Come rapida introduzione, si potrebbe proficuamente suggerire un’attenta lettura dell’art. 93 D.Lgs n. 267/2000 sulla responsabilità per danno erariale.
Tante volte su queste pagine abbiamo richiamato tale complesso istituto, così ormai delineato dal Legislatore nel diritto scritto, nella risposta offerta a singoli quesiti.
Il giudizio di responsabilità amministrativa investe i funzionari, gli impiegati e gli agenti civili e militari, che nell’esercizio delle loro funzioni cagionino pregiudizio allo Stato o ad altra amministrazione dalla quale dipendano (Cass. Civ., sez. un., 20 giugno 2006, n
La responsabilità amministrativa è tipizzata dalle seguenti caratteristiche:
- da un rapporto di dipendenza o di servizio nei confronti dello Stato che comprende anche i funzionari onorari ed i ministri;
- da un comportamento anche solo colposo (è comunque necessario pur sempre l’elemento psicologico ed in nesso di causalità), derivante da negligenza o dalla mancata applicazione della legge, che trova esimente solo nella forza maggiore, quale ad esempio la mancanza organizzativa o l’organico insufficiente;
- da un danno erariale patrimoniale derivante all’amministrazione, che sia direttamente riconducibile all’evento.
Il danno non deve essere assoggettabile a compensazione col beneficio che l’amministrazione ne abbia eventualmente ricavato.
Il giudizio non ha alcuna relazione con il procedimento di eventuale impugnativa per vizio di legittimità degli atti dell’amministrazione.
L’accertamento della responsabilità amministrativa contabile prescinde da quello sull’illegittimità degli atti dell’amministrazione.
Stabilire se vi sia danno erariale è indipendente dall’impugnazione di atti amministrativi: per i rapporti tra giudice amministrativo e giudice contabile, non non vi è alcuna pregiudiziale.
Qualora il danno erariale sia stato provocato, invece, da un provvedimento amministrativo il giudice contabile conosce dell’illegittimità dell’atto al fine della verifica come uno degli elementi della più complessa fattispecie di responsabilità amministrativa.
Nel giudizio contabile l’eventuale ritenuta legittimità dell’atto è del tutto irrilevante (Cass. Civ., sez. un., 3 novembre 2005, n. 21291).
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile l’attenta valutazione del giudice coinvolge in primo luogo il comportamento dell’amministratore o dipendente pubblico nella gestione di beni pubblici o mezzi finanziari pubblici o nello svolgimento di un’attività giuridica materiale, al fine di accertare la rispondenza a legge e anche a regole persino meta-giuridiche di efficienza, di efficacia e di buon andamento.
Si vedano a titolo esemplificativo la stessa Cost. ed i primi artt. della fondamentale L. n. 241/1990.
Il danno risarcibile non viene in evidenza secondo gli schemi astratti civilistici.
Né è utile il riferimento alla distinzione tra le categorie del debito di valore e del debito di valuta nel riflesso che la p.a., in ultima analisi – a seguito degli illeciti comportamenti dannosi – non acquisisce entrate dovute o eroga spese non consentite che si traducono sempre in somme di denaro.
Con l’ulteriore conseguenza che è applicabile l’art. 1224 c.c. e che, correttamente, la rivalutazione monetaria è compresa nella somma di cui è stata pronunciata condanna (Corte Conti, sez. riun., 9 luglio 1993, n. 893/A, RCC, 1993, fasc. 6, 62).
Per di più, la giurisprudenza reputa la Corte dei Conti competente a conoscere della controversia in materia di diritto dell’esattore-tesoriere del comune al compenso commisurato all’aggio sugli introiti derivanti da concessione di loculi cimiteriali.
Ciò in quanto va esclusa l’addotta natura privatistica del rapporto intercorrente tra il privato e l’ente locale in ordine alla richiesta e fornitura dei loculi, ai sensi della normativa vigente in materia (Corte Conti, sez. II, 1 giugno 1987, n. 97, in Riv. corte conti, 1987, 1184).
L’orientamento della Corte dei Conti afferma che non spettano gli aggi esattoriali in favore del Tesoriere di un Comune per le entrate da proventi cimiteriali (Corte Conti reg. Sardegna, sez. giurisd., 17 aprile 1998, n. 128, in Riv. corte conti, 1998, fasc. 4, 178).
Nello specifico vediamo ora come si possa configurare il danno erariale in ambito di polizia mortuaria.
La giurisprudenza sostiene che concreti danno erariale la lesione del fondamentale principio di interesse pubblico sulla corretta conservazione e gestione dei mezzi economici dell’azione amministrativa.
Questo dovendosi qualificare tali tutte le risorse costituite dal danaro, dai beni fisici, dai diritti reali o di credito e dai diritti su ogni altra utilità anche immateriale (Corte Conti reg. Umbria, sez. giurisd., 28 giugno 2004, n. 275, in Riv. Corte Conti, 2004, f. 3, 176).
L’ipotesi più evidente di responsabilità per danno erariale deriva dal fatto che l’amministratore non abbia seguito il dettato legge nella gestione dei beni pubblici.
Il procedimento, tuttavia, si prescrive in cinque anni.
In tale maniera egli ha reso economicamente svantaggioso all’erario gli atti di disposizione su detti beni.
Vi è responsabilità anche nel caso in cui l’amministrazione ometta la dovuta attività di controllo e vigilanza.
L’approvazione, da parte della giunta municipale, della revisione prezzi richiesta dall’impresa appaltatrice di un’opera pubblica ed il pagamento di interessi non dovuti secondo le disposizioni contrattuali, concretano atti di gestione patrimoniale.
Per questo gli eventuali danni derivati all’erario comunale in conseguenza di siffatte attività degli amministratori rientrano nella previsione ex art. 260 t.u. legge comunale e provinciale [oggi si veda D.Lgs n.267/2000] e, quindi, nella giurisdizione della Corte dei conti.
Nella specie si trattava di costruzione di loculi cimiteriali (Corte Conti, sez. giur. Sicilia, 2 febbraio 1987, n. 1589, in Riv. corte conti, 1987, 277).
Formuliamo, adesso, un’ultima ipotesi sul danno erariale nella complessa galassia del trasporto funebre, la cui gratuità, prima generalizzata, è stata fortemente compressa dall’art. 1 comma 7-bis L. n. 26/2001.
In caso, dunque di trasporto salma o feretro che avvenga al di fuori del numerus clausus dei servizi necroscopici, (prestazioni minime con spese a carico dell’Ente Locale) l’ufficio di polizia mortuaria, che pur sempre autorizza, potrebbe ricadere anche nella fattispecie di cui all’art. 191 comma 4 D.Lgs n.267/2000.
Come tale, la giurisdizione della Corte dei Conti si ripartisce fra il giudizio di conto e il giudizio di responsabilità amministrativa (P. VIRGA, Diritto amministrativo. Atti e ricorsi, 2, 1987, 472).
Il giudizio di conto è normato dagli artt. 44 e segg. del T.U. 1214/1934, mod. L. 19/1994; la giurisdizione è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali.
La presentazione del conto costituisce in giudizio l’agente dell’amministrazione.
D’altra parte, sono considerati agenti: i tesorieri, i ricevitori, i cassieri, gli incaricati di riscuotere, di conservare, di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori, anche se senza legale autorizzazione.
In particolare, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave.
Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi, ex art. 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20e mod.
Il comune orientamento dei Tribunali Italiani conferma che il giudice contabile deve ricercare la colpa grave dell’agente pubblico per potere affermare la sua responsabilità (Corte Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 4 aprile 2006, n. 241, in Foro amm. TAR, 2006, 4, 1513).
Il necessario requisito soggettivo della colpa grave va inteso non secondo un’astratta nozione, ma valutando il fattuale e concreto atteggiarsi dell’organizzazione amministrativa in cui opera l’agente.
La giurisprudenza, a tal fine, ha considerato la disorganizzazione amministrativa come fattore esimente.
Essa ha, infatti, affermato che non è gravemente censurabile un comportamento dettato da incertezza operativa ed interpretativa della normativa ad opera della struttura in cui il soggetto si trova ad agire (Corte Conti, sez. I, 27 gennaio 2006, n. 26, in Foro amm. CDS, 2006, 1, 264).
Sussiste ovviamente la responsabilità contabile del funzionario comunale, con incarico di direttore del cimitero e del suo collaboratore che nel caso in cui usando bollettini falsificati abbiano distratto a proprio favore somme corrisposte all’amministrazione per diritti cimiteriali (Corte Conti, reg. Puglia, sez. giur., 26 luglio 1993, n. 48).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia all’opera dell’Avv. Nicola Centofanti, liberamente reperibile sul web.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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