Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.
Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo .
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad losservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà esser opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).
- la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
- l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati ( cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.
Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:
- per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
- per la spedizione dell’urna.
Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.

X Michele,
Il metodo di confezionamento idoneo per le cassette di resti ossei da destinare alla cremazione è il seguente:
È d’obbligo racchiudere le ossa in cassetta di zinco, così come definita dall’art. 36, comma 2 del D.P.R. 285/90.
Giunti a destinazione la cassetta di zinco viene eliminata e le ossa riposte in un contenitore di legno, cartone o altro materiale facilmente combustibile e cremate.
Per favorire il trasbordo, si consiglia di inserire le ossa prima della partenza all?interno di un sacchetto di plastica, poi nella cassetta di zinco; questo per evitarne la diretta manipolazione nel successivo trasferimento. È anche possibile che il contenitore di ossa sia contenuto nella cassetta di zinco fin dall?origine. Ad esempio si può usare un contenitore di cartone in cui vengono inserite le ossa e poi il tutto inserito nella cassetta di zinco. Non essendovi problemi dal punto di vista igienico-sanitario, le cassette di zinco di resti ossi possono essere consegnate ai privati familiari previa autorizzazione al trasporto rilasciata dall’ufficio comunale della polizia mortuaria, quindi al trasporto alla volta del forno crematorio può provvedere lo stesso famigliare del de cuius, senza bisogno di avvalersi di un’impresa funebre, purchè questi (cioè il famigliare) sia titolare del decreto di trasporto ex Artt. 23 e 24 DPR n. 285/1990, in cui sia specificato:
1) il trasportatore
2) l’oggetto del trasporto (le ossa)
3) Il veicolo impiegato
4) la destinazione (= l’impiano di cremazione prescelto)
5) il tragitto che si andrà a percorrere
All’atto dell’esumazione gli oneri per la fornitura della cassetta di zinco di cui all’Art. 36 DPR n. 285/1990 sono a carico di chi la richieda in funzione del trasporto fuori del perimetro del cimitero di prima sepoltura.
E’,infine, il gestore del cimitero, ossia colui che materialmente attende all’operazione cimiteriale, a procurare per conto dei famigliari del de cuius la suddetta cassetta di zinco, di solito, almeno è così, altrimenti bisognerà rivolgersi ad un’impresa funebre fermo restando che il trasporto dell’ossame potrà esser garantito anche da un soggetto diverso rispetto all’agenzia di pompe funebri.