all’affido familiare di ceneri

Autorizzazione all’affido familiare di ceneri

(si veda anche https://www.funerali.org/series/affido-urna-cineraria)

L’istituto dell’affido delle ceneri, nella sua evoluzione storica passa attraverso la legittimazione a collocare le ceneri, definite dal DPR 285/90 con la metonimia di “urne cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero.

Detto sito, però, secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute), e non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto l’art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 DPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.

Proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha scardinato questo principio, attuando, di conseguenza la Legge 130/2001 nella sola parte dedicata all’affido famigliare delle ceneri.

Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perchè dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativo:

  • modalità di espressione delle volontà del defunto;

  • obbligo di sigillare l’urna;

  • apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;

  • modalità di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR 285/90;

  • garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.

Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.

La motivazione del parere del Consiglio di Stato, così, apre importanti spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e la combinazione con le norme preesistenti.

Per non ingenerare facili entusiasmi bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.

Una sentenza, dopo tutto, fa stato tra le parti (art. 2909 CC).

Si possono, allora, presentare le seguenti fattispecie in sede di istruttoria per la formazione dell’atto di affido e dell’autorizzazione al trasporto:

a) Familiare affidatario dell’urna residente nello stesso Comune di consegna.

E’ l’eventualità più semplice. Ad autorizzare è lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè regolamenta la custodia delle ceneri in via generale ed astratta, oppure se la autorizza caso per caso).

b) Ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell’affidatario.

Il Comune di residenza dell’affidatario autorizza l’affido sul proprio territorio. Occorre presentare preventivamente l’autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o email tra i 2 comuni).

Il comune di partenza dell’urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l’abitazione dell’affidatario.

Questa è la soluzione più semplificata.

c) Non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l’affidamento per un comune diverso da quello di residenza.

Tale considerazione vale unicamente nell’ipotesi che si definisca possibile il solo affidamento nel luogo di residenza.

Se invece si consentisse l’affidamento per luogo diverso da quello di residenza (sedi di associazioni, clubs, partiti politici…), ma occorrerebbe una norma regionale o nazionale chiara in proposito, il meccanismo dovrebbe funzionare allo stesso modo, mettendo al posto del Comune di residenza quello di abituale deposito dell’urna cineraria.

d) L’autorizzazione al trasporto di urna cineraria è rilasciata in base ai disposti stabiliti dal DPR 285/90 dal sindaco, (ora dirigente competente del comune o suo delegato rilasciano l’autorizzazione).

e) L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Può essere anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente questo atto non è ancora competenza di Stato Civile, nulla però vieta al comune, attraverso un procedimento di delega di far fisicamente coincidere con l’Ufficiale di Stato Civile il soggetto con il potere di firma per le autorizzazione all’affido delle urne cinerarie.

Anche se chi firma le diverse autorizzazioni di polizia mortuaria è, di fatto, la stessa persona fisica sulla relativa documentazione dovrebbero essere specificati i distinti soggetti titolari delle diverse funzioni autorizzatorie.

Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma)ai sensi della Legge 241/1990.

L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:

deve, infatti:

1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);

2) permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);

3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;

4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento;

5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.

Anche il capo al gestore dell’impianto di cremazione sorgono particolari doveri; egli, infatti:

  1. adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;

  2. impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell’urna medesima sia l’inumazione perché ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoltura nel terreno);

  3. deve avere cura di sigillare le urne destinate all’affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;

  4. Deve verbalizzare la consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 285/1990 (In Lombardia, invece, si ritiene sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)

194 thoughts on “all’affido familiare di ceneri

  1. X Maria:

    Ai sensi del Paragrafo 14.2 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n.24, senza poi considerare la Legge 30 marzo 2001 n.130, laddove applicata con apposita Legge Regionale, è ammessa anche la cremazione di un minore, pure dopo un primo periodo di diversa sepoltura, poiché l’ordinamento italiano riconosce la legittimità della rappresentazione da parte di entrambi i genitori su dichiarazione congiunta (dopo la Legge 8 febbraio 2006 n.54) di quest’ultimi anche attraverso atti separati. Così, basterà che uno solo dei genitori si trovi nella condizione di non poter esercitare la potestà attribuitagli (eccezion fatta, beninteso, per i casi di interdizione giudiziale), oppure sia contrario, per impedire il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.

    La Regione Sicilia con l’Art. 2 della LEGGE REGIONALE 17 agosto 2010, n. 18, per le procedure di trasporto feretro, cremazione e successivo trasporto dell’urna rinvia pienamente al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285, integrato, in caso di affido famigliare delle ceneri dal DPR 24 febbraio 2004.

    In breve è il comune nella cui “giurisdizione territoriale” avverrà materialmente l’affido a perfezionare la relativa autorizzazione all’affido, una volta valutati i titoli formali e le modalità di custodia delle ceneri ex Art. 343 comma 2 Regio Decreto n. 1265/1934.

  2. ABITO A CATANIA CHIEDO SE DOPO TRE ANNI DALLA MORTE DI UN FIGLIO MINORENNE POSSO FARE RICHIESTA DI CREMAZIONE CON DOMICILIO A CASA E QUALI SONO LE PROCEDURE

  3. X Eleonora,

    no, purtroppo la la scelta sulla destinazione prima del cadavere (da avviare a cremazione), poi delle sue ceneri, laddove sia già operativo l’istituto dell’affido familiare (o personale, come accade qui a casa mia, in Emilia Romagna), spetta, in primo luogo al coniuge superstite, anche se, eventualmente in stato di separazione ex Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 e relativo paragrafo 14 della Circ. MIn. esplicativa 24 giugno 1993 n. 24; ovviamente nel silenzio del de cuius, altrimenti prevarrebbe pur sempre la volontà postuma (resa, magari con disposizione testamentaria) dell’estinto.

    Nutro fortissimi dubbi e perplessità sulla collocazione delle ceneri…in un armadio!?? Nella scarpiera? Nel guardaroba tra gli abiti dismessi fra una stagione e l’altra???

    Ma siamo folli o cosa? Vabbè, alle volta la pazzia sa essere anche sublime e giocosa.

    Al di là del dubbio buon gusto e della delicatezza morale nella fattispecie in causa, la Legge (Art. 343 comma 2 REgio DEcreto n.1265/1934) per la custodia delle urne cineraria, sia essa intra moenia cimiteriali o extra moenia, prescrive tassativamente (si veda, a tal proposito, anche il DPR 24 febbraio 2004) l’allestimento, o in cimitero o in un’abitazione di un “TUMULO” ossia di luogo stabile e confinato, ad esempio una nicchia, un tabernacolo, un incavo, purchè chiuso ricavato nello spessore di una parete, entro cui racchiudere, a vista o meno) le ceneri contenute nell’urna sigillata.

    Lei, gentile Eleonora, può, comunque, esercitare legittimamente e con tutti i crismi di Legge, il Suo sacrosanto diritto secondario di sepolcro, anche entro abitazione privata, cioè Lei ha il potere, certo e sancito dall’Ordinamento Giuridico, di accedere al luogo dove sono conservate le ceneri , nei tempi e nei modi concordati con il “padrone di casa” per compiere atti di suffragio e votivi, come, appunto, accade per la visita ai propri cari defunti.

  4. chiedo a voi un consiglio:
    mio fratello muore il 18dicembre09.
    mia madre mi chiede allora la fotocopia della mia carta d’identità, e stessa cosa fa con mio padre; le consegna a mia cognata (allora moglie di mio fratello), la quale procede con la cremazione.
    presa dal lutto non me ne sono preoccupata.
    ma, dopo un mese circa, quando vengono consegnate le ceneri a mia cognata questa le tiene in casa in un armadio, e nè io, nè mia madre, nè mio padre siamo mai riusciti a vederle.
    ho io come sorella qualche diritto per chiedere che le ceneri vengano depositate presso un cimitero (qualunque esso sia non mi interessa)?

  5. Il “prodotto” più logico di un’esumazione ordinaria dovrebbero esser le sole ossa, da avviare a dispersione nell’ ossario comune o raccogliere in apposita cassetta ossario, tuttavia all’atto del diseppellimento si potrebbe rinvenire anche un “resto mortale”, ossia un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo, ossia un cadavere incorrotto o parzialmente indecomposto.
    Ad ogni modo, sia le ossa, sia i resti mortali possono esser direttamente cremati su istanza degli aventi diritto a disporne e con oneri a loro carico.
    Per l’affido delle ceneri (= conservazione dell’urna presso un domicilio privato) la procedura da seguire, è dettata da eventuale legge regionale e, nel dettaglio dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
    La questione è effettivamente controversa. Si potrebbe optare per individuare l’espressa volontà del de cuius sia: – attraverso la forma scritta di chi la esprime (allora si ha il testamento nelle sue varie forme); – oppure anche attraverso la forma scritta di chi (avente titolo e in caso di contemporaneità dei pari grado tutti) riporta la volontà espressa inequivocabilmente dal de cuius. Mentre con la dispersione delle ceneri si può incorrere in violazione del Codice Penale ed è per questo che si opta per una espressione del de cuius rafforzata, per l’affidamento non vi è il timore (almeno in genere) di violazione del Codice Penale.
    Comunque i passaggi essenziali sono i seguenti: dopo l’esumazione, l’istanza di cremazione rivolta al comune ed il rilascio del relativo decreto di trasporto (per ossa o resti mortali) alla volta dell’impianto di cremazione occorre la presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l’affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.? In realtà bisognerà conformarsi a quanto regolato in sede regionale e/o comunale, finché non intervenga norma nazionale unificante.

  6. IO SONO LA FIGLIA DI G. T. IL QUALE DOVREBBE A BREVE ESSERE TOLTO DA SOTTO TERRA ED IO AVREI IL PIACERE DI TENERE LE SUE CENERI A CASA MIA SPERO QUESTO SIA POSSIBILE IN QUANTO SONO LA FIGLIA cosa devo fare? ……IN FEDE MI FIRMO ……………GGA

  7. dopo 22 anni di convivenza è deceduto il mio compagno divorziato con due figlio maggiorenni vorrei sapere perchè io non posso conservare in casa nostra le sue ceneri grazie

    1. Perché x la legge italiana un convivente non e’ un familiare del defunto. Ma in alcune regioni e’ possibile l’affidamento delle ceneri anche a convivente, come in Emilia Romagna.

  8. La circolare 30 maggio 2005 n.21/SAN, della Regione LOmbardia pur essendo un semplice atto istruttivo, e, quindi, non una fonte del diritto, in senso proprio fornisce una risposta esauriente al quesito posto: difatti, il legislatore lombardo con il paragrafo 4 della suddetta circolare precisa come l’affido familiare delle ceneri (e codesto istituto maniene, ad differenza, ad esempio, della Regione Emilia Romagna l’intima caratteristica della familiarità = jure coniugii e jure sanguinis) abbia natura “PERSONALE” nel senso che l’affidatario, sottoscrivendo l’atto di affidamento e consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 10 settembre 1990 n. 285, è personalmente e, dunque, direttamente, responsabile della corretta custodia dell’urna; così il cambiamento di residenza o lo stesso decesso dell’affidatario non comportano nessuna comunicazione al comune che ha ricevuto la dichiarazione ex Allegato 6 Delibera Giunta Regionale n.20278 del 21 gennaio 2005, per l’affidamento familiare (è bene ripetere il concesso) delle ceneri, ferma restando la possibilità, pur sempre praticabile, del conferimento delle stesse in cimitero per una nuova tumulazione (= sepoltura privata dedicata ex Capo XVIII DPR n.285/1990 ex Art. 343 comma 2 REgio DEcreto n.1265/1934) o la dispersione in cinerario comune ex Art. 80 comma 6 DPR n.285/1990. La normativa regionale, in questo caso, ricalca perfettamente quella statale di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie REgio DEcreto 27 luglio 1934 n. 1265 ed al DPR 10 settembre 1990 n. 285 recante l’approvazione del REgolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

    Semmai potrebbe porsi il problema in termini di vigilanza (da parte dell’autorità comunale) sulla permanenza delle condizioni di cui all’Art. 343 comma 2 REgio DEcreto n.1265/1934, questione che potrebbe essere affronata nelle occasioni in cui l’affidatario sia, anche se temporaneamente, assente dal luogo dove le ceneri sono depositate.

    Certo: l’affidamento implicherebbe, nella sua più intima natura, una sostanziale “vicinanza” fisica dell’affidatario, rispondendo a motivazioni di ordine affettivo, mentre la collocazione in abitazione che sia solamente a disposizione, si atteggerebbe quale una conservazione in sepolcro privato, fuori dai cimiteri, e non come un affidamento nel senso proprio del termine (non avendosi quegli elementi di lutto che ne sarebbero impliciti, per non dire che qualificano l’istituto dell’affidamento dell’urna cineraria ai familiari), e ciò riporta alle previsioni dell’art. 343 comma 2 Regio DEcreto n. 1265/1934, nonchè alla (espressa) previsione da parte del Regolamento comunale di polizia mortuaria, tuttavia l’Art. 14 comma 8 del REgolamento REgionale lombardo 9 novembre 2004 n. 6 precisa tassativamente che, in ossequio alla “FAMILIARITA” dell’istituto stesso, l’affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessuna evenienza implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata extra moenia rispetto al cimitero.

  9. Buongiorno, mia madre deve riesumare la salma del nostro babbo e intendiamo fare cremazione e affidamento al domicilio di mia madre. Il comune di residenza è Milano.
    Ci hanno comunicato che, oltre alla visita di controllo da parte delle autorità preposte, l’urna non può mai essere lasciata incustodita. In particolare se mia madre si assentasse
    per alcuni mesi dal suo domicilio, deve affidare l’urna alla polizia o al cimitero, con esborso di altri soldi, perchè non può essere affidata ad altri parenti aventi diritto. E’ vero? Qual è la legge o meglio l’articolo o il regolamento che enuncia in particolare questo tipo di evento? Grazie, aspetto una gradita risposta

  10. Si rileva, preliminarmente una notevole lacuna normativa, in quanto il legislatore emiliano-romagnolo non sembra aver considerato questa possibilità. Si vedano a tal proposito la Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 2005, n. 10 e quella 13 ottobre 2008, n. 1622 entrambe esplicative dell’Art. 11 della Legge REgionale n. 19/2004 in tema di polizia mortuaria

    Bisogna, allora, valutare attentamente il Regolamento comunale di polizia mortuaria (in relazione all’art. 7, 2, lett. c) Legge Regionale (Emilia-Romagna) 29/7/2004, n. 19.

    Per quanto riguarda il successivo Art. 11 comma 4 della stessa Legge Regionale n. 19/2004, in tema di cremazione affido e dispersione delle ceneri l’accertamento della sussistenza delle prescrizioni andrebbe allocato, “a monte” nella fase istruttora dell’autorizzazione all’affidamento (questo aspetto, per altro, dovrebbe essere di portata generale), mentre non è necessario che l’urna sia continuamente sorvegliata (dal familiare affidatario).

    Semmai potrebbe porsi la questione in termini di vigilanza (da parte dell’autorità comunale) sulla permanenza di queste condizioni, questione che potrebbe essere assicurata nelle occasioni in cui l’affidatario sia, anche se temporaneamente presente.

    Certo: l’affidamento implicherebbe, nella sua più intima natura, una sostanziale “vicinanza” fisica dell’affidatario, rispondendo a motivazioni di ordine affettivo, mentre la collocazione in abitazione che sia solamente a disposizione, si atteggerebbe quale una conservazione in sepolcro privato, fuori dai cimiteri, e non come un affidamento nel senso proprio del termine (non avendosi quegli elementi di lutto che ne sarebbero impliciti, per non dire che qualificano l’istituto dell’affidamento dell’urna cineraria ai familiari), e ciò riporta alle previsioni dell’art. 343 comma 2 Regio DEcreto n. 1265/1934, nonchè alla (espressa) previsione da parte del Regolamento comunale di polizia mortuaria.

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