situazioni.
La camera mortuaria è il luogo idoneo ed istituzionale per il deposito temporaneo delle cassette ossario le quali vanno certamente sigillate, bastano, però, anche pochi punti di saldatura.
Il custode deve sempre annotare sugli appositi registri di cui all’Art. 52 DPR n.285/1990 (si veda anche la Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24) tutti gli spostamenti di cadaveri e loro trasformazioni di stato (dall’entrata in cimitero del feretro il giorno del funerale, sino alla raccolta delle ossa e delle ceneri in forma promiscua ed indistinta).
La tenuta dell’archivio assieme alla supervisione sulle operazioni cimiteriali è un precipuo dovere del custode, egli, tra l’altro, è obbligato a segnalare tramite ricorso gerarchico ai propri superiori o denuncia alla Procura della Repubblica (se c’è rilevanza penale) eventuali infrazioni all norme di polizia mortuaria commesse nell’esercizio dell’attività cimiteriale.
Ovviamente la responsabilità penale è personale (Art. 27 Cost).
Se il custode non adempie queste sue mansioni è passibile di sanzione disciplinare contemplata nel contratto di lavoro (sino all’estrema conseguenza del licenziamento) e sanzione amministrativa pecuniaria.
La trasgressione al regolamento nazionale di polizia mortuaria (Art. 107 DPR 285/1990) comporta il versamento all’erario comunale di una quota dai 3 ai 18 milioni delle vecchie Lire, così come stabilito dalla riformulazione dell’Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934 introdotta con l’Art. 16 Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n.196, con le modalità introdotte dalla legge 24 dicembre 1981, n.689.
Se l’illecito riguarda il regolamento comunale di polizia mortuaria occorre riferirsi all’Art. 16 Legge n.3/2003.
Il custode, isomma, è il vero dominus del cimitero, e deve coordinare come un regista, uomini e mezzi in servizio presso il camposanto, anche ai sensi dell’Art. 17 DPR 15 luglio 2003 n.254.
Sarebbe poi utile, anche ai sensi dell’Art.12 comma 3 DPR n.254/2003 aggiornare il piano regolatore cimiteriale (Capo X ed Art. 91 DPR 285/1990) individuando un area per lo stoccaggio dei rifiuti cimiteriali (meglio se interdetta al pubblico per ovvie ragioni di opportunità, giusto per evitare l’ingresso a curiosi e bontemponi) assieme ad un edificio, un locale possibilmente chiuso e riparato della pioggia da adibire a “capanno per gli attrezzi” in cui riporre tutti gli strumenti di lavoro dei necrofori.
In relazione alla mia richiesta di informazioni riguardante il sequestro della Camera Mortuaria del Cimitero in cui erano depositati in forma temporanea resti mortali ed attrezzature varie Le chiedo a termine di legge se è giusto che la denuncia è stata fatta al Custode del Cimitero e all’Assessore ai Servizi Cimiteriali o se doveva essere fatta ad altri funzionari comunali quali Responsabile dell’Ufficio Tecnico da cui dipende il Custode o il Sindaco. La saluto e La ringrazio cordialmente .Leandro
Ringrazio ancora una volta per la Sua disponibilità e cortesia il Sig. Carlo per la premura e sollecita collaborazione in materia di allestimento e manutenzione della Sala Mortuaria del Cimitero e Deposito di Osservazione sarà mia premura farLe sapere i risultati dei prossimi controlli da parte degli addetti dell’ASL che dovranno farci sapere come metterci a norma ed evitare sanzioni e procedimenti penali in cui siamo incorsi. La saluto e mi complimento per la Sua capacità e solerzia nel rispondere ai quesiti in modo dettagliato ed esauriente. Leandro
Si veda l’Art. 15 comm i 2 e 3 DPR 10 settembhre 1990 n. 285 per il calcolo del fabbisogno di celle frigorifere.
L’impianto di refrigerazione deve esser lavabile, facilmente disinfettabile, isolato (per cadaveri infetti o portatori di nuclidi radioattivi) e dotato di un generatore d’emergenza in caso di black-out elettrico. Di solito è realizzato in acciaio inox e deve disporre di tutti i moderni sistemi per la movimentazione delle salme (carrelli, rulli, barelle…) I posti salma debbono esser divisi e refrigerati singolarmente, magari anche muniti di sistemi per contenere e neutralizzare eventuali percolazioni cadaveriche.
La temperatura d’esercizio oscilla tra 0 fino ad un massimo di – 20 gradi centigradi.
Di solito le celle frigorifere come dimensionamento ed ingombro sono predisposte per accogliere l’intera bara, in realtà è un non senso perchè a fruire della cella frigorifera sono proprio quei cadaveri i quali a disposizione dell’Autorità Sanitaria per il riconoscimento, per l’esame autoptico o sottoposti ad indagine da parte della Magistratura non possono esser ancora racchiusi nella cassa ed avviati alla loro destinazione.
E’completamente inutile conservare in cella frigorifera un cadavere già deposto nella doppia cassa di cui all’Art. 30 DPR 285/1990, perchè la tenuta stagna ai miasmi postmortali è già garantita dalla cassa di zinco (saldata, ovviamente) e dai suoi dispositivi di sicurezza (valvola depuratrice o reggette, strato assorbente da collocare nell’intercapedine tra il cofano di legno e quello di zinco, eventuale trattamento antiputrefattivo con formalina). Sotto il profilo della tempistica amministrativa, poi, la chiusura della cassa si colloca alla fine di tutto il procedimento di polizia mortuaria (Licenza di seppellimento ex Art. 74 DPR 396/2000, formazione dell’atto di morte, eventuale nulla osta rilasciato ai sensi dell’Art. 116 Decreto Legislativo 28/7/1989, n. 271, dalla Procura della Repubblica, autorizzazione al trasporto…)
Il feretro (cioè il morto a “cassa chiusa”) può sostare, per un congruo tempo, in camera mortuaria del cimitero.
Si ringrazia per la gentile risposta circa i requisiti di legge riguardante la camera mortuaria o i depositi di osservazione e si richiedono con la presente anche i requisiti circa l’allestimento delle celle frigorifere nei predetti locali . Possono essere delle normali celle tipo quelle usate nel settore alimentare o devono avere particolari accorgimenti? Grazie e saluti
Santo Cielo!… tranquilli: non è successo praticamente nulla, si sono verificati casi ben più gravi come ossa nei cassonetti della spazzatura, resti mortali sciolti nell’acido, bare smaltite in discariche clandestine a cielo aperto, cadaveri indecomposti smembrati con seghetto e forbici…
Vabbè, dopo questo siparietto degli orrori, entriamo in medias res, con una disamina approfondita delle questioni poste.
1) Qualsiasi spostamento di cadaveri, ossa, ceneri o resti mortali deve sempre esser autorizzato (magari anche con un provvedimento cumulativo) e rimanere agli atti del cimitero.
2) Ogni passaggio di stato di un cadavere (in seguito a riduzione in cassetta ossario, cremazione…) o di luogo (traslazione all’interno del cimitero o fuori del camposanto di prima sepoltura) ex Art. 88 DPR 285/1990 ed Art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254 deve sempre esser preventivamente autorizzato dal comune ed è soggetto a verifica (del’ASL, quale interfaccia tecnico-strumentale, o del Comune stesso, secondo le varie normative regionali) laddove si prefigurino rischi per la salute pubblica dovuti alle percolazioni postmortali dei cadaveri a carico delle cosiddette “parti molli”, cioè viscere, tegumenti, organi interni (Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10), oppure se il cadavere è portatore di malattia infettivo-diffusiva o se, ancora, al defunto, furono, a suo tempo, somministrati nuclidi radioattivi (da ultimo D.Lgs. 9/5/2001, n. 257).
Al di là degli aspetti igienico sanitari (leggasi NULLA OSTA rilasciato dall’ASL) il senso della norma è chiaro: ogni defunto sepolto prima da cadavere (ossia corpo umano racchiuso entro cofano funebre = feretro) poi come entità medico-legale in cui ogni cadavere natutralmente degrada, ossia esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (Circ. Min. n. 10/1998 e soprattutto Art. 3 comma 1 lettera b) DPR n.254/2003) ossa (Art. 85 ed Art. 86 comma 5 DPR 285/1990) o ceneri (Art. 343 Regio Decreto n. 1265/1934) deve sempre esser rintracciabile (nome, cognome, data di nascita e morte), in tutto il percorso, ossia sino alla completa mineralizzazione dei tessuti con relativo sversamento dei resti ossei o cinerei, in ossario comune (Art. 67 DPR 285/1990) o cinerario comune (Art. 80 comma 6 DPR 285/1990), se essi non sono deposti in una sepoltura perpetua, la quale è privata ed individuale, ed essendo, appunto “eterna” non sarà mai soggetta, sino alla fine dei tempi (ossia al Giudizio Universale) soggetta ad esumazione o estumulazione. La tomba, deve sempre esser chiaramente identificabile, al Congresso generale d’igiene svoltosi a Bruxelles nel settembre 1852 (cioè non proprio… l’altro ieri), sulla Questione III, art. 2, si deliberava, tra l’altro, quanto segue: ‘ ‘ ‘ § 12. L’Autorità amministrativa dovrà tenere esatto registro del luogo, e della data di ogni sepoltura fatta, dietro un modello che verrà dato. ‘ ‘ ‘
La normativa nazionale, a partire dal Regio Decreto 8/6/1865, n. 2322, ha costantemente previsto quelle registrazioni che oggi sono richieste dall’Art. 52 DPR 10/9/1990, n. 285.
La camera mortuaria è un deposito atto ad accogliere i feretri in attesa di sepoltura o traslazione, ma anche ossa o ceneri, prima della loro destinazione ultima, purchè debitamente confezionate rispettivamente in cassetta ossario ed urna cineraria. In essa si svolgono anche le operazioni di estumulazione, cioè di apertura della cassa metallica per verificare lo stato di avvenuta mineralizzazione, con raccolta delle ossa o, al contrario, se il cadavere non è scheletrizzato, per provvedere al cosiddetto “rifascio del feretro” o, addirittura alla sua integrale sostituzione, se ad esempio il resto mortale sarà inumato in campo indecomposti o cremato.
Ai sensi dell’Art. 64 comma 3 DPR 285/1990 la camera mortuaria può legittimamente fungere da deposito d’osservazione (Capo III DPR 285/1990), di solito il comune, pur sempre titolare “monopolista” dei servizi necroscopici, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993, se non è dotato di apposito impianto autonomo, si appoggia alla locale ASL, o azienda ospedaliera e per le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate il dovere di allestire un proprio servizio mortuario sanitario (leggasi: “camere ardenti”) è sancito, a livello nazionale, dal DPR 14 gennaio 1997.
Se la camera mortuaria del cimitero è adibita anche a deposito d’osservazione in cui i defunti sostano “a cassa aperta” per il periodo d’osservazione è altamente inopportuno affastellare nello stesso locale attrezzature e materiale di lavoro come montacarichi, carrelli, scale, elementi lapidei per la muratura dei loculi, indumenti del personale necroforo…) anche se, invero, questa commistione, soprattutto nei piccoli cimiteri, è molto diffusa, proprio per la mancanza di spazi esclusivi riservati ai necrofori.
Eventuali rifiuti provenienti da attività cimiteriale (rottami metallici, assi di legno, stracci, lacerti di imbottiture, residui di viti o maniglie…) debbono esser necessariamente stoccati in apposita area recintata, così almeno recita l’Art. 12 comma 3 del DPR 254/2003.
La cassetta ossario di cui all’Art. 36 DPR 285/1990 ha funzione di mero contenimento per facilitare trasporto ed individuazione dell’identità del de cuius, in quanto le semplici ossa, proprio perchè “spolpate” sono immuni da pericoli per la salute pubblica dovuti alle ammorbanti percolazioni cadaveriche.
La Legge prescrive per le cassette ossario la saldatura, al fine di evitare, per il possibile, atti di profanazione (Art. 407 e seguenti Codice Penale) o sottrazione dell’ossame per scopi non consentiti dalla legge (Art. 43 DPR 285/1990).
La saldatura, siccome non sussiste nessun rischio igienico-sanitario dovuto ai miasmi postmortali, non deve esser necessariamente estesa lungo tutto il labbro perimetrale tra vasca e coperchio, come, invece, accade per la bara metallica ex Artt. 30 e 88 DPR 285/1990) bastano pochi punti di contatto da sugellare con lo stagno fuso o anche con la “colla” (si tratta della famosa saldatura a freddo di cui al paragrafo 9.1 Circ.Min. n. 24/1993).
Salve le pongo alcuni quesiti in merito ad un sequestro avvenuto nel nostro cimitero ovvero in seguito a denuncia sono state riscontrati alcune infrazioni per quanto concerne il deposito di resti mortali all’interno della sala mortuaria che funge anche da deposito di osservazione . I resti provenivano da una ristrutturazione di un nicchiario e quindi dovevano essere catalogati e rimessi nel nicchiario .Inoltre hanno riscontrato la mancata siggillatura delle cassette di zinco che comunque erano chiuse da coperchio. Nella sala mortuaria erano depositati attrezzi e materiali occorrenti per il servizio cimiteriale non disponendo di altri locali idonei per tale scopo. Come comportarci per ovviare a tali inconvenienti e dare risposta ai prossimi controlli dell’Asl . Grazie per la Vs. gentile risposta e saluti
I requisiti igienico-sanitari per i depositi d’osservazione di cui genericamente all’Art. 14 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) sono meglio individuabili nel DPR 14 Gennaio 1997 con il quale si specificano le caratteristiche tecniche per i servizi mortuari delle swtrutture sanitarie.
Nel caso di specie, l’estrema vicinanza con il caseggiato (si noti anche il cortile in comune) farebbe propendere per un parere negativo in base a questo ragionamento: se la presenza di persone facilmente suggestionabili (ad esempio i bambini) è titolo necessario e sufficiente per deliberare da parte della Pubblica Autorità lo spostamento di una salma dal luogo di morte al deposito d’osservazione comunale non si capisce perchè mai dover portare i morti quasi presso l’abitazione di ignari cittadini, con notevole perdita di valore degli immobili collocati nelle immediate vicinanze della sala del commiato.
In vigenza del solo DPR 285/1990 un altro problema non facilmente risolvibile sarebbe il trasporto a cassa aperta di cui all’Art. 17 DPR 285/1990. Chi dovrebbe autorizzarlo? Il comune o l’Autorità Sanitaria sopraggiunta sul luogo del decesso come, infatti, accade per tutte le legislazioni regionali che abbiano affrontato lo spinoso tema del trasporto salme, disgiunto dal trasporto di cadavere.
Converrebbe attendere l’emanazione di una specifica norma regionale con cui si introduca definitivamente nell’ordinamento locale la nozione di trasporto salma a cassa aperta.
In alternativa bisognerebbe procedere caso per caso con apposita autorizzazione comunale ex Art. 17 DPR 285/1990.
Ai sensi del DPR 285/1990 (Artt. 12, 13, 14) il comune e non un privato deve istituire un deposito d’osservazione presso un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
Il DPR 285/1990 non affronta, invero, il problema della sala del commiato
desidero sapere se permesso dal piano regolatore, posso prendere in affitto un locale di circa 200 m2 per l’apertura di una casa del commiato, o deposito di osservazione, fare una stanza refrigerata e una piccola cappella , servizi igienici ed altro in locali riconosciuti artigianali.
i numeri civici tutt’attorno sono di famiglie residenti con bambini in cortile comune.
La sala è lontana 1 km dal cimitero ed è in un centro abitato del paese.
Vuol dire che non mi interessa la vicinanza, l’ampliamento o altro nel rispetto del cimitero esistente ma basta un semplice locale artigianale commerciale in proprietà o sul mercato. Mi sembra che la legislazione 285 DPR 10-9-1990 manco ne parli. grazie a tutti per le vostre risposte.
se è nelle vostre possibilità, vi chiedo gentilmente di mandarmi una copia (tramite mail) di richiesta e autorizzazione da parte di qualche collega che ne sia in possesso.
Grazie
Si veda anche la leggge “Lunardi” n. 166/2002 di cui si riporta integralmente l’Art. 28 sullle fascie di rispetto cimiteriali.
….. [omissis ]……
Art. 28.
(Edificabilita’ delle zone limitrofe ad aree cimiteriali)
1. All’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
“I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E’ vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”;
b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
“Il consiglio comunale puo’ approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli gia’ esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purche’ non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purche’ non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale puo’ consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
Al fine dell’acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”.
2. All’articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.
Anch’io stò cercando di costruire una casa funeraria nella zona di rispetto cimiteriale. Per ovviare al divieto di inedificabilità mi sono basato sulla sentenza
della Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 26/02/2009 ( Ud.13/01/2009 ),
Sentenza n. 8626. che deroga il divieto cui sopra in due ipotesi soltanto. La seconda recita che il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di riispetto e la costruzione di nuovi edifici o locali tecnici . Tali strutture non devono avere carattere residenziale ma bensì rilevanza o interesse pubblico meritevole di tutela.
Vi ringrazio per le risposte, aspetteremo nuove regolantazioni Regionali in materia, nel mio paese si dice CAMPA CAVALLO CHE L’ERBA CRESCE,
dove posso realizzarla e con quali criteri
La cosa migliore è attendere una norma regionale in materia. Difatti il problema principale è quello del trasporto a cassa aperta prima del termine del periodo di osservazione. Non si vedono grandi difficoltà per esposizione feretroa a cassa chiusa, ma certo ce ne sono se il cadavere è esposto. Inoltre si va a interessare la normativa sui depositi di osservazione (propri dei comuni) unici titolati per legge statale a fornire qule servizio. Pertanto si consiglia di attendere una specifica norma regionale, come fatto in altre parti d’Italia. Circa il luogo consentito è in funzione di quanto permesso dal piano regolatore del comune.
Salve, mi chiamo Giuseppe Pendola sono un operatore funebre della Sicilia, molti hanni fà ho acquistato un terreno adiacente al cimitero, dentro la fascia di rispetto cimiteriale, non è prevista l’ampliamento su quel terreno da parte del comune, vorrei utilizzarlo per una costruzzione a casa funeraria come posso ducumentarmi in merito?
Sicuro di una vostra risposta ringrazio
Non può essere fatta alcuna nuova costruzione in zona di rispetto cimiteriale. Solo la Regione Emilia Romagna ha consentito con propria legge la realizzazione di casa funeraria in zona di rispetto cimiteriale. Pertanto fino a legge specifica regionale che lo consenta esplicitamente, Lei non può realizzare casa funeraria in quel luogo
se vi è possibile mandarmi qualche copia di autorizzazione del Sindaco per l’apertura della casa del comiato in quanto nel nostro comune non sanno da dove incominciare
Non ne siamo a conoscenza. E poi consigliamo di rivolgersi ad un professionista. Realizzare una casa del commiato non è come fare un garage …