Massima
Testo
Norme correlate:
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Massima:
Tribunale, Siracusa, 19 gennaio 2004, n. 31
Al fine di distinguere lo jus sepulchri iure sanguinis dallo jus sepulchri iure successionis occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le vicende successive della proprietà dell’edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro sibi familaeque suae. Accertato dal giudice di merito questo carattere, il familiare acquista, iure proprio, il diritto al sepolcro imprescrittibile ed irrinunciabile sin dalla nascita che non può essere oggetto di trasferimento né inter vivos, né mortis causa, costituendosi in tal modo tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo jus sepulchri si trasforma da familiare in ereditario.
Lo jus sepulchri ha ad oggetto il potere di collocare le salme in un determinato sepolcro e qualora trattasi di sepolcro cd. familiare, la sua titolarità spetta in mancanza di una volontà contraria del fondatore, a tutti coloro che a lui sono legati da vincoli di sangue, determinandosi tra i vari titolari una comunione indivisibile che esclude ogni potere di disposizione del diritto da parte di taluni soltanto di essi ed anche del medesimo fondatore, così come il potere di alcuno dei titolari di vietare, consentire, o condizionare l’esercizio dello jus inferendi in sepulchrum spettante agli altri contitolari.